martedì 12/07/2022 • 15:51
Sono stati istituiti i codici tributo per l'utilizzo in compensazione da parte dei cessionari dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.
redazione Memento
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Per l'utilizzo in compensazione da parte dei cessionari, tramite mod. F24 da presentare esclusivamente in via telematica, dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese in relazione ai maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
- “7720” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”;
- “7721” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”;
- “7722” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – art. 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”;
- “7723” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”;
- “7724” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”;
- “7725” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”;
- “7726” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) – art. 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.
In sede di compilazione del mod. F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” o, se il contribuente deve riversare il credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l'anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
Si ricorda che sono utilizzabili in compensazione solo i crediti risultanti dalle comunicazioni di cessione inviate all'Agenzia delle Entrate (secondo le modalità e i termini stabiliti dal Provv. AE 30 giugno 2022 n. 253445), per i quali i cessionari abbiano comunicato all'Agenzia, tramite la Piattaforma cessione crediti, l'accettazione della cessione e l'opzione per l'utilizzo in compensazione.
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