martedì 12/07/2022 • 16:15
I datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari del Rdc hanno diritto ad un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nel limite dell'importo mensile del Rdc spettante al lavoratore. In caso di mediazione delle Agenzie per il lavoro, queste hanno diritto al 20% di quanto riconosciuto al datore di lavoro a titolo di incentivo.
redazione Memento
I datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc) hanno diritto ad un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore – con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL – nel limite dell'importo mensile del Rdc spettante al lavoratore all'atto dell'assunzione, con un tetto mensile di € 780 (art. 8 DL 4/2019 conv. in L. 26/2019; art. 1, c. 74 lett g) L. 234/2021). L'INPS ha già fornito le indicazioni per la fruizione di tale agevolazione (Circ. INPS 19 luglio 2019 n. 104; Mess. 8 novembre 2019 n. 4099). Modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 La Legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 74 lett g) L. 234/2021) ha innovato la previgente disciplina per due ordini di motivi: - ha esteso le fattispecie contrattuali incentivabili, stabilendo che l'esonero possa trovare applicazione anche in favore delle assunzioni di soggetti beneficiari di Rdc effettuate mediante contratti a tempo parziale e a tempo determinato; - ha eliminato in capo al datore di lavoro l'onere di comunicare preliminarmente le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL, quale condizione di accesso all'esonero in oggetto. Incentivo per le Agenzie per il lavoro Le Agenzie per il lavoro iscritte all'albo informatico delle Agenzie per il lavoro (D.Lgs. 276/2003), autorizzate dall'ANPAL a offrire i servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro, possono svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di Rdc. In favore delle suddette Agenzie per il lavoro è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito della specifica attività di intermediazione, effettuata mediante l'utilizzo delle apposite piattaforme, il 20% dell'incentivo in oggetto, che viene decurtato dall'importo spettante al datore di lavoro. Pertanto, nelle ipotesi in cui un lavoratore venga assunto a seguito della specifica attività di intermediazione e di tale evenienza sia dato rilievo nell'istanza di riconoscimento del beneficio presentata dal datore di lavoro, l'ammontare dell'agevolazione riconoscibile al datore di lavoro sarà decurtato del 20%, che verrà riconosciuto all'Agenzia per il lavoro. L'INPS ha inoltre modificato il modulo telematico di domanda per il riconoscimento dell'esonero in oggetto denominato “SRDC - Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 del d.l. n. 4/2019” presente nella sezione “Portale delle Agevolazioni” (ex sezione DiResCo), al fine di recepire le modifiche della Legge di Bilancio 2022, sia in ordine all'estensione delle fattispecie contrattuali incentivabili, sia rispetto all'introduzione dell'esonero in esame per le Agenzie per il lavoro. Importo dell'incentivo L'importo dell'incentivo, riconosciuto dalle procedure telematiche, costituirà l'ammontare massimo dell'agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive. Lo sgravio sarà riconosciuto in base alla minore somma tra il beneficio mensile del Rdc spettante al nucleo familiare, il tetto mensile di € 780 e i contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Pertanto, nelle ipotesi di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro, eventualmente, riparametrare l'incentivo spettante in base ai contributi effettivamente dovuti e fruire dell'importo ridotto. La fruizione del beneficio può avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive. Fonte: Mess. INPS 11 luglio 2022 n. 2766
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