venerdì 15/07/2022 • 11:43
In tema di procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, l'Agenzia delle Entrate apre, sul proprio sito, il canale telematico per la trasmissione, entro il 30 settembre 2022, dei dati relativi al modello di domanda per l'accesso alla procedura stessa.
redazione Memento
I soggetti che intendono accedere alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo (di cui all'art. 5 c. 7-12 DL 146/2021) devono trasmettere, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 30 settembre 2022, i dati relativi al modello di domanda, approvato con provvedimento del 1° giugno 2022 n. 18898. La procedura in oggetto è disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate, al percorso Home - Strumenti - Software di compilazione. I file contenenti le istanze da trasmettere devono essere successivamente predisposti con le applicazioni Entratel e File Internet presenti all'interno della piattaforma Desktop Telematico mediante le funzionalità, rispettivamente, Documenti - Autentica singolo file e Documenti - Prepara file. In caso di invio di istanze predisposte mediante software di mercato, i file devono essere sottoposti ai controlli di conformità operati con il software reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate. I file non controllati saranno scartati e le istanze in essi contenuti non saranno acquisite. Per la trasmissione delle domande di accesso alla procedura è necessario utilizzare il prodotto informatico denominato “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo”, disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Si ricorda che le imprese che al 22 ottobre 2021 hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (R&S) maturato tra il 2015 e il 2019, senza averne i requisiti, possono riversarlo senza sanzioni e interessi, sanando la propria posizione. Nel dettaglio, si tratta delle imprese che alternativamente hanno: svolto attività, in tutto e in parte, non ammissibili al credito d'imposta; commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese in violazione dei principi di pertinenza e congruità e nella determinazione della media storica di riferimento da raffrontare con l'importo degli investimenti realizzati; applicato, dal 2017, la norma in maniera non conforme all'interpretazione autentica di cui all'art. 1 c. 72 L. 145/2018, secondo cui per il calcolo del credito per i soggetti commissionari residenti in Italia che eseguono attività di R&S per conto di imprese residenti o localizzate in altri Stati UE, SEE o in Stati collaborativi, rilevano solo le spese relative alle attività svolte direttamente e in laboratori/strutture situati in Italia. Per consentire il riversamento spontaneo, tramite Mod. F24, degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta in oggetto, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 5 luglio 2022 n. 34/E, ha istituito i seguenti codici tributo: per il versamento in unica soluzione, entro il 16 dicembre 2022, 8170; per la prima rata, entro il 16 dicembre 2022, 8171; per la seconda rata, entro il 16 dicembre 2023, 8172; per la terza rata, entro il 16 dicembre 2024, 8173. In caso di pagamento rateale, gli interessi sono versati unitamente all’importo dovuto con la seconda e la terza rata.
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