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giovedì 14/07/2022 • 11:44

Fisco Dall'Agenzia delle Entrate

Esterometro xml: nuove regole di trasmissione

Con la pubblicazione della Circolare n. 26/E, l’Agenzia delle Entrate diffonde i chiarimenti operativi connessi al “nuovo esterometro”, i cui dati, dal 1° luglio 2022, sono trasmessi allo SDI utilizzando il formato XML previsto per la fattura elettronica.

di Claudia Iozzo - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

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La Legge di Bilancio 2021 (art. 1 c. 1103 L. 178/2020), modificando l'art. 1 c. 3-bis D.Lgs. 127/2015, ha introdotto l'obbligo di trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere utilizzando esclusivamente il Sistema d'interscambio ed il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive. La decorrenza di tale obbligo, inizialmente fissata al 1° gennaio 2022, è stata successivamente prorogata al 1° luglio 2022 dall'art. 5 c. 14-ter DL 146/2021.

L'ultima modifica normativa è stata definita dall'art. 12 DL 73/2021, in corso di conversione, che con riguardo alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, esclude dal nuovo adempimento quelle:

  • per le quali è emessa una bolletta doganale;
  • per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche;
  • relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia, ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies DPR 633/72, purché di importo non superiore a € 5.000 per ogni singola operazione.

Le disposizioni che regolamentano il nuovo “esterometro” sono state delineate dall'Amministrazione Finanziaria con la Circ. AE  13 luglio 2022 n. 26/E. Il documento di prassi, nel format domanda/risposta, fornisce indicazioni sull'ambito applicativo dell'adempimento in commento, sulle modalità di compilazione del file XML per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, nonché sugli obblighi di conservazione.

Ambito applicativo

Il primo chiarimento fornito dall'Agenzia riguarda la tipologia di operatori che rientrano nell'ambito applicativo dell'esterometro. Sul punto, è stato precisato che, in assenza di un'esplicita esclusione prevista dalla norma di riferimento (art. 1 c. 3-bis D.Lgs. 127/2015), la trasmissione riguarda tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi compresi i consumatori privati. Ciò, in quanto, la ratio dell'adempimento non si basa solo sul mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate tra soggetti passivi, bensì sul monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è “estera”.

Tale precisazione si riflette anche sulla natura delle operazioni che rilevano ai fini dell'adempimento. Per la trasmissione, non è significativo il fatto che l'operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale. Rimane fermo, tuttavia, che gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia (art. da 7 a 7-octies Decreto IVA) dovranno essere comunicati solo quando l'importo sia superiore a € 5.000. Sulla determinazione di tale limite, a parere delle Entrate, l'ammontare è comprensivo dell'eventuale imposta.

L'obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, a seguito delle nuove regole, diventa generalizzato non prevedendo più deroghe di ordine soggettivo (dal 1° gennaio 2024), rimanendo fermo il graduale obbligo di fatturazione elettronica al superamento dei € 25.000 di ricavi/compensi. Pertanto, come evidenziato nel documento in esame, sia i contribuenti in regime forfettario (art. 1 c. da 54 a 89 L. 190/2014), sia gli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore, dal 1° luglio 2022, rientrano tra i soggetti passivi di cui all'art.1 c. 3 L. 125/2015.

Compilazione del file XML e trasmissione

Specifiche indicazioni vengono, altresì, fornite sulle modalità di compilazione del file XML e sulla relativa trasmissione al SDI.

In merito al contenuto del file (conforme alle Specifiche Tecniche versione 1.7), viene precisato che, per le operazioni attive riguardanti sia cessioni di beni che prestazioni di servizi, poste in essere dagli operatori nazionali verso soggetti esteri ed accompagnate dall'emissione di una fattura o altra documentazione che certifichi il relativo corrispettivo, nonché per le operazioni passive per le quali dev'essere emesso un documento sostanzialmente coincidente con le citate fatture (autofatturazione), i dati presenti nei campi obbligatori del file xml dovranno essere coerenti con quelli del documento emesso extra SdI. Tuttavia, nei casi in cui si debba emettere un documento integrativo delle operazioni passive, la coerenza non consiste in una perfetta coincidenza delle informazioni, in quanto i dati possono essere riportati in maniera più sintetica se vi è omogeneità tra i beni/servizi acquistati.

