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venerdì 15/07/2022 • 06:00

Fisco Nel Decreto Aiuti

Rafforzato il credito d’imposta beni immateriali 4.0

Il Decreto Aiuti, approvato dal Senato con voto di fiducia, prevede un ulteriore incremento del credito d’imposta per i beni strumentali immateriali 4.0. In particolare, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 (o entro il termine lungo del 30 giugno 2023) l’aliquota sale dal 20% al 50%.

di Marco Nessi - Dottore Commercialista

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  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

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L'art. 21 DL 50/2022 conferma l'aumento dal 20% al 50% dell'agevolazione prevista per gli investimenti in beni immateriali con le caratteristiche Industria 4.0 (allegato B della L. 232/2016).

Com'è noto, ai sensi dell'art. 1 c. 1058 L.178/2020 (come modificato dall'art. 1 c. 44 lett. c L. 234/2021), alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B alla L. 232/2016, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 (oppure entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accertato dal venditore e non sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a € 1 milione. L'agevolazione riguarda, oltre che i beni immateriali indicati nell'allegato B) alla L. 232/2016, le spese sostenute per servizi relativi all'utilizzo dei beni stessi mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (“cloud computing ”).

In questo contesto l'art. 21 DL 50/2022 (in corso di conversione) prevede che: “per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016 n. 232, effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accertato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d''imposta previsto dall'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 è elevata al 50 per cento”.

Nuove misure del credito d'imposta

Pertanto, dopo l'intervento del DL 50/2022, il credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati nel 2022 (ovvero nel termine lungo del 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accertato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) viene incrementato dal 20% al 50%.

Viceversa, nessuna modifica è prevista per gli investimenti previsti per i periodi successivi. Pertanto:

  • per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione): il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 1 milione;
  • per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione): il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 1 milione.

In sintesi, per effetto delle modifiche operate dal Decreto Aiuti, la disciplina prevista per la fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 può essere così riassunta:

  • investimenti effettuati nel 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023 su prenotazione): credito del 50% entro il limite massimo annuale di costi ammissibili pari a € 1 milione (ex art. 1 c. 1058 L. 178/2020 così come modificato dal DL 50/2022);
  • investimenti effettuati nel 2023 (ovvero entro il 30 giugno 2024 su prenotazione): credito del 20% entro il limite massimo annuale di costi ammissibili pari a € 1 milione (ex art. 1 c. 1058 L. 178/2020);
  • investimenti effettuati nel 2024 (ovvero entro il 30 giugno 2025 su prenotazione); credito del 15% entro il limite massimo di costi ammissibili pari a € 1 milione (ex art. 1 c. 1058-bis L. 178/2020);
  • investimenti effettuati nel 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026 su prenotazione): credito del 10% entro il limite massimo di costi ammissibili pari a € 1 milione (ex art. 1 c. 1058-ter L. 178/2020).

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

A livello operativo si ricorda che il credito d'imposta in esame:

  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione IRAP;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, in 3 quote annuali di pari ammontare a partire dall'anno di entrata in funzione del bene per gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi ovvero dall'anno della loro interconnessione per quelli di cui agli allegati A e B della L. 232/2016;
  • non è soggetto ai limiti di utilizzo di € 250.000 e di € 2 milioni e per esso non opera il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali per ammontare superiore a € 1.500.

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta, ai fini dei controlli successivi, sono tenuti a conservare, pena la decadenza dal beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Le fatture e gli altri documenti relativi alle acquisizioni dei beni agevolabili devono riportare l'espresso riferimento alle disposizioni che prevedono il credito (Risp. AE 5 ottobre 2020 n. 438 e Risp. AE 5 ottobre 2020 n. 439). Inoltre, i soggetti che intendono beneficiare delle agevolazioni per investimenti in beni di cui all'allegato B L. 232/2016 devono produrre:

a) una dichiarazione del legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000;

b) nel caso di beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore ad € 300.000, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene:

-   possiede le caratteristiche tecniche tali da essere incluso negli elenchi di cui agli allegati A o B;

-   è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete della fornitura.

Infine, si ricorda che, se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, i beni agevolati dovessero essere ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto:

  • il credito d'imposta deve essere corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo;
  • il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano queste ipotesi, senza applicazione né di sanzioni né di interessi.

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