mercoledì 13/07/2022 • 17:23
Il Decreto Aiuti (DL 50/2022), attualmente all'esame del Senato per la conversione in legge dopo il “sì” della Camera, ha introdotto, tra le altre, misure in materia di energia e gas, al fine di contrastare l'aumento dei prezzi scaturito anche a seguito della guerra in Ucraina.
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Nell'ambito delle misure di sostegno in materia di energia e gas, il DL 50/2022 (cd. “Decreto Aiuti”), in corso di conversione in legge al Senato, ha introdotto una serie di disposizioni al fine di contenere il rincaro dei prezzi di energia elettrica e gas che, nella prima metà dal 2022, anche in seguito alla crisi ucraina, ha colpito imprese e famiglie.
Bonus sociale energia elettrica e gas
La prima misura introdotta dispone che, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale, siano rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) entro il 30 giugno, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali-CSEA per l'anno 2022.
Nello specifico, l'art. 1, c. 1, del decreto in esame, modificato durante l'esame alla Camera, prevede la rideterminazione delle agevolazioni “riconosciute sulla base del valore ISEE”, facendo espresso riferimento:
- alle agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica spettanti:
- alla compensazione per la fornitura di gas naturale, che l'art. 3, c. 9, DL 185/2008 concede alle stesse famiglie economicamente svantaggiate che hanno diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia.
Sempre durante l'esame e la conseguente approvazione alla Camera, è stata novellata anche la disposizione dove si stabilisce che, fermo restando il valore soglia dell'ISEE (8.265 euro e non 12.000 euro) per il primo trimestre dell'anno 2022, in caso di ottenimento di un'attestazione ISEE resa nel corso del medesimo anno 2022 che permetta l'applicazione dei bonus sociali per elettricità e gas, i medesimi bonus annuali sono riconosciuti agli aventi diritto a decorrere dal 1° gennaio 2022 o, se successiva, a decorrere dalla data di cessazione del bonus relativo all'anno precedente.
Le somme già fatturate, eccedenti quelle dovute sulla base dell'applicazione del citato bonus, sono oggetto di automatica compensazione. Quest'ultima, dev'essere effettuata nella prima fattura utile o, qualora non sia possibile, tramite rimborso automatico da eseguire entro tre mesi dall'emissione della fattura medesima.
Al contempo, si prevede che, al fine di informare i cittadini sulle modalità per poter beneficiare dei bonus sociali elettrico e gas, l'ARERA dovrà definire una specifica comunicazione nelle bollette dei clienti domestici, indicando anche i recapiti telefonici a cui i consumatori possono rivolgersi.
Azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico
Sempre con l'obiettivo di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, è stato inserito nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera, l'art. 1-ter, il quale dispone che, l'ARERA, provvede ad annullare, per il terzo trimestre dell'anno 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore elettrico applicate alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
Con lo stesso fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA dovrà, inoltre, provvedere ad annullare, per il terzo trimestre dell'anno 2022, pure le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze «con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico».
Riduzione IVA e oneri generali nel settore del gas
Nel corso dell'esame del “decreto aiuti” alla Camera, è stato introdotto anche l'art. 1-quater, il quale estende l'applicazione dell'Iva agevolata al 5% anche alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.
Qualora le suddette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota d'IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022.
Per completezza si ricorda che, l'agevolazione, era già stata estesa al primo trimestre 2022 dall'art. 1, c. 506, L. 234/2021 ed al secondo trimestre 2022 dall'art. 2, c. 1, DL 17/2022.
Sempre col fine di contenere, per il terzo trimestre dell'anno 2022, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, è stabilito che, l'ARERA, manterrà inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore già nel trimestre precedente.
Con il medesimo fine sopra indicato è, altresì, prevista un'ulteriore riduzione delle aliquote degli oneri generali di sistema gas, fino a concorrenza dell'importo di 240 milioni di euro.
Tale intervento, aggiuntivo rispetto a quello summenzionato, riguarda gli scaglioni di consumo fino a 5000 metri cubi annui.
Incremento dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale
Il decreto in esame, all'art. 2 provvede anche ad incrementare alcuni crediti d'imposta concessi alle imprese del settore energetico già con il DL 21/2022 precisandone, inoltre, le modalità di fruizione. Nello specifico, detto credito per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, è rideterminato nella misura del 25% (rispetto al 20% precedentemente previsto).
Vengono, altresì, incrementati:
Nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati sono stati introdotti i nuovi c. 3-bis e 3-ter all'art. 2 in commento. Dette disposizioni stabiliscono che, per la fruizione del credito d'imposta per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW e del credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale alle imprese non gasivore, ove l'impresa si rifornisca di energia dal medesimo venditore presso il quale si riforniva nel primo trimestre 2019, detto venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione.
In quest'ultima, dovrà essere riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica, nonché l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022.
Sarà l'ARERA, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, a definire il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
Le agevolazioni in commento, comunque, si applicano sempre in conformità alla disciplina in materia di aiuti di Stato de minimis.
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