mercoledì 13/07/2022 • 16:28
Secondo la Cassazione l’esercizio abusivo della professione di odontoiatra produce un reddito d'impresa e non di libera professione: la conseguenza diretta è che, ai fini dell'accertamento, si presumono ricavi i versamenti e i prelievi ingiustificati riscontrati sui conti correnti e destinati all’attività di impresa.
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Premessa La vicenda analizzata la Cass. 12 luglio 2022 n. 21960 che si riferisce a un contribuente che negli anni di imposta da 1998 al 2001 aveva, sulla base delle risultanze di PVC emerse nel quadro di indagini bancarie ex artt. 32 DPR 600/73 e art. 51 DPR 633/72 disposte sui conti a lui riconducibili, abusivamente esercitato l'attività di odontoiatra senza averne titolo. La parte privata contestava l'applicabilità della presunzione di cui al richiamato art. 32 DPR 600/73 in quanto, poiché esercente abusivamente la professione di dentista, non era titolare di reddito di impresa. A sostegno invocava la C.Cost. 6 ottobre 2014 n. 228, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 32 c. 1 n. 2) DPR n. 600/73 limitatamente ai prelevamenti per i possessori di reddito di lavoro autonomo (rientrano in questa categoria gli odontoiatri). Giudizio di legittimità Nel caso oggetto del provvedimento in commento, a un contribuente è stato contestato l'esercizio abusivo dell'attività di odontoiatra, svolta non avendone titolo: per la Suprema Corte non è configurabile un reddito da libero professionista in assenza di titolo abilitativo idoneo all'esercizio della prof...
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