venerdì 15/07/2022 • 14:39
Con la Circolare n. 82 del 14 luglio 2022 l'INPS interviene in merito agli obblighi contributivi relativi ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.
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Attraverso la Circolare n. 82 del 14 luglio 2022 l'INPS informa in merito alla gestione degli obblighi contributivi derivanti dal passaggio dei lavoratori giornalisti INPGI.
Difatti la legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), ha previsto, all'art. 1, c. 103, con effetto dal 1° luglio 2022 il passaggio della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) all'INPS.
Attraverso la corposa circolare vengono illustrate le modalità di calcolo, imponibilità e massimali adattati al nuovo sistema utilizzato a decorrere dal 1° luglio 2022.
Per quanto attiene la gestione dei rapporti con l'INPS, i datori di lavoro, che siano già in possesso di una matricola DM per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel FPLD, devono denunciare su quest'ultima i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti già in forza o che venissero assunti con un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.
Diversamente, per i datori di lavoro sprovvisti di una matricola DM, ne dovrà richiedere l'apertura per gli adempimenti informativi verso l'INPS in tempo utile per il versamento dei contributi di luglio 2022.
L'iscrizione al FPLD ha portata generale a prescindere dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro e dal contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro, collegandosi solamente allo svolgimento di attività giornalistica.
Le figure professionali, titolari di rapporto di lavoro subordinato, interessate sono:
- giornalisti professionisti (Legge 1564/51), a decorrere dal 1° gennaio 1952;
- praticanti giornalisti (art. 26 Legge 67/87), a decorrere dal 1° marzo 1987;
- giornalisti professionisti tele-cineoperatori (art. 27 Legge 67/87), a decorrere dal 1° marzo 1987;
- giornalisti pubblicisti (art. 76 Legge 388/2000), a decorrere dal 1° gennaio 2001;
- personale iscritto all'Albo nazionale dei giornalisti assunto presso pubbliche Amministrazioni in applicazione dell'art. 9 Legge 150/2000, indipendentemente dal contratto collettivo agli stessi applicato.
In relazione alla base imponibile da prendere a riferimento, trovano applicazione le disposizioni generali in materia di determinazione del reddito imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti contenute nell'art. 12 Legge 153/69. Per quanto invece attiene la determinazione del minimale contributivo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, c. 1, DL 338/89 conv. in Legge 389/89, secondo cui: “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Massimale
Varia anche la gestione del massimale a decorrere dal 1° luglio 2022, ma, con riferimento agli assicurati che alla data del 30 giugno 2022 risultino da ultimo iscritti all'INPGI e per i quali il primo accredito contributivo in qualsiasi gestione decorre in data compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016, e quindi in data antecedente il 2017, troverà ancora applicazione la disciplina del massimale già operante presso l'INPGI.
Per i soggetti invece, che alla data del 1° luglio 2022 risultino da ultimo assicurati a una qualsiasi altra gestione diversa da INPGI nonché per i soggetti con accredito contributivo in qualsiasi gestione pensionistica prima del 1996, continuerà a trovare applicazione la generale disciplina del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della Legge 335/95.
Contribuzione
La circolare affronta la contribuzione da versare dettagliando le diverse aliquote di finanziamento in primis IVS e con dettaglio per contribuzioni minori legate a malattia, maternità, CUAF, fondo di garanzia e fondo di tesoreria.
Il contributo IVS si attesta nella misura del 33% della retribuzione imponibile, di cui il 23,81% a carico del datore di lavoro e il 9,19% a carico del lavoratore.
È inoltre previsto il versamento del contributo aggiuntivo a carico del lavoratore nella misura dell'1% sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile di cui all'art. 3-ter DL 384/92.
Per quanto attiene invece gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, nell'ambito del periodo transitorio, viene prevista una specifica disciplina volta a garantire il riconoscimento dei trattamenti di disoccupazione e cassa integrazione guadagni assicurati dalle disposizioni in vigore presso l'INPGI per il periodo a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023.
A tal fine, per i soli periodi dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, nei confronti di titolari di rapporto di lavoro dipendente di tipo giornalistico continua a trovare applicazione la disciplina vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022 per quanto riguarda trattamenti di disoccupazione e cassa integrazione guadagni.
A decorrere dal 1° gennaio 2024 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro giornalistico rientreranno invece pienamente nel campo di applicazione della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), disciplinata dal D.Lgs. 22/2015. La circolare affronta nel dettaglio il periodo transitorio di gestione degli ammortizzatori con indicazioni differenziate sino al totale passaggio della materia in capo all'INPS.
Denuncia della contribuzione
Il processo di coordinamento ed armonizzazione del passaggio all'INPS è tuttora in corso ed attraverso tale circolare vengono fornite le prime indicazioni operative per le denunce contributive che confluiscono nel flusso UniEmens, sostituendo in tal modo le denunce DASM.
A tal fine a partire dal periodo di competenza “luglio 2022”, i datori di lavoro tenuti a presentare le dichiarazioni contributive in relazione alle prestazioni lavorative per i dipendenti giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, procederanno alla valorizzazione degli elementi contenuti nel tracciato relativo al flusso Uniemens come attualmente previsto per le aziende con dipendenti.
La Circolare affronta inoltre tutti gli aspetti di gestione delle denunce contributive fornendo le nuove codifiche necessarie per l'inserimento dei soggetti confluiti da INPGI.
Fonte : Circ. INPS 14 luglio 2022 n. 82
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