A decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite INAIL corrisposte ai mutilati e agli invalidi del lavoro, per tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT intervenuta rispetto all'anno precedente.
Per l'anno 2022, con decorrenza dal 1° luglio, la rivalutazione è effettuata sulla base della variazione percentuale dell'1,9% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo intervenuta tra il 2020 e il 2021.
La rivalutazione è stata approvata con due Decreti del ministero del Lavoro (DM 9 giugno 2022 n. 106; DM 15 giugno 2022 n. 108) relativi, rispettivamente, al settore industria e navigazione e al settore agricoltura.
Con la Circolare dell'INAIL, pertanto, vengono:
- riassunti i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni e alla riliquidazione delle prestazioni in corso;
- illustrate le istruzioni operative ai fini della riliquidazione.
Quali sono le prestazioni economiche interessate dalla rivalutazione?
1) Rendite per inabilità permanente
Nel settore industria la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in € 84,67.
Pertanto, i relativi importi risultano così determinati:
Retribuzione annua minima | € 17.780,70 |
Retribuzione annua massima | € 33.021,30 |
Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria, salvo che per la retribuzione annua massima la quale, per i lavoratori indicati, è così fissata:
Comandanti e capi macchinisti | € 47.550,67 |
Primi ufficiali di coperta e di macchina | € 40.285,99 |
Altri ufficiali | € 36.653,64 |
Nel settore agricoltura la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in € 26.837,14.
Nello specifico:
Lavoratori subordinati a tempo determinato | Su retribuzione annua convenzionale € 26.837,14 |
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato | Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industria: minimo € 17.780,70 e massimo € 33.021,30 |
Lavoratori autonomi | Su retribuzione annua convenzionale € 17.780,70 |
2) Assegno una tantum in caso di morte
In tutti e tre i settori, l'importo dell'assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di € 10.742,76.
3) Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura
I riferimenti retributivi sono:
Lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato | Su retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite minimo di € 44,40 |
Lavoratori autonomi | Su retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industria € 49,91 |
4) Assegno per assistenza personale continuativa
L'importo è rivalutato nella stessa misura per i tre settori e ammonta a € 585,51.
5) Assegni continuativi mensili
Gli importi degli assegni continuativi sono così rideterminati:
Inabilità (%) | Industria | Agricoltura |
Da 50 a 59 | € 328,53 | € 411,50 |
Da 60 a 79 | € 460,93 | € 574,23 |
Da 80 ad 89 | € 855,80 | € 985,85 |
Da 90 a 100 | € 1.318,48 | € 1.397,11 |
100 + a.p.c. | € 1.904,74 | € 1.982,93 |
Riliquidazione delle prestazioni in corso
Le operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso saranno effettuate secondo i seguenti criteri:
a) Rendite per inabilità permanente
I coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono:
- per l'anno 2020 e precedenti: 1,019;
- per l'anno 2021 e I° semestre 2022: 1,000.
In particolare, la riliquidazione delle prestazioni in agricoltura avviene come indicato:
Lavoratori subordinati a tempo determinato |
Su retribuzione annua convenzionale € 26.837,14 |
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato |
Rendite con decorrenza dal 1° gennaio 1982 | Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industria con un minimo di € 17.780,70 e un massimo di € 33.021,30 |
Rendite con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1982 | Su retribuzione annua convenzionale € 26.837,14 |
Lavoratori autonomi |
Rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993 | Su retribuzione annua convenzionale € 26.837,14 |
Rendite con decorrenza dal 1° giugno 1993 | Su retribuzione minimale del settore industria € 17.780,70 |
b) Integrazione rendita
Per i casi di integrazione della rendita relativi all'anno 2021 e non definiti entro la data in cui si è proceduto a effettuare la rivalutazione, il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell'importo del rateo di rendita rivalutato.
Quali sono le istruzioni operative ai fini della riliquidazione?
Le Sedi dovranno procedere alle seguenti riliquidazioni:
- rendite tuttora escluse dalla gestione automatizzata a livello centrale;
- eventuali casi già in pagamento fuori procedura, compresi quelli residuali relativi allo speciale assegno continuativo mensile ai superstiti, elaborati per la prima volta sul rateo di novembre 2022, dovranno essere adeguati alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi al 1° luglio 2022;
- prestazioni segnalate con gli appositi elenchi inviati annualmente dalla Direzione centrale rapporto assicurativo, riguardanti le liquidazioni particolari (codice 2-3).
Fonte: Circ. INAIL 14 luglio 2022 n. 26