venerdì 15/07/2022 • 14:58
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali fornisce indicazioni sul modello di rendicontazione destinato agli ETS che possono beneficiare della rendicontazione per cassa, in particolare chiarisce quale sia la corretta modalità di inserimento del saldo iniziale delle consistenze liquide nella sezione “Cassa e banca”.
redazione Memento
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Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con Nota 14 luglio 2022 n. 10358, risponde a un quesito in ordine alla compilazione del rendiconto per cassa secondo lo schema di cui al modello D del DM 5 marzo 2020, utilizzabile dagli ETS diversi dalle imprese sociali con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro.
Come noto, infatti, il DM 5 marzo 2020 “Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore” definisce gli schemi di bilancio degli ETS e rinvia alle norme del codice civile in materia di bilanci di società contenute negli art. 2423, 2423 bis e 2426 c.c., se compatibili. In particolare, l'art. 1 DM 5 marzo 2020 stabilisce che gli Enti del Terzo Settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione nonché dal modello di rendiconto per cassa. Per tutti i documenti citati, l'Allegato al DM 5 marzo 2020 fornisce i modelli di riferimento. Gli schemi devono essere considerati “fissi” tuttavia gli enti destinatari degli schemi possono ulteriormente suddividere le voci precedute dai numeri arabi o da lettere minuscole dell'alfabeto, senza eliminare la voce complessiva e l'importo corrispondente, quando questo favorisce la chiarezza del bilancio. Si possono anche raggruppare le citate voci quando il raggruppamento è irrilevante o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. Se ricavi, rendite, proventi o entrate di cassa complessive dell'ente risultano inferiori a 220 mila euro, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Nella tabella che segue riepiloghiamo gli adempimenti richiesti in tema di bilancio, per tipologia di ETS e dimensione.
Tipologia |
Adempimenti |
Norma |
---|---|---|
ETS sopra la soglia dei 220.000 euro |
Bilancio d'esercizio degli ETS |
Art. 13 D.Lgs. 117/2017 |
ETS sotto la soglia dei 220.000 euro (ETS minori) |
Rendiconto di cassa (facoltativo) |
|
ETS con attività esclusiva o principale in forma di impresa commerciale |
Bilancio civilistico |
Codice Civile |
ODV e APS che non applicano il regime forfetario (sopra la soglia dei 130.000) |
Rendiconto di cassa o bilancio ETS |
Art. 86 D.Lgs. 117/2017 |
ODV e APS che applicano il regime forfetario (sotto la soglia dei 130.000) |
Esonero dalla tenuta della contabilità. Rendiconto di cassa o bilancio ETS |
Nella nota 14 luglio 2022 n. 10358, con riferimento al modello D – Rendiconto per cassa contenuto nell' l'Allegato al DM 5 marzo 2020, si chiedono indicazioni sulla corretta modalità di inserimento del saldo iniziale delle consistenze liquide nella sezione “Cassa e banca”. In proposito, come noto, il saldo iniziale delle consistenze liquide dell'esercizio (t) coincide con il saldo finale dell'esercizio (t – 1), calcolato alla chiusura dell'annualità precedente: il valore di quest'ultimo, inserito nella sezione “Cassa e banca” alla colonna (t – 1) rappresenta pertanto, allo stesso tempo, il saldo iniziale di liquidità dell'esercizio corrente (t). Nel corso della gestione dell'anno di riferimento, potrebbe generarsi nuova liquidità o, al contrario, assorbirsi quella esistente. Alla fine dell'esercizio corrente, quindi, nella colonna (t), verrà inserito il saldo finale delle disponibilità liquide, pari al valore precedentemente inserito nella colonna (t – 1) +/- le risultanze dell'esercizio in corso.
Per esempio, se al 31 dicembre 2021 le disponibilità liquide sono pari a 30, tale importo corrisponde alle disponibilità liquide equivalenti al termine dell'esercizio 2021 e, allo stesso tempo, rappresenta le disponibilità di inizio esercizio 2022. Poniamo poi che, per effetto della gestione 2022, si generi nuova liquidità per 40, In questo caso, al 31 dicembre 2022, le disponibilità liquide saranno pari a 70, cioè il valore iniziale (30) +/– le risultanze dell'esercizio in corso (+40).
Fonte: Nota Min. Lav. 14 luglio 2022 n. 10358
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