Per quanto riguarda i termini di trasmissione, le Entrate evidenziano che non è previsto un termine “fisso”, bensì “mobile” legato a quello di emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni o, comunque, per gli acquisti, laddove tali documenti manchino oppure non siano tempestivi, a quello in cui le operazioni stesse si considerano effettuate.

Per quanto riguarda esportazioni e importazioni per le quali è emessa la bolletta doganale, non esiste il divieto di trasmissione dei dati, ma l'assenza dell'obbligo. Ciò, in quanto, bolletta doganale e fattura elettronica via SdI escludono l'obbligo di assolvere la trasmissione dei dati, anche al fine di evitare duplicazioni delle informazioni trasmesse e poi messe a disposizione dei contribuenti.

Ulteriore chiarimento verte sul caso di tardiva trasmissione dei dati delle operazioni passive per le quali, in linea generale non si concretizza anche il tardivo assolvimento dell'imposta tramite integrazione/autofattura. Sul punto è precisato che, occorre tenere distinta l'integrazione della fattura/documento ricevuto dall'“autofatturazione” (che presuppone l'assenza del documento originario) ed in entrambi i casi il tardivo assolvimento dell'imposta costituisce violazione legata al mancato tempestivo versamento dell'IVA eventualmente dovuta, autonoma rispetto alla tardiva (od omessa) trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero. È precisato, inoltre, che in linea generale il momento in cui si trasmettono i dati delle operazioni passive:

  • avrà rilevanza ai soli fini dell'assolvimento del relativo obbligo e delle correlate sanzioni in caso di inadempimento;
  • ai fini della detrazione dell'IVA, la rilevanza potrà manifestarsi se la trasmissione dei dati avviene utilizzando tipologie di documenti che assolvono agli obblighi di autofatturazione in sostituzione della stessa. In tal caso, infatti, la tardiva autofatturazione e la conseguente annotazione nei registri IVA esplicherebbe i suoi effetti sulla detrazione dell'imposta, impedendola sino al corretto adempimento.

Conservazione

Per quanto riguarda gli obblighi di conservazione, qualora il soggetto residente o stabilito in Italia emetta una fattura elettronica verso quello estero attraverso SdI, utilizzando un codice destinatario comunicato dal cliente ed indicando nel codice paese del cessionario/committente un valore diverso da “IT”, ciò assolve l'obbligo di cui all'art.1 c. 3-bis D.Lgs. 127/2015 e la fattura va conservata in modalità elettronica. Diversamente, se non è stata emessa una fattura elettronica tramite SdI o una bolletta doganale, occorre utilizzare il codice convenzionale “XXXXXXX” e codice paese del cessionario/committente diverso da “IT”. In tal caso, il file contenente i dati della fattura non viene recapitato da SdI al cessionario/committente. Non trattandosi di una fattura elettronica, il documento va comunque conservato. Analoghe disposizioni valgono anche per il ciclo passivo di fatturazione.

L'Amministrazione Finanziaria ha chiarito, infine, che i file xml riguardanti le operazioni con l'estero:

  • costituiscono documenti fiscalmente rilevanti ai sensi del DM 17 giugno 2014 e, come tali, devono essere conservati con le relative cautele;
  • se contengono il campo 2.1.1.6.1, “Bollo virtuale”, valorizzato con “SI”, l'informazione sarà presa in considerazione ed esposta nell'elenco A del servizio online messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate nel portale Fatture e Corrispettivi per il calcolo e il pagamento con F24 dell'imposta di bollo.

Fonte: Circ. AE 13 luglio 2022 n. 26/E

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