mercoledì 13/07/2022 • 17:36
Esclusa l'IVA sull’erogazione di risorse finanziarie per compensare i prezzi dei materiali nei contratti pubblici. L'erogazione non integra il presupposto oggettivo ai fini dell'IVA in quanto non si ravvisa un rapporto di natura sinallagmatica. Questo quanto riportato dalla Risoluzione n. 39/E.
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Inquadramento del caso e la posizione dell'Istante
Il caso esaminato riguarda una specifica fattispecie (tecnica) rappresentata dal Ministero competente e che prende le mosse dal previgente Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 163/2006, nella parte in cui disciplinava all'art. 133 l'adeguamento dei prezzi contrattuali nei contratti pubblici.
In particolare, in base a quanto disposto dall'art. 113 c. 2 D.Lgs. 163/2006, per gli appalti di lavori pubblici non era possibile procedere alla revisione dei prezzi né applicare la previsione generale di cui all'art. 1664 c. 1 c.c.
Il c. 6 dell'art. 133, in particolare, prevedeva che il Ministero ogni anno entro un dato termine, rilevava con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
Al riguardo, l'Istante segnala che il vigente Codice dei contratti pubblici fa salva la disciplina previgente di cui al richiamato art. 133 D.Lgs. 163/2006, per cui il Ministero continua a rilevare con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relativamente ai contratti di lavori affidati precedentemente all'entrata in vigore del citato nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al citato D.Lgs. 50/2016 e ancora in fase di esecuzione.
Da quanto emerge da alcune disposizioni menzionate (cfr. art. 1-septies DL 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2021), viene prevista l'istituzione di uno specifico Fondo per l'adeguamento dei prezzi, volto alla compensazione dei prezzi medesimi in caso di insufficienza delle risorse a disposizione dei soggetti che sono tenuti al rispetto delle norme del previgente e del vigente Codice dei contratti pubblici, a esclusione dei concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici.
Tanto sinteticamente esposto, l'Istante ritiene che la norma di cui al citato art. 1-septies DL 73/2021 non abbia reintrodotto l'istituto della "revisione prezzi". In particolare, la compensazione, a parere dell'Istante, “non costituisce un riallineamento del prezzo contrattuale, bensì una sorta di indennizzo che il legislatore ha inteso riconoscere all'appaltatore nell'eventualità che intervengano le condizioni indicate dalla norma”. Se così è, l'Istante conclude che l'importo attestato dal direttore dei lavori e ammesso a compensazione dovrebbe essere escluso dall'IVA, ai sensi delle disposizioni di cui al citato Decreto IVA.
Conclusioni (articolate) dell'Agenzia
Le conclusioni dell'Agenzia sono articolate e prevedono una serie di richiami concentrici sia della prassi che della legislazione sul tema.
In particolare, viene ricordato che l'art. 3 c. 1 Decreto IVA stabilisce, tra l'altro, che «costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, (...) e in generale da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte».
L'art. 2 c. 3 lett. a) DPR 633/72 prevede, invece, che non si considerano cessioni di beni «le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro».
L'Agenzia segnala che con Circ. AE 22 novembre 2013 n. 34/E - relativa al trattamento IVA applicabile ai contributi erogati da amministrazioni pubbliche - è stato precisato che, conformemente alle disposizioni comunitarie, un contributo assume rilevanza ai fini dell'IVA se erogato a fronte di un'obbligazione di dare, fare, di non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.
In sostanza, il contributo assume natura onerosa e configura un'operazione rilevante agli effetti dell'IVA quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico di natura sinallagmatica, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato e/o per il bene ceduto
Dal punto di vista unionale la situazione non cambia.
Ed invero, gli articoli di riferimento (in particolare l'art. 2 Dir. 2006/112/CE e l'art. 73 Dir. 2006/112/CE) chiariscono che si configura un'operazione imponibile solo quando esista tra il prestatore e il destinatario un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni nel quale il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio effettuato all'utente (cfr. sentenze della C.Giust. 23 marzo 2006 C-210/04 e C.Giust. 3 marzo 1994 C-16/93).
Sul punto, ricorda l'Agenzia, la Corte di Cassazione (Cass. 30 luglio 2007 n. 16825 e Cass. 30 luglio 2007 n. 16827) ha statuito che affinché la somma erogata possa essere assoggettata ad IVA "occorre cioè che l'agevolazione si rifletta direttamente sui servizi forniti ed i beni ceduti dall'organismo sovvenzionato, in tal senso istituendosi quella specifica connessione tra contribuzione e prezzo da valutare caso per caso in base alla diminuzione che esso subisce proprio per effetto della sovvenzione stessa" ed inoltre "per stabilire, dunque, se i contributi in parola rientravano nel campo di azione dell'IVA, era necessario individuare se le sovvenzioni si configuravano come contribuzioni a fondo perduto (come tali non realizzanti alcun presupposto impositivo) siccome rivolti al perseguimento di obiettivi di carattere generale non correlati a specifiche prestazioni nel senso suindicato oppure se l'impresa che se ne avvaleva quale beneficiaria era tenuta ad una controprestazione".
Secondo quanto rappresentato nell'istanza, e alla luce delle norme e della prassi sopra richiamata, emerge che le somme costituenti la dotazione del predetto Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero per l'adeguamento dei prezzi vengono versate alle varie stazioni appaltanti una volta riscontrata l'insufficienza delle risorse a disposizione delle stesse, e a seguito della presentazione di apposita istanza di accesso al Fondo medesimo secondo la procedura prevista dal richiamato DM 30 settembre 2021 n. 371.
Tenuto conto del descritto quadro giuridico di riferimento, l'Agenzia ritiene che l'erogazione delle predette somme non integri il presupposto oggettivo ai fini dell'IVA, in quanto non si ravvisa un rapporto di natura sinallagmatica; infatti, dette somme vengono erogate dal Ministero istante nei confronti dei soggetti di cui al richiamato art. 1-septies c. 7 DL 73/2021 (stazioni appaltanti), in assenza di alcuna controprestazione da parte di quest'ultimi e di alcun obbligo di effettuare prestazioni di servizi nei confronti dell'ente erogatore.
In mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica, come innanzi precisato, dette somme si configurarsi "mere" movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall'ambito applicativo dell'IVA, ai sensi del citato art. 2 c. 3 lett. a) DPR 633/72, che prevede la non rilevanza all'IVA delle "cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro".
Per quanto concerne la successiva corresponsione delle somme dalla stazione appaltante all'appaltatore, si ritiene che le stesse assumano natura di integrazione dell'originario corrispettivo stabilito per l'esecuzione dell'opera o del servizio e come tale risultano rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, secondo le modalità e l'aliquota già previste per l'originario contratto di appalto.
Fonte: Ris. AE 13 luglio 2022 n. 39/E
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