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sabato 16/07/2022 • 06:00

Finanziamenti Nel DL Aiuti

Rafforzate le misure per la liquidità delle imprese

Il decreto Aiuti dispone un rafforzamento della garanzia SACE a favore delle imprese colpite dalle conseguenze del conflitto Russo-Ucraino e proroga al 31 dicembre 2022 le misure a sostegno della liquidita delle piccole e medie imprese. Finanziamenti fino a 6 anni e preammortamento fino a 36 mesi.

di Monica Greco - Giornalista - Esperto di Fisco e Bilancio

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  • Tempo di lettura 8 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il Decreto Aiuti (DL 50/2022) prevede anche norme a sostegno della liquidità delle imprese. Durante l'iter parlamentare le novità introdotte interessano anche il “Capo II” del decreto che regolamenta anche le garanzie prestate da SACE e le misure urgenti in materia di liquidità delle piccole e medie imprese.

Va segnalato che sebbene gli sforzi siano profusi al sostegno alle imprese, tutto è “frenato” in attesa delle autorizzazioni comunitarie e dei decreti attuativi da emanare. Gli aiuti sono consentiti fino al 31 dicembre 2022, ma devono essere ancora autorizzati dall'UE.

Ecco il quadro delle misure a sostegno della liquidità delle imprese.

DL AIUTI: le novità per le garanzie prestate da SACE

Il Decreto Aiuti prevede anche misure a favore della liquidità delle imprese “in sofferenza” a seguito delle conseguenze economiche negative derivanti dalla Crisi della Repubblica ucraina. L' art. 15 interviene con una riformulazione delle garanzie prestate da SACE - misura subordinata all'approvazione preventiva della Commissione Europea (art. 108 TFUE) – prevedendo che SACE possa concedere fino al 31 dicembre 2022 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese - ivi inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dalla crisi attuale.

La garanzia statale copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all'importo massimo garantito;

opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile; ma deve essere conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

Sulle obbligazioni di SACE derivanti dalle garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE con gestione separata.  La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni trattenute per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie

La nuova garanzia SACE può essere concessa entro l'importo complessivo massimo dei € 200 miliardi della “Garanzia Italia SACE” previsto dal DL 23/2020.

Sotto un profilo soggettivo, possono accedere alla garanzia le imprese che alla data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in situazione di difficoltà ai sensi del Reg. 651/2014/UE, Reg. 702/2014/UE e Reg. 1388/2014/UE.

Per accedere l'impresa, inoltre, deve dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sulla sua attività e, dunque, l'importo del prestito assistito da garanzia non deve essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

  • il 15% del fatturato annuo totale medio negli ultimi tre esercizi. Per le imprese che hanno iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi.
  • il 50% cento dei costi sostenuti per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti quello di richiesta di finanziamento.

La garanzia SACE è rilasciata entro il 31 dicembre 2022, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità di preammortamento non superiore a 36 mesi.

La garanzia copre l'importo del finanziamento entro i sotto indicati limiti, i quali sono inversamente proporzionali al fatturato dell'impresa e al numero di dipendenti:

  • 90%per imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a € 1,5 miliardi. Nel corso dell'iter parlamentare è stato aggiunto un riferimento alle imprese ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, come individuati con DPCM (art.10 c.1 DL 21/2022);
  • 80% per imprese con fatturato superiore a € 1,5 miliardi e fino a € 5 miliardi o con più di 5000 dipendenti in Italia;
  • 70% per le imprese con fatturato superiore a € 5 miliardi;

Il premio annuale corrisposto a fronte del rilascio delle garanzie è così diversificato per i finanziamenti di PMI fino a 6 anni rispetto a quello di imprese diverse dalle PMI fino a 6 anni

Il finanziamento può avere una durata fino a 8 anni e deve essere destinato a sostenere:

  • costi del personale;
  •  canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda;
  • investimenti o capitale circolante;
  • impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, come

documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

Le imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni.

Con riferimento alle procedure di rilascio delle garanzie:

  • per le imprese di minori dimensioni (con non più di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato fino a € 1,5 miliardi)
  • per finanziamenti sino ad un importo garantito predeterminato (non eccedente € 375 milioni)

Si applica la procedura semplificata di accesso di cui al DL 23/2020 per la “Garanzia Italia SACE”.

Nel caso di dimensioni e soglie più elevate, l'efficacia della garanzia è subordinata a un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare, sentito il MISE.

Si applicano in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la “Garanzia Italia SACE”

La garanzia qui descritta è stata estesa con l'art. 15-ter - derivante dall'inserimento del DL 80/2022 - anche alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dal medesimo articolo e in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

DL Aiuti: sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese

Previa approvazione della Commissione europea, a sostegno delle PMI trovatesi a fronteggiare le difficoltà, determinate dal conflitto Russo-Ucraino, connesse all'interruzione delle catene di approvvigionamento e al rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, l'art. 16 dispone misure di sostegno della liquidità a carico del Fondo di garanzia PMI.

Le misure hanno valore fino al 31 dicembre 2022.

L'art. 16, in dettaglio, con riferimento alla funzionalità del Fondo di garanzia PMI aggiunge due commi dopo l'art. 1 c. 55 L. 234/2021. Ne consegue che per il sostegno alla realizzazione di investimenti, la garanzia può essere concessa nella misura massima del 90% (in luogo dell'80% precedentemente previsto), in favore di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici.

Entro il limite di € 5 milioni l'importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non dovrà superare il maggiore tra i seguenti elementi:

  • il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi, come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali;
  • il 50% dei costi sostenuti per l'energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore.

La garanzia può essere accordata a titolo gratuito nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti di cui all'allegato I alla Comunicazione della Commissione (Com. 2022/C 131 I/01) di marzo 2022, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa UE per gli “aiuti di Stato”.

Il nuovo c. 55-ter dispone che le garanzie concesse (c. 55-bis) non possono essere cumulate con altre misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma:

- di prestito agevolato, ai sensi della sezione 2.3 della citata Comunicazione,

- di garanzia o prestito agevolato, ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 del quadro temporaneo per l'emergenza del COVID-19.

Se il beneficiario è il medesimo, ma muta il capitale di prestito sottostante, le garanzie concesse ai sensi del c. 55-bis possono essere cumulato con altre misure di aiuto, a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi l'importo massimo di € 5 milioni.

DL AIUTI: Garanzie concesse da SACE a condizioni di mercato

La disciplina delle garanzie SACE è stata modificata dall'art. 17 del decreto. Come noto, SACE in via ordinaria è autorizzata a rilasciare a condizioni di mercato sui finanziamenti alle imprese italiane, ai sensi dell'art. 6 c. 14-bis DL 269/2003.

Con la norma in commento sono state:

  • ampliate le finalità, includendo quelle di supportare la crescita dimensionale e la patrimonializzazione delle imprese o l'incremento della loro competitività, migliorandone la capitalizzazione, lo sviluppo tecnologico, la sostenibilità ambientale, le infrastrutture o le filiere strategiche o favorendo l'occupazione;
  • allargata la platea dei beneficiari, considerando tali quelli con sede legale in Italia, o quelle imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia;
  • per le regole della garanzia previsto il rinvio a un allegato che, tiene luogo del decreto attuativo, ma essendo inserito nel DL rende immediatamente operativa la disciplina, subordinatamente alla positiva decisione della Commissione UE.

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