mercoledì 13/07/2022 • 16:34
L'Agenzia delle Entrate, con le risposte n. 375 e 376 del 13 luglio 2022, è tornata sul Superbonus fornendo chiarimenti in tema di pertinenze collocate in un edificio diverso da quello oggetto degli interventi e di unità immobiliari funzionalmente indipendenti.
redazione Memento
Interventi antisismici effettuati sul portico costruito in aderenza all'edificio principale Ai fini dell'applicazione del Superbonus, se l'ammontare massimo di spesa agevolabile è determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio oggetto di interventi, il calcolo va effettuato considerando anche delle pertinenze, mentre non devono essere considerate le pertinenze collocate in un edificio diverso da quello oggetto degli interventi (Circ. AE 22 dicembre 2020 n. 30/E). Pertanto, nel caso di specie, ai fini del calcolo della spesa massima, per gli interventi sulle parti comuni dell'edificio composto dalle due unità abitative A/2, non devono essere considerate le pertinenze C/2 (portico) situate nell'edificio separato ubicato nella medesima area cortiliva. Per le spese sostenute per l'intervento di parziale demolizione e ricostruzione con riduzione della classe di rischio sismico delle suddette pertinenze, l'istante può fruire, nel rispetto di ogni altra condizione, del Superbonus calcolato su un distinto limite di spesa pari a € 96.000. Unità immobiliare funzionalmente indipendente locata a persona fisica e ubicata in un immobile strumentale di proprietà di una s.r.l. L'AE ha confermato che il Superbonus spetta alle unità immobiliari funzionalmente indipendenti - cioè dotate di almeno 3 dei seguenti impianti: acqua; gas; energia elettrica; climatizzazione invernale o allacciamento ad un sistema di teleriscaldamento, gestito da un condominio, che serve anche altre u.i. - e con uno o più accessi autonomi dall'esterno (es.: villetta bifamiliare in cui entrambe le unità immobiliari accedono alla strada da giardino comune) site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (art. 119 c. 1 bis DL 34/2020 conv. in L. 77/2020). Tali unità immobiliari indipendenti sono infatti equiparate, ai fini del Superbonus, agli edifici unifamiliari, anche se inserite in edifici strumentali di proprietà di una società commerciale (in quanto tali esclusi dal Superbonus). Nel caso di specie gli interventi - cappotto termico, installazione di pannelli solari fotovoltaici con relative batterie di accumulo, sostituzione dell'attuale impianto di climatizzazione invernale con uno a pompa di calore, sostituzione di tutti gli infissi - sono stati effettuati su commissione dei locatari dell'unità immobiliare (socio della società proprietaria con il rispettivo coniuge), titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato che ha ottenuto il consenso della società proprietaria alla realizzazione dei lavori. Fonte: Risp. AE 13 luglio 2022 n. 375 e 376
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