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lunedì 18/07/2022 • 06:00

Fisco CTR Lombardia

Il metodo del confronto del prezzo nel transfer pricing (c.d. CUP)

Due sentenze della CTR Lombardia consentono di sviluppare alcuni approfondimenti sui criteri di scelta del metodo più appropriato di transfer pricing, che devono guidare contribuenti e Amministrazione finanziaria nella valorizzazione delle operazioni infragruppo.

di Marlinda Gianfrate - Of Counsel, Studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici

di Luca Tortorella - Associate, Studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici

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  • Tempo di lettura 8 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Principio di libera concorrenza o arm's length principle

Le Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento, per ultimo aggiornate nel 2022, forniscono ai contribuenti e alle amministrazioni finanziarie le indicazioni da adottare per affrontare le questioni relative al transfer pricing, stabilendo il principio che dovrebbe essere usato per determinare i prezzi di trasferimento fra imprese facenti parte dello stesso gruppo. Nello specifico, il principio fondamentale sottostante alle Linee Guida OCSE è quello di libera concorrenza, ovvero lo standard che sarebbe applicato fra due parti indipendenti, ciascuna delle quali operanti con l'obiettivo di massimizzare i propri profitti. Tale standard è fissato dall'art. 9 OCSE, adottato quale base per i trattati bilaterali contro le doppie imposizioni.

Anche l'Italia adotta tale principio, come confermato dalla formulazione vigente dell'art. 110 c. 7 TUIR e da quanto previsto dal DM 14 maggio 2018 che ha emanato le linee guida di attuazione delle disposizioni interne in materia di prezzi di trasferimento.

Il cap. 2 Linee Guida OCSE e l'art. 4 DM 14 maggio 2018 delineano i metodi che possono essere impiegati per valutare la conformità dei prezzi applicati nelle operazioni infragruppo con il principio di libera concorrenza, distinguendo tra:

  • metodi tradizionali basati sulla transazione, fra i quali il metodo del confronto del prezzo (Comparable Uncontrolled Price , CUP), metodo del prezzo di rivendita e metodo del costo maggiorato;
  • metodi basati sull'utile della transazione, tra cui il metodo della ripartizione dei profitti e il metodo del margine netto di transazione (Transactional Net Margin Method, TNMM).

A partire dall'aggiornamento del 2010 delle Linee Guida OCSE è venuta meno la rigida gerarchia dei metodi prevista nelle precedenti versioni: per analizzare le operazioni infragruppo è ora necessario applicare il metodo di analisi più appropriato in base alle circostanze del caso, tenendo conto dei punti di forza e di debolezza di ciascun metodo, dell'adeguatezza del metodo alla luce degli esiti dell'analisi funzionale, della disponibilità di informazioni affidabili e del grado di comparabilità tra l'operazione in esame e le operazioni comparabili, eventualmente facendo affidamento su eventuali rettifiche di comparabilità.

Qualora possa essere applicato con uguale grado di affidabilità un metodo tradizionale, questo sarà preferibile a un metodo basato sull'utile della transazione. Inoltre, qualora possa essere applicato con lo stesso grado di affidabilità il metodo CUP e qualunque altro metodo, il CUP è da preferire.

Infine, il citato decreto ministeriale prevede che qualora un'impresa abbia utilizzato un metodo di determinazione di prezzi e condizioni di libera concorrenza che rispetti le disposizioni sopra riportate, la verifica da parte dell'amministrazione finanziaria circa la coerenza della valorizzazione dell'operazione infragruppo con il principio di libera concorrenza si deve basare sul metodo applicato dall'impresa. Di conseguenza, l'amministrazione finanziaria è tenuta a non discostarsi, senza valide ragioni, dal metodo sui prezzi di trasferimento scelto dal contribuente.

Come dettagliato nel seguito, in distinte fattispecie oggetto di contenzioso due contribuenti hanno ritenuto e applicato il CUP quale metodo più appropriato per dimostrare che le proprie operazioni infragruppo rispettassero l'arm's length principle. Sulla base delle limitate informazioni desumibili dalla lettura delle sentenze, le due casistiche appaiono molto differenti tra loro ai fini della applicazione della metodologia in esame.

Metodo CUP

Il metodo CUP confronta il prezzo di beni o servizi applicato in una operazione fra imprese facenti parte dello stesso gruppo con quello applicato in una operazione posta tra (o con) imprese indipendenti, in condizioni analoghe. Nel caso in cui dovessero emergere differenze tra i due prezzi, ciò potrebbe indicare che le condizioni applicate nelle relazioni tra le imprese associate non siano in effetti in linea con quelle osservabili nel libero mercato e, pertanto, potrebbe essere necessario modificare il prezzo applicato adeguandosi a quello applicato da (o con) soggetti terzi indipendenti.

