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lunedì 18/07/2022 • 06:00

Fisco Dall'Agenzia delle Entrate

Gruppo IVA e garanzia dei rimborsi: il caso della controllante esonerata

L’esonero non può essere ammesso a favore della società controllante nell'ipotesi in cui le eccedenze di credito emergenti dalla liquidazione di gruppo siano chieste a rimborso, secondo una procedura differenziata che, rispetto alla compensazione, presenta un maggior "rischio fiscale.

a cura di

redazione Memento

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La società capogruppo, se coincide con la controllante IVA (cui competono gli adempimenti relativi alla medesima procedura di liquidazione), è esonerata dal garantire i propri crediti compensati nella liquidazione IVA di gruppo. Il medesimo esonero non può essere ammesso a favore della società controllante nell'ipotesi in cui le eccedenze di credito emergenti dalla liquidazione di gruppo siano chieste a rimborso, secondo una procedura differenziata che, rispetto alla compensazione, presenta un maggior "rischio fiscale".

È quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, che ha fornito una nuova risposta in tema di gruppo IVA, nella fattispecie in merito alla garanzia rimborsi IVA.

Il Fisco ha ricordato che il gruppo IVA può essere costituito dalle società residenti in Italia legate da vincoli di tipo finanziario, organizzativo ed economico.

Il legislatore tributario - al pari di quello civile - ha disposto che il rimborso del credito IVA sia tutelato da un sistema complesso di garanzie. Il codice civile prevede, infatti, oltre alla generica garanzia sottostante ad ogni rapporto debitorio, secondo cui «il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri», un ulteriore sistema di garanzie a protezione del credito stesso. In particolare, è possibile aumentare il numero dei soggetti passivi che, obbligandosi personalmente verso il creditore con il proprio patrimonio, garantiscono l'adempimento di una obbligazione altrui.

Mediante il contratto fideiussorio, ad esempio, «il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito». Ugualmente, la norma tributaria - allo scopo di conciliare l'interesse dei contribuenti ad ottenere in via accelerata il rimborso delle eccedenze di credito, con le imprescindibili esigenze di tutela dell'erario - prevede che, a fronte del rimborso, il contribuente (ove non esonerato) presti, in aggiunta alla generica garanzia data dal suo patrimonio, un'ulteriore garanzia mediante «cauzioni in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, (...), ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, (...), o da un'impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione».

Tuttavia, attesa l'onerosità delle disposizioni, il legislatore ha previsto a beneficio di alcuni soggetti in possesso di determinati requisiti, una semplificazione delle modalità di prestazione della garanzia. Pertanto, la società capogruppo o controllante può assumere, per conto della società del gruppo che ha presentato istanza di rimborso, l'obbligazione di integrale restituzione delle somme che possono risultare indebitamente rimborsate, ovvero degli altri crediti del medesimo periodo cui si riferisce il rimborso e di quelli precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia, divenendo, per così dire, "fideiussore" della controllata. In tal caso, la controllante assume direttamente l'obbligo di restituire le imposte indebitamente rimborsate alle società del gruppo che ne hanno fatto richiesta.

FONTE: Risp. AE 15 luglio 2022 n. 381

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