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mercoledì 13/07/2022 • 05:00

Fisco Lavori edili

Noleggio di ponteggi con aliquota IVA al 22%

L'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in merito al noleggio di ponteggi ed all'aliquota IVA applicabile, rispondendo all'interpello posto da una società che lavora nel settore edile.

a cura di

redazione Memento

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In merito alle prestazioni che consistono nella "mera" messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi (ed in generale di ogni altra attrezzatura, incluse le gru), senza altra diretta attività edile in cantiere, è applicabile l'aliquota ordinaria del 22 per cento a prescindere dalla tipologia di intervento edilizio e di immobile interessato e senza applicazione del reverse charge.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito una Risposta in tema di aliquota IVA nel caso di mero noleggio di ponteggi, rispondendo all’interpello di una società che opera nel settore edile ed effettua lavori di costruzione, pitture, cartongessi ecc. con utilizzo di propri ponteggi e messa a disposizione, montaggio e smontaggio in cantiere di ponteggi; per questa ultima attività, la società domandava se fosse possibile l’applicazione dell'aliquota IVA agevolata. La stessa società, però, esprimeva dubbi sulla possibilità dell’applicazione dell’IVA in forma ridotta.

Il Fisco ha ricordato che il reverse charge consiste in un'inversione degli obblighi di indicazione e versamento dell'IVA, e non incide sulla determinazione dell'aliquota IVA applicabile all'operazione effettuata. Ovviamente, essendo l'appaltatore tenuto al versamento dell'imposta, su di lui ricade la responsabilità di individuare la corretta aliquota IVA da applicare.

Quando il contratto di appalto usufruisce dell'aliquota agevolata, quest'ultima è applicabile anche alle relative prestazioni di subappalto (ad eccezione dei casi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in cui l'aliquota IVA ridotta si applica solo per le prestazioni eseguite nei confronti del consumatore finale e non per le prestazioni eseguite dal subappaltatore nei confronti dell'appaltatore).

FONTE: Risp. AE 12 luglio 2022 n. 373

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