Al fine di identificare l'applicabilità del metodo CUP, al pari di qualunque altro metodo di transfer pricing, è necessario lo svolgimento di una approfondita analisi di comparabilità volta a identificare che non vi siano differenze che possano influenzare significativamente il prezzo di mercato o, in alternativa, che possano essere eventualmente effettuati degli aggiustamenti ragionevolmente accurati per riflettere le differenze fra le operazioni fra parti correlate e quelle intercorse fra parti indipendenti. Tuttavia, la misura e l'affidabilità degli aggiustamenti necessari impatterà sulla conseguente affidabilità dell'analisi CUP. Di conseguenza, una operazione non controllata è comparabile a una operazione controllata ai fini del metodo CUP se una delle due condizioni di seguito descritte è soddisfatta:

  • nessuna delle differenze (se esistenti) tra le operazioni confrontate o tra le imprese che effettuano tali operazioni ha conseguenze materiali sul prezzo di libero mercato;
  • possono essere effettuate rettifiche ragionevolmente accurate per eliminare gli effetti materiali di tali differenze.

Sentenze della CTR Lombardia

Con le sentenze CTR Lombardia 1° aprile 2022 n. 1293 e CTR Lombardia 22 aprile 2022 n. 1660, i giudici lombardi hanno affrontato due casistiche significativamente differenti bensì accomunate dal fatto che i contribuenti, in entrambi i casi, avevano adottato il metodo CUP per dimostrare la rispondenza del principio di libera concorrenza delle proprie operazioni infragruppo. 

Nello stabilire quale fosse il metodo più adeguato per poter valutare la corretta applicazione del principio di libera concorrenza, con la CTR Lombardia 1° aprile 2022 n. 1293 la Commissione ha ritenuto che il contribuente abbia in effetti dimostrato, attraverso l'applicazione del metodo CUP nella versione del confronto interno, che le operazioni contestate fossero avvenute a condizioni di libero mercato. Inoltre, a suffragare la trasparenza del contribuente, viene in particolare menzionato anche il ricorso a un unico listino prezzi applicato nei confronti di tutte le consociate.

Di conseguenza, a parere dei giudici tributari, il contribuente aveva svolto una dettagliata analisi di comparabilità tale per cui non erano state riscontrate differenze che potessero influenzare significativamente il prezzo applicato nelle operazioni infragruppo rispetto a quelle con soggetti terzi. Con tale sentenza, considerato che il CUP si è rivelato il metodo più affidabile per dimostrare il rispetto del principio di libera concorrenza, la Commissione ha ribadito che l'amministrazione finanziaria non può effettuare rettifiche di transfer pricing basandosi su differenti metodologie (nel caso di specie, il TNMM).

Nella sentenza CTR Lombardia 22 aprile 2022 n. 1660, invece, la Commissione ha ritenuto che il metodo del CUP non fosse appropriato alle circostanze del caso, in quanto il prezzo applicato nei confronti dei distributori terzi non era uniforme (“il prezzo di cessione (…) era sempre diverso”) e, soprattutto, per la circostanza che il volume delle operazioni infragruppo era notevolmente differente rispetto al volume delle operazioni con soggetti terzi. Inoltre, la Commissione ha rilevato il differente grado di rischio del credito tra operazioni infragruppo e operazioni con soggetti terzi indipendenti. A fronte di tali differenze, al pari di altre che possono emergere a seguito della analisi di comparabilità, quali ad esempio la qualità del prodotto, i termini contrattuali, il livello di penetrazione nel mercato, differenze geografiche, se l'effettuazione di aggiustamenti non renda adeguatamente omogenee le operazioni oggetto di confronto, il metodo del CUP non è applicabile.

Nella sentenza CTR Lombardia 22 aprile 2022 n. 1660 la Commissione ha ritenuto tali differenze non superabili e ha invece individuato nel TNMM il metodo più appropriato con riferimento a tale fattispecie, indicandone anche le ragioni già individuate dall'Ufficio competente.

Conclusioni

Quando si analizzano le operazioni infragruppo, lo svolgimento di una approfondita analisi di comparabilità che rispetti i fattori e i passaggi indicati nelle Linee Guida OCSE è essenziale per applicare correttamente il principio di libera concorrenza. Una dettagliata analisi di comparabilità consente ai contribuenti di valorizzare nel modo corretto le operazioni infragruppo e derivare l'adeguatezza del metodo applicato. Lo svolgimento di studi approfonditi riveste dunque un ruolo strategico, oltre che di compliance, per i contribuenti: documentare il processo di selezione e argomentare le ragioni delle scelte compiute nella applicazione delle politiche di transfer pricing in una appropriata documentazione consente alle imprese multinazionali di fornire, in caso di verifica, ogni più utile informazione all'amministrazione finanziaria accorciando significativamente i tempi dell'ispezione e limitando i possibili rischi, consentendo inoltre di poter beneficiare dell'esimente sanzionatoria in caso di rettifiche sui prezzi di trasferimento ex art. 110 c. 7 TUIR.

Fonte: CTR Lombardia 1° aprile 2022 n. 1293

CTR Lombardia 22 aprile 2022 n. 1660

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