mercoledì 13/07/2022 • 11:57
I professionisti possono compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Amministrazioni pubbliche con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Lo prevede il Decreto Aiuti in corso di conversione.
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Le regole per poter compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, sono contenute nell'art. 28-quater DPR 602/73, laddove, nella sua formulazione originaria, è previsto che, a partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, per somministrazione, forniture ed appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
Le regole relative alla modalità di certificazione del credito sono contenute nel DM 22 maggio 2012 e nel DM 25 giugno 2012.
Va subito premesso che il processo di certificazione può essere gestito attraverso la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato, digitando l'indirizzo web http://certificazionecrediti.mef.gov.it.
I creditori, quindi, per ottenere la certificazione, devono necessariamente accreditarsi all'interno della piattaforma, fornendo i dati richiesti e l'indirizzo PEC, al quale saranno inviate tutte le comunicazioni relative all'utilizzo della piattaforma stessa.
Soggetti interessati
L'istanza di certificazione può essere presentata da qualsiasi società, impresa individuale o persona fisica che vanti dei crediti nei confronti di una Pubblica Amministrazione (P.A.), che devono essere:
- relativi a somministrazioni, forniture e appalti;
- non prescritti, certi, liquidi ed esigibili.
In merito a quest'ultimo punto, va segnalato che il credito è certo, liquido ed esigibile quando è riferito ad un'obbligazione perfezionata, che risulti nella contabilità dell'ente debitore e per la quale è scaduto il termine di pagamento.
Ambito oggettivo
I suddetti crediti possono essere utilizzati per il pagamento, totale o parziale, di somme iscritte a ruolo in relazione a: tributi erariali, tributi regionali e locali, contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL e, infine, entrate spettanti all'ente che ha rilasciato la certificazione.
Il pagamento tramite compensazione può comprendere anche gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell'Agente della Riscossione.
Amministrazioni o enti obbligati a rilasciare la certificazione
L'istanza per il rilascio della certificazione dei crediti può essere richiesta ai seguenti soggetti:
- Amministrazioni statali, centrali e periferiche come, per esempio, istituti e scuole di ogni ordine e grado, istituzioni educative e istituzioni dell'alta formazione artistica, ecc.;
- Regioni e province autonome;
- Enti locali con esclusione di quelli commissariati per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso;
- Enti del Servizio Sanitario Nazionale, esclusi quelli relativi alle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari che hanno in atto operazioni ricognitive del debito;
- Enti pubblici nazionali;
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- Altre P.A., individuate nelle università, negli istituti autonomi delle case popolari, negli enti pubblici non economici regionali e locali.
La certificazione, una volta rilasciata, può essere utilizzata per cedere il credito ad una banca o ad un intermediario finanziario oppure per compensare debiti contratti nei confronti della P.A.
Modalità di compensazione del credito
Il titolare del credito, una volta acquisita la certificazione, deve presentarla all'Agente della Riscossione per il pagamento totale o parziale del debito. L'Agente della Riscossione trattiene l'originale della certificazione e rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito.
Nel caso in cui il pagamento riguardi solo una parte delle somme dovute, il contribuente è tenuto contestualmente ad indicare all'Agente della Riscossione le posizioni debitorie che intende estinguere.
In assenza di indicazione, l'imputazione dei pagamenti viene eseguita dal menzionato Agente come segue:
- se il contribuente è debitore di rate scadute, il pagamento può essere imputato alle rate non scadute solo per l'eventuale eccedenza sull'ammontare delle prime, comprese le indennità di mora, i diritti e le spese maturati a favore del concessionario;
- con riferimento alle rate scadute, l'imputazione è effettuata, rata per rata, iniziando dalla più remota, al debito d'imposta, di sopratassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennità di mora. Il credito non può essere imputato ai diritti e alle spese maturati a favore del concessionario - - se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennità di mora;
- per i debiti di imposta scaduti, l'imputazione è eseguita con preferenza a quelle meno garantite, mentre, fra quelle ugualmente garantite, con precedenza a quella più remota.
Verifica della validità della certificazione e compensazione
Il concessionario procede alla verifica dell'esistenza e della validità della certificazione mediante specifica richiesta all'ente debitore entro tre giorni lavorativi successivi alla presentazione della certificazione stessa.
L'ente debitore, entro il decimo giorno successivo alla richiesta formulata dall'Agente della Riscossione, è tenuto a comunicare a quest'ultimo l'esito della verifica. Di detta verifica viene informato il titolare del credito.
In caso di esito positivo della verifica, il debito iscritto a ruolo viene estinto limitatamente all'importo corrispondente al credito certificato e utilizzato in compensazione.
Successivamente il titolare del credito ritira l'attestazione di avvenuta compensazione presso lo sportello del competente Agente della Riscossione.
Comunicazione di avvenuta compensazione
L'Agente della Riscossione comunica l'avvenuta compensazione all'ente debitore ed all'ente impositore entro cinque giorni lavorativi successivi.
Restano, in ogni caso, dovuti gli eventuali interessi di mora e l'aggio maturati dal momento della quantificazione del debito fino alla data di estinzione dello stesso.
DL “Aiuti”
L'art. 20-ter DL 50/2022, introdotto in sede di conversione in legge, modifica il citato art. 28-quater, stabilendo che anche per le prestazioni professionali (non solo nel caso di somministrazione, forniture e appalti) i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
Si prevede, inoltre, che le disposizioni sopra citate si applichino anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.
Da ultimo, l'art. 20-ter lett. c) DL 50/2022, precisa che, ai fini dell'applicazione delle norme in esame, le certificazioni delle PA che attestano che il credito sia certo, liquido ed esigibile, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.
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