martedì 12/07/2022 • 15:32
Assonime interviene sulle nuove dichiarazioni di importazione digitali e sul prospetto di riepilogo ai fini contabili per l’assolvimento dell’IVA. Le Dogane hanno avviato un percorso di digitalizzazione delle bollette doganali, che prevede la graduale dismissione del tradizionale messaggio IM e l’introduzione dei nuovi tracciati telematici H1-H5.
Ascolta la news 5:03
Digitalizzazione delle dichiarazioni doganali
Con la Circ. Assonime 11 luglio 2022 n. 21, Assonime esamina le principali novità delle dichiarazioni di importazione digitali.
L'Agenzia delle Dogane ha infatti aggiornato il sistema doganale nazionale, dando applicazione al modello di dati definito dall'Unione Europea, c.d. EUCDM (European Union Customs Data Model), sostituendo, così, le tradizionali dichiarazioni doganali, presentate in procedura ordinaria, per l'immissione in libera pratica e per i regimi diversi dal transito, con i nuovi tracciati H (Circ. AD 6 giugno 2022 n. 22/D).
Messaggio IM ai nuovi tracciati H1-H5
Come sottolineato da Assonime, il messaggio IM è stato gradualmente dismesso a partire dal 9 giugno 2022 (Nota Agenzia Dogane 7 giugno 2022 n. 238445) è sostituito dai nuovi tracciati:
L'utilizzo di tali dichiarazioni è stato reso obbligatorio in modo graduale. L'Agenzia delle Dogane ha infatti previsto, tre diverse fasi, a partire dal 9, dal 16 e dal 30 giugno, per consentire agli operatori di adattarsi alle nuove modalità operative. Il termine per il completo superamento del messaggio IM è stato poi prorogato al 18 luglio a causa di un errore nel rilascio del software per la produzione del prospetto di riepilogo contabile (Avviso AD 27 giugno 2022).
Da segnalare, inoltre, che il tracciato H7, relativo allo sdoganamento di beni di modico valore, è già pienamente operativo dal 1° luglio 2022. Al riguardo, l'Agenzia delle Dogane ha fornito alcune importanti precisazioni con le Circ. AD 3 maggio 2022 n. 15/D e Circ. AD 7 maggio 2022 n. 18/D.
Occorre segnalare, infine, il tracciato H6, che può essere utilizzato per le spedizioni postali.
Vantaggi dei nuovi tracciati
L'obiettivo dei tracciati H è di semplificare le procedure doganali, facilitare il commercio internazionale e rafforzare la lotta alle frodi attraverso procedure doganali semplici, rapide e uniformi. Tale finalità è prevista dallo stesso Codice doganale dell'Unione Europea (Reg. UE 952/2013), secondo cui tutti gli scambi di informazioni con le autorità doganali e l'archiviazione dei dati richiesti dalla Dogana devono essere effettuati attraverso modalità informatizzate (art. 6 Cedu).
Allineandosi a quanto previsto dalla normativa doganale UE, l'Agenzia delle Dogane ha sostituito il messaggio IM con i nuovi tracciati H, abbandonando la tradizionale struttura del DAU (Documento Amministrativo Unico). Si tratta di una vera e propria rivoluzione per gli operatori, che cambia radicalmente le modalità di presentazione delle dichiarazioni doganali di importazione. Attraverso i nuovi tracciati H, in formato xml, infatti, la Dogana abbandona definitivamente i formulari cartacei.
Assonime sottolinea che non è più possibile stampare una copia della dichiarazione doganale, che è ora totalmente smaterializzata. Tuttavia, l'Agenzia delle Dogane mette a disposizione degli operatori diversi “prospetti”: il prospetto sintetico, il prospetto di svincolo e il prospetto di riepilogo ai fini contabili.
Prospetto sintetico e prospetto di svincolo
Con la circolare in commento, Assonime sottolinea che è possibile scaricare un prospetto sintetico della dichiarazione doganale. Tale documento, elaborato dall'Ufficio al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale, riporta le informazioni più rilevanti, come i dati soggettivi, quantitativi e qualitativi, i dati di scarico, le informazioni sullo svincolo e il numero di quietanza.
Il sistema dell'Agenzia delle Dogane genera, inoltre, un prospetto di svincolo, che costituisce prova dell'assolvimento delle formalità doganali in caso di controlli da parte delle autorità, garantendo così maggiore fluidità nei traffici commerciali. In tale prospetto sono riportati, tra l'altro, il numero identificativo del container, il numero di targa del mezzo di trasporto e, per ogni articolo, la massa lorda e il codice di svincolo con la relativa data.
Tali documenti sono disponibili tramite il servizio “Gestione documenti – dichiarazioni doganali” sul Portale unico dogane e monopoli (PUDM).
Prospetto di riepilogo ai fini contabili
Come rilevato da Assonime, la smaterializzazione della bolletta doganale incide in modo significativo sugli obblighi formali di registrazione previsti dalla disciplina IVA. L'esercizio della detrazione IVA è, infatti, subordinato alla condizione formale del possesso di una bolletta doganale, oltre che a quella sostanziale dell'avvenuta esigibilità dell'imposta.
Ancora di recente, con il Principio di diritto AE 29 settembre 2021 n. 13, l'Agenzia delle Entrate ha confermato, infatti, che per la detrazione dell'IVA assolta in Dogana è necessaria la bolletta doganale.
Assume, pertanto, fondamentale rilievo per gli operatori il prospetto di riepilogo ai fini contabili, che consente di assolvere gli obblighi di natura fiscale previsti dalla normativa Iva. Tale prospetto è stato definito dall'Agenzia delle dogane, di concerto con l'Agenzia delle entrate, dalla Determinazione AD 3 giugno 2022 n. 234367.
Assonime sottolinea che il nuovo prospetto contiene tutti i dati necessari per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA assolta all'importazione. In particolare, è previsto un apposito campo dedicato alla “liquidazione IVA”, in cui sono riportati i dati relativi alla base imponibile, all'aliquota, all'imposta e un campo destinato alla lettera di intento. Nel prospetto sono indicati anche i dati del rappresentante fiscale. Tale documento riporta, infine, il numero identificativo della dichiarazione doganale di importazione (Master Reference Number, c.d. MRN).
Procedura di fall back
Da segnalare, infine, che la circolare introduce anche una procedura di fall back, da attivare in caso di indisponibilità del sistema informatico doganale. Tale meccanismo, utilizzabile soltanto in ipotesi di particolare urgenza (per esempio quando i prodotti importati siano deperibili o nell'ipotesi di operazioni urgenti di farmaci e dispositivi medici), non sostituisce gli adempimenti dichiarativi ordinari, che dovranno essere comunque eseguiti alla ripresa del funzionamento del sistema informatico.
Come rilevato da Assonime, nel corso dell'Open Hearing del 21 giugno scorso, l'Agenzia delle Dogane ha reso noto che è in corso di definizione una procedura speciale di fall back, a cui potranno accedere i soggetti AEO, per gestire l'eventuale indisponibilità dei sistemi informatici doganali.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Approfondisci con
Nelle convenzioni doganali internazionali con l'espressione “zona franca” si fa riferimento non tanto a un regime doganale, quanto a un paradigma cui si devono conformare istituti di antiche tradizioni. Funzione di ques..
Piero Bellante
- AvvocatoRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.