L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 378 del 14 luglio 2022, ricorda che per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo (art. 21 c. 1 DPR 633/72). Tale regola prevede la possibilità di avvalersi di strumenti diversi dalle fatture, ricevute e scontrini fiscali, ovvero memorizzazione ed invio telematico dei dati ma solo in via di eccezione e dunque in ipotesi tipizzate.
Tale possibilità viene meno, in favore dell'obbligo di emettere fattura, a fronte di una richiesta in questo senso da parte di un consumatore, ovvero per i soggetti che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, i quali sono obbligati a richiederla.
Si segnala che l’art. 22 DPR 633/72, escludendo l'obbligatorietà della fattura ne riconosce comunque la facoltatività, laddove il cedente/prestatore dia evidenza della sua intenzione di emettere fattura ed il cessionario/committente non manifesti una volontà contraria.
L'esercizio di tale facoltà va ovviamente coordinato con la necessità che il documento rechi gli elementi obbligatoriamente previsti dall'art. 21 c.1 DPR 633/72.
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ricorda che qualora la fattura vada emessa tramite il Sistema di Interscambio (SdI) ne andranno rispettate le relative regole tecniche e procedurali, individuate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate stessa. Tra queste figura l'obbligo funzionale, tra l'altro, alla corretta individuazione del committente/cessionario ed alla possibilità di rendergli disponibile la fattura, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, di indicare in tutte le fatture il numero di partita IVA o il codice fiscale del committente/cessionario. Elemento la cui assenza genera un errore (codice 00417) che comporta lo scarto del documento (Risp. AE 9 settembre 2020 n. 324).
Con la risposta n. 378 del 14 luglio 2022, l'Agenzia delle Entrate precisa che il cedente/prestatore può documentare i corrispettivi percepiti emettendo fattura elettronica tramite SdI, in luogo della memorizzazione elettronica e dell'invio dei dati, a condizione che indichi nel documento il codice fiscale del cessionario/committente consumatore.
L'estensione in corso d'anno a soggetti prima esclusi (es. forfetari) ha spinto il legislatore ad una certa gradualità, stabilendo comunque che per costoro l'obbligo di emissione della fattura elettronica valga a partire:
dal 1° luglio 2022, per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro;
dal 1° gennaio 2024, per i restanti soggetti.
Pertanto, dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dall'ammontare dei ricavi/compensi, tutti gli operatori saranno tenuti, nel caso, ad emettere fattura elettronica tramite SdI.
Fonte: Risp. AE 14 luglio 2022 n. 378