mercoledì 13/07/2022 • 11:56
Dal 14 luglio 2022 sarà possibile richiedere, per la “Smart & Start Italia”, la conversione di una quota del mutuo agevolato, in forma di contributo a fondo perduto nel caso di investimenti nel capitale di rischio delle imprese agevolate. La Circ. MISE 4 luglio 2022 n. 253833 esplica le modalità di richiesta e di presentazione della domanda.
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Smart & Start Italia, la misura più illustre del Governo italiano dedicata alle start up innovative cambia nuovamente veste, introducendo la possibilità di convertire una parte del mutuo del finanziamento erogato in un contributo a fondo perduto. A disporlo è la Circ. MISE 4 luglio 2022 n. 253833 che disciplina la possibilità di richiedere, a partire dal 14 luglio 2022, la conversione di una quota del finanziamento agevolato ottenuto in contributo a fondo perduto nel caso di investimenti nel capitale di rischio delle imprese agevolate.
Le richieste di conversione devono essere presentate secondo le modalità e gli schemi resi disponibili dal Soggetto gestore nell'apposita sezione del sito di Invitalia e corredate della documentazione richiesta con la sottoscrizione da parte del legale rappresentate della società beneficiaria della misura.
La misura “Smart&Start Italia” nasce nell'aprile del 2014 e rappresenta l'incentivo per sostenere la nascita e la crescita delle start up innovative ad alto contenuto tecnologico in tutte le regioni italiane. L'obiettivo è stimolare una nuova cultura imprenditoriale legata all'economia digitale, valorizzare i risultati della ricerca scientifica e tecnologica e incoraggiare il rientro dei cervelli dall'estero.
I progetti finanziabili e le domande di conversione
I progetti d'impresa sono finanziabili con spese comprese tra 100.000 euro e 1,5 milioni di euro. L'incentivo è a sportello: non ci sono graduatorie né scadenze. Le domande sono esaminate entro 60 giorni, in base all'ordine di arrivo. Nel corso di questi 8 anni, sono stante tantissime le novità che hanno perfezionato la principale misura finanziaria italiana dedicata alle start up innovative. Ultima in ordine cronologico riguarda per l'appunto la convertibilità di una quota del mutuo erogato in contributo a fondo perduto.
Per poter presentare la richiesta di conversione, l'impresa beneficiaria dovrà attendere l'erogazione a saldo delle agevolazioni e solo successivamente potrà formulare la domanda.
L'ammissione alla domanda di conversione per l'impresa beneficiaria è subordinata esclusivamente a fronte di una operazione di investimento, attuata o da investitori terzi o da soci persone fisiche. Nello specifico la circolare del MiSE chiarisce che per le richieste di conversione di una quota del finanziamento agevolato, in relazione alle quali le verifiche si concludono con esito positivo, il Soggetto gestore procede all'adozione del provvedimento di accoglimento che, definito l'ammontare del contributo a fondo perduto concedibile, ridefinisce il piano di ammortamento del residuale finanziamento agevolato concesso. Qualora, alla data di presentazione della richiesta di conversione, l'operazione non risulti ancora perfezionata con il versamento all'impresa beneficiaria delle risorse destinate all'operazione stessa, l'efficacia del provvedimento di accoglimento è condizionata al richiamato perfezionamento, che deve intervenire entro e non oltre sei mesi dalla data del provvedimento.
I parametri per accedere al contributo
Per poter beneficiare della conversione, l'investimento nel capitale di rischio deve rispettare i seguenti parametri:
In caso di investimento nel capitale di rischio attuato da soci persone fisiche, l'investimento deve possedere, oltre i punti definiti precedentemente, deve prevedere l'apporto di nuovi conferimenti ed il conseguente aumento del patrimonio sociale; deve essere aggiuntivo rispetto a quanto previsto nelle condizioni di subordine riportate nel contratto di finanziamento.
Il finanziamento agevolato è convertibile in contributo a fondo perduto fino a un importo pari al 50% delle somme apportate dagli investitori terzi ovvero dai soci persone fisiche e, comunque, nella misura massima del 50% del totale delle agevolazioni concesse, tenuto conto della quota di contributo a fondo perduto, ove concessa. La restante quota di finanziamento agevolato è rimborsata dall'impresa beneficiaria nel rispetto della durata del finanziamento agevolato in precedenza erogato.
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