martedì 12/07/2022 • 15:04
Entro il 13 luglio devono essere inviate le prime fatture elettroniche da parte di coloro che operano in regime forfettario in relazione alle operazioni effettuate il 1° luglio. Attenzione anche alle novità dell’esterometro.
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Manca poco alla prima scadenza prevista per i forfettari che dovranno trasmettere al sistema SdI le fatture elettroniche relative alle operazioni effettuate il 1° luglio. Infatti scade il 13 luglio il termine per l'invio (12 giorni dall'effettuazione dell'operazione) sia per coloro che si trovano in regime forfettario e sia per gli altri soggetti in “regime di franchigia”, quindi anche per gli operatori in regime di vantaggio (imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex art. 27 c. 1 e 2 DL 98/2011) e quelli nel regime opzionale previsto dalla L. 398/91, ossia il regime fiscale agevolativo previsto per le società sportive dilettantistiche che presentino determinate caratteristiche (l'esercizio di tale opzione permette l'applicazione di determinazione forfettaria del reddito imponibile e dell'IVA, nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili, di certificazioni dei corrispettivi e dichiarativi).
Infatti, per tali soggetti, grazie all'intervento del DL 36/2022, è stata prevista la soppressione dell'esonero dall'e-fattura, qualora abbiano superato nell'anno precedente un volume di ricavi/compensi di € 25 mila.
Invece per l'emissione della fattura differita – in presenza dei presupposti di cui all'art. 21 c. 4 lett. a) DPR 633/72 (ossia per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche previste dal DPR 472/96, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto – l'invio dovrà avvenire entro il termine del giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione (sarà emessa una sola fattura recante il dettaglio delle operazioni).
Quanto alle specifiche tecniche, si richiama il Provv. AE 23 dicembre 2021 n. 374343 che ha modificato il precedente Provv. AE 30 aprile 2018 n. 89757.
Infine, è bene ricordare che nel primo periodo di applicazione, è previsto un regime sanzionatorio moderato. Non si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 6 c. 2 D.Lgs. 471/97 per il terzo trimestre 2022, a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
Esterometro: cambia l'invio
Per tutte le operazioni effettuate dal 1° luglio, il c.d. esterometro non comporta più una comunicazione trimestrale ma richiederà un invio “puntuale” dei dati riferiti alle cessioni e prestazioni con controparti non stabilite in Italia, con trasmissione dei dati mediante il sistema SdI.
Si ricorda che tra le recenti novità, oltre alle modifiche sul piano soggettivo (sono inglobati anche i forfettari i cui ricavi e compensi superino i