I soggetti che intendono accedere alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo (di cui all'art. 5 c. 7-12 DL 146/2021) devono trasmettere, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 30 settembre 2022, i dati relativi al modello di domanda, approvato con provvedimento del 1° giugno 2022 n. 18898. La procedura in oggetto è disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate, al percorso Home - Strumenti - Software di compilazione. I file contenenti le istanze da trasmettere devono essere successivamente predisposti con le applicazioni Entratel e File Internet presenti all'interno della piattaforma Desktop Telematico mediante le funzionalità, rispettivamente, Documenti - Autentica singolo file e Documenti - Prepara file. In caso di invio di istanze predisposte mediante software di mercato, i file devono essere sottoposti ai controlli di conformità operati con il software reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate. I file non controllati saranno scartati e le istanze in essi contenuti non saranno acquisite. Per la trasmissione delle domande di accesso alla procedura è necessario utilizzare il prodotto informatico denominato “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo”, disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Si ricorda che le imprese che al 22 ottobre 2021 hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (R&S) maturato tra il 2015 e il 2019, senza averne i requisiti, possono riversarlo senza sanzioni e interessi, sanando la propria posizione. Nel dettaglio, si tratta delle imprese che alternativamente hanno: svolto attività, in tutto e in parte, non ammissibili al credito d'imposta; commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese in violazione dei principi di pertinenza e congruità e nella determinazione della media storica di riferimento da raffrontare con l'importo degli investimenti realizzati; applicato, dal 2017, la norma in maniera non conforme all'interpretazione autentica di cui all'art. 1 c. 72 L. 145/2018, secondo cui per il calcolo del credito per i soggetti commissionari residenti in Italia che eseguono attività di R&S per conto di imprese residenti o localizzate in altri Stati UE, SEE o in Stati collaborativi, rilevano solo le spese relative alle attività svolte direttamente e in laboratori/strutture situati in Italia. Per consentire il riversamento spontaneo, tramite Mod. F24, degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta in oggetto, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 5 luglio 2022 n. 34/E, ha istituito i seguenti codici tributo: per il versamento in unica soluzione, entro il 16 dicembre 2022, 8170; per la prima rata, entro il 16 dicembre 2022, 8171; per la seconda rata, entro il 16 dicembre 2023, 8172; per la terza rata, entro il 16 dicembre 2024, 8173. In caso di pagamento rateale, gli interessi sono versati unitamente all’importo dovuto con la seconda e la terza rata.
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