mercoledì 13/07/2022 • 17:00
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la Circolare n. 27/D, ha fornito nuove indicazioni operative per gli esercenti di distributori stradali di carburante e di depositi commerciali, tenuti a specifici adempimenti correlati alla riduzione temporanea delle accise sui prodotti energetici.
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Le misure di supporto correlate all'ingente aumento dei prezzi dei prodotti energetici, hanno riguardato anche il settore petrolifero con l'intervento normativo che ha disposto la riduzione temporanea delle accise, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1 c. 290 L. 244/2007.
Ai fini della tutela del consumatore, infatti, il legislatore ha sancito la possibilità di ridurre le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti, ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, di cui al Testo Unico Accise – TUA (D.Lgs. 504/95), per compensare le maggiori entrate dell'IVA derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio.
Applicando tale disposizione, è stata prevista la prima riduzione temporanea delle aliquote di accisa dal DL 21/2022. Successivamente, detta riduzione, è stata prorogata dal DM 6 aprile 2022 e dalla L. 51/2022 (che ha convertito il DL 21/2022). Da ultimo, il DM 24 giugno 2022 ha esteso l'agevolazione fino al 2 agosto 2022.
Pertanto, fino alla suindicata data, i prezzi dei carburanti saranno contenuti applicando le aliquote di accisa di cui all'Allegato I del TUA così rideterminate:
Ulteriore misura agevolativa, vigente fino al 2 agosto, riguarda il gas naturale usato per autotrazione (metano) per il quale l'accisa al metro cubo è stata azzerata e l'aliquota IVA è stata ridotta dal 22 al 5%.
Nel corso di vigenza della riduzione delle accise, sono contestualmente disapplicate le specifiche aliquote agevolate di cui beneficiano gli esercenti il trasporto di merci e di persone (art. 24-ter TUA), nonché gli esercenti il servizio di taxi (punto 12 della Tabella A allegata al TUA). Tale disposizione si è resa necessaria allo scopo di non pregiudicare gli effetti della rideterminazione delle accise sui prodotti energetici impiegati, in quanto, per il gasolio commerciale, l'aliquota ordinariamente ridotta è stabilita nella misura di € 403,22 per mille litri.
Adempimenti per gli operatori
Il taglio delle accise ha determinato nuovi adempimenti cui gli esercenti di distributori stradali (art. 25 c. 2 lett. b) TUA) e di depositi commerciali (art. 25 c.1 TUA) dovranno ottemperare per garantire la corretta applicazione della misura agevolativa, nonché al fine di contrastare eventuali fenomeni elusivi. Tali adempimenti sono stati riconfermati dalla Circ. AD 11 luglio 2022 n. 27.
Nello specifico, gli impianti di distribuzione stradale di carburante e i depositi commerciali sono tenuti a comunicare tramite PEC o per via telematica, all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente, i dati relativi ai quantitativi dei carburanti giacenti nei serbatoi e rilevati alla fine della giornata del 2 agosto 2022. In merito, l'ADM, nella Circ. AD 23 marzo 2022 n. 11, ha precisato che i dati riguardano la giacenza fisica di gasolio e benzina usati come carburante, nonché dei prodotti denaturati per uso agricolo e delle benzine e dei gasoli “speciali”, stoccati presso gli impianti e i depositi alla predetta data.
Gli operatori hanno già dovuto provvedere ad una prima comunicazione delle giacenze dei prodotti rilevate nella prima giornata di decorrenza del periodo di riduzione, ossia il 22 marzo 2022.
La trasmissione delle giacenze riscontrabili al termine della misura agevolativa, in funzione dell'ultima proroga disposta dal DM 24 giugno 2022, dovrà avvenire, invece, entro il 9 agosto 2022.
Per entrambe le comunicazioni, l'effettuazione dell'inventario straordinario da parte dell'esercente deve trovare risconto nel registro di carico e scarico, con l'indicazione delle eccedenze e delle deficienze riscontrate in autonomia, secondo le disposizioni vigenti in materia di accisa.
Le Dogane hanno, altresì, fornito specifica indicazione delle informazioni da riportare nella PEC trasmessa per la comunicazione delle giacenze. Gli operatori sono tenuti ad indicare nell'oggetto il codice ditta del deposito o dell'impianto, precisando che si tratta di comunicazione resa “ai sensi dell'art.1 c. 5 DL 21/2022) (esempio: “Codice ditta YY, Comunicazione della giacenza al xx/xx/xxxx ai sensi dell'art.1 c. 5 DL 21/2022”). Nel corpo della PEC, occorre riportare, oltre le predette informazioni, anche il nome, il cognome, la data di nascita ed il codice fiscale dell'esercente, l'eventuale partita IVA e ragione sociale, nonché l'indirizzo del deposito o dell'impianto.
Alla comunicazione tramite PEC, l'esercente può allegare la copia in formato pdf delle pagine del registro di carico e scarico che giustificano l'inventario straordinario sopra menzionato.
Si evidenzia, inoltre, che alla mancata comunicazione delle suddette giacenze, nonché per l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione prevista dall'art. 50 c. 1 TUA (da € 500 a € 3.000).
Ulteriore adempimento previsto per i depositi fiscali di cui all'art. 23 TUA e per i depositi commerciali, riguarda l'indicazione delle aliquote di accisa ridotte nell'e-DAS (il documento amministrativo semplificato telematico che scorta i carburanti) e relative ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel documento stesso.
L'obbligo era assolto riportando l'aliquota vigente alla data di emissione del documento che, nel caso di estrazioni dai depositi fiscali, coincide con quella utilizzata per la liquidazione dell'imposta di cui all'art. 3 c. 3 TUA, nella sezione “Informazioni commerciali”, al campo 110 del messaggio elettronico DE815 dell'e-DAS. Tuttavia, cessato il periodo di specifica efficacia, non trova più applicazione tale adempimento. Dalla lettura del DM 24 giugno 2022, nonché dell'ultima Circ. AD 11 luglio 2022 n. 27, per l'ultimo periodo di vigenza della riduzione (9 luglio 2022 – 2 agosto 2022) risulta confermata:
Da ultimo, preme ricordare che, per prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa, sono previste specifiche disposizioni sul monitoraggio dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici, nonché sull'accesso diretto ai dati delle giacenze e a quelli contenuti degli e-DAS da parte del Corpo della Guardia di Finanza.
Fonte: Circ. AD 11 luglio 2022 n. 27/D
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La Scheda ha lo scopo di introdurre all'argomento delle accise e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. Gli istituti sono stati interessati da diversi e recenti interventi normativi.
Piero Bellante
- AvvocatoRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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