sabato 16/07/2022 • 06:00
Il Fisco nega la detrazione al 110% sugli interventi realizzati dal socio di una Srl sull’unità immobiliare funzionalmente indipendente che detiene in locazione ma di proprietà della società (Risp. AE 15 luglio 2022 n. 380).
redazione Memento
Il Superbonus non spetta ai soci di una società che svolge attività commerciale, che sostengono le spese per interventi effettuati su immobili residenziali di proprietà della predetta società che costituiscono beni relativi all'impresa. Tale preclusione sussiste anche nell'ipotesi in cui il socio sia detentore dell'immobile oggetto di interventi agevolabili sulla base, ad esempio, di un contratto di locazione o di comodato. Il principio è stato affermato dall’Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello presentato dal socio di una società a responsabilità limitata per chiedere chiarimenti in ordine all’ammissibilità al Superbonus di alcuni interventi da realizzare su un’unità immobiliare residenziale che detiene in locazione, di proprietà della S.r.l. di cui è socio. Il caso di specie Più nello specifico, l'istante detiene in locazione con il coniuge un'unità immobiliare censita in Catasto in categoria A/2, di proprietà della S.r.l. di cui è socio, che è ubicata al piano superiore di un edificio nel quale, al piano terreno, si trovano dei locali di proprietà della medesima società adibiti ad attività commerciale. L’unità immobiliare, locata al socio persona fisica, è funzionalmente indipendente. Avendo intenzione di eseguire degli interventi di efficientamento energetico - quali il c.d. "cappotto termico", l'installazione di pannelli solari fotovoltaici con relative batterie di accumulo, la sostituzione dell'attuale impianto di climatizzazione invernale con uno a pompa di calore nonché la sostituzione di tutti gli infissi - l’istante chiede chiarimenti in merito alla possibilità di fruire del Superbonus. Il parere delle Entrate Per il Fisco, gli interventi non possono essere agevolati. A precludere l’accesso al 110% all’istante è la sua qualità di socio della società a responsabilità limitata proprietaria dell'immobile. Come anticipato, infatti, secondo le Entrate il Superbonus non può essere riconosciuto “ai soci di una società che svolge attività commerciale, che sostengono le spese per interventi effettuati su immobili residenziali di proprietà della predetta società che costituiscono beni relativi all'impresa. Tale preclusione sussiste anche nell'ipotesi in cui il socio sia detentore dell'immobile oggetto di interventi agevolabili sulla base, ad esempio, di un contratto di locazione o di comodato”. La regola è stata applicata anche al caso di specie “a nulla rilevando che (l’istante, ndr) detenga l'unità immobiliare in virtù di un contratto di locazione regolarmente registrato e che sia in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario”. Fonte: Risp. AE 15 luglio 2022 n. 380
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