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giovedì 14/07/2022 • 14:57

Finanziamenti Decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale

Settore ittico: contratti di filiera e tipologie di interventi

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DM 20 maggio 2022 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che disciplina i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, nonché le relative misure agevolative per la realizzazione dei programmi.

di Pietro Mosella - Giornalista pubblicista

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Nell'ambito delle misure per il sostegno della filiera agroalimentare, in attuazione di quanto previsto dall'art. 66, c. 2, L. 289/2002 (Legge finanziaria 2003), sulla GU del 13 luglio 2022 è stato pubblicato il decreto attuativo del 20 maggio 2022, emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF).

Detto decreto disciplina i criteri, le modalità, le procedure per l'attuazione dei contratti di filiera e le relative misure agevolative per la realizzazione dei programmi.

Le agevolazioni in questione, sono concesse nella forma del contributo in conto capitale e/o del   finanziamento agevolato e con procedura valutativa applicata alle domande presentate dai soggetti proponenti, per la selezione dei programmi/progetti, sulla base dei criteri e dei parametri di valutazione previsti nei provvedimenti.

Ammissione alle agevolazioni

Come stabilito dall'art. 3 del decreto MIPAAF in esame, possono essere ammessi alle agevolazioni i contratti di filiera che prevedono programmi i cui progetti abbiano un ammontare delle spese ammissibili così individuato:

  1. investimenti nelle imprese di pesca e acquacoltura connessi con l'attività produttiva: spesa massima ammissibile per regimi in esenzione non superiore a 2 milioni di euro per progetto e ad 1 milione di euro per beneficiario e per anno. Tali soglie non saranno eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi di aiuto o dei progetti di aiuto;
  2. investimenti per la trasformazione di prodotti ittici: spesa massima ammissibile per regimi in esenzione non superiore a 2 milioni di euro per progetto e ad 1 milione di euro per beneficiario e per anno. Tali soglie non saranno eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi di aiuto o dei progetti di aiuto;
  3. investimenti per la commercializzazione di prodotti ittici, per la partecipazione dei produttori di prodotti ittici ai regimi di qualità e per la realizzazione di campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili: spesa massima ammissibile per regimi in esenzione non superiore a 2 milioni di euro per progetto e ad 1 milione di euro per beneficiario e per anno;
  4. progetti di ricerca e sviluppo nel settore ittico: spesa massima ammissibile per regimi in esenzione pari a 7,5 milioni di euro per progetto.

Il contratto di filiera

In virtù dell'ammissione alle agevolazioni dei contratti di filiera, è bene specificare che, questi, devono essere orientati a favorire processi di riorganizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti   della filiera stessa, anche alla luce della riconversione in atto nei diversi comparti, al fine di promuovere la collaborazione e l'integrazione fra i soggetti della medesima filiera, stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione ittica.

Il contratto di filiera si fonda su un accordo di filiera sottoscritto tra i diversi soggetti della stessa, operanti in un ambito territoriale multiregionale.

L'accordo di filiera individua il soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari. Al suddetto accordo possono partecipare:

  • sia soggetti beneficiari delle agevolazioni, impegnati direttamente nella realizzazione di specifici progetti;
  • sia soggetti coinvolti indirettamente nel programma che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di filiera.

In ogni caso, il contratto di filiera è sottoscritto dai soli soggetti facenti parte dell'accordo di filiera che sono beneficiari delle agevolazioni, in quanto direttamente coinvolti nella realizzazione del programma. Quest'ultimo, dev'essere articolato in diverse tipologie di interventi ammissibili in relazione all'attività svolta dai soggetti beneficiari, in modo da dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa commerciale ed in termini di distribuzione del reddito.

È, altresì, specificato che, il programma, deve contribuire al raggiungimento degli obiettivi di carattere ambientale e di sostenibilità previsti dalle strategie nazionali e unionali applicabili.

Soggetti proponenti e beneficiari

Secondo l'art. 5 del decreto in commento, sono considerati soggetti proponenti del contratto di filiera:

  • le società cooperative e loro consorzi, i consorzi di imprese, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori ittici riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
  • le organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi della normativa vigente che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
  • gli enti pubblici, le società costituite tra soggetti che esercitano l'attività ittica e le imprese   commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione (con il 51% del capitale sociale posseduto da imprenditori ittici);
  • le associazioni temporanee d'impresa tra i soggetti beneficiari, già costituite all'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
  • le reti d'imprese che hanno già sottoscritto un contratto di rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

Sono, invece, soggetti beneficiari delle agevolazioni del contratto di filiera le piccole e medie imprese (PMI), classificate nelle seguenti categorie:

  1. imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
  2. le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;
  3. le società costituite tra soggetti che esercitano l'attività ittica e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione (purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori ittici).

Possono, inoltre, accedere alle agevolazioni gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, come definiti dal Reg. UE 651/2014.

Sempre il citato art. 5 del decreto, specifica anche i requisiti che i suddetti soggetti devono possedere alla data di presentazione della domanda (ad esempio, essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese, essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, ecc.).

Interventi ammissibili

Il decreto del MIPAAF elenca, altresì, gli interventi ammissibili alle agevolazioni che comprendono le seguenti tipologie:

  1. investimenti nelle imprese di pesca e acquacoltura connessi con l'attività produttiva;
  2. investimenti per la trasformazione di prodotti ittici;
  3. investimenti per la commercializzazione di prodotti ittici,
  4. progetti di ricerca e sviluppo nel settore ittico.

Gli interventi ammissibili possono riguardare una o più unità produttive relative ad uno stesso soggetto beneficiario, devono essere realizzati entro 4 anni dalla data di sottoscrizione del contratto di filiera e, comunque, non oltre i termini indicati nei singoli provvedimenti.

Il decreto in commento, inoltre, disciplina gli aiuti concedibili, la presentazione e l'istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni, nonché la presentazione della proposta definitiva di contratto di filiera e la relativa istruttoria. Sono fornite anche specifiche indicazioni sulla sottoscrizione del contratto di filiera, l'erogazione e l'eventuale revoca delle agevolazioni.

Fonte: DM 20 maggio 2022 (GU 13 luglio 2022 n. 162)

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