Premessa
L'Agenzia delle Entrate con Circ. AE 14 luglio 2022 n. 27/E fornisce i chiarimenti sulla possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale ai sensi dell'art. 51 c. 3 TUIR, per un ammontare massimo di € 200 per lavoratore in base all'art. 2 DL 21/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 51/2022.
Soggetti beneficiari
Per individuare il datore di lavoro e i lavoratori dipendenti interessati al beneficio ci si deve riferire ai datori di lavoro privati da intendersi riferito ai datori di lavoro che operano nel “settore privato”, così come individuato, per esclusione, nella Circ. AE 15 giugno 2016, n. 28/E: datori di lavoro privati sono anche i soggetti che non svolgono un'attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti.
Al fine di individuare i potenziali beneficiari dei buoni benzina in commento, rileva la tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente: irrilevante per l'ammissione al beneficio l'importo del reddito del dipendente.
I buoni carburante possono essere corrisposti dal datore di lavoro sin da subito senza necessità di preventivi accordi contrattuali, sempreché gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato: in tale ipotesi, l'erogazione dei buoni carburante deve avvenire in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali.
Il costo connesso all'acquisto dei buoni carburante in commento sia integralmente deducibile dal reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 95 del TUIR, sempreché l'erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.
Oggetto dell'agevolazione
I buoni benzina in esame sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l'autotrazione (come benzina, gasolio, GPL e metano) per indennizzare i dipendenti di datori di lavoro privati dei maggiori costi sostenuti nel contesto del caro carburanti: l'Agenzia precisa che l'erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici debba rientrare nel beneficio di cui trattasi, anche al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli.
I buoni benzina devono essere ricondotti nell'art. 51 c. 3 ultimo periodo TUIR, secondo cui non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d'imposta, a € 258,23; se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
La circostanza che il lavoratore dipendente già usufruisca di altri beni e servizi non osta, quindi, all'applicazione della disciplina in esame: ne consegue che, al fine di fruire dell'esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d'imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di € 200 per uno o più buoni benzina e un valore di € 258,23 per l'insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).
Esempio
Lavoratore dipendente beneficia, nell'anno d'imposta 2022, di buoni benzina per € 100 e di altri benefit (diversi dai buoni benzina) per un valore pari ad € 300, quest'ultima somma sarà interamente sottoposta a tassazione ordinaria. Di contro, se il valore dei buoni benzina è pari ad € 250 e quello degli altri benefit è pari ad € 200, l'intera somma di € 450 non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l'eccedenza di € 50 relativa ai buoni benzina confluisce nell'importo ancora capiente degli altri benefit di cui all'art. 51 c. 3 TUIR.
L'esenzione in commento trova applicazione per i buoni o i titoli analoghi assegnati ai dipendenti nel corso dell'anno 2022 e nei primi 12 giorni dell'anno 2023, indipendentemente dal loro utilizzo in periodi successivi.
Buoni benzina in sostituzione dei premi di risultato
L'Agenzia delle Entrate ritiene possibile la sostituzione del premio di risultato con i buoni benzina in esame, nel rispetto della normativa ivi prevista: tali buoni, “sostitutivi” dei premi di risultato, devono essere erogati nell'anno in corso.
Ne deriva che nel caso in cui il dipendente chieda l'erogazione dei premi di risultato in buoni benzina, il lavoratore avrà diritto all'esenzione da imposta sia per il paniere di beni e servizi offerti fino ad un valore di € 258,23, sia per i predetti buoni benzina per un valore di € 200. Resta fermo che, in caso di superamento di ognuno dei predetti limiti, ciascun importo, per l'intero, sarà soggetto al prelievo sostitutivo previsto per i premi di risultato.
Fonte: Circ. AE 14 luglio 2022 n. 27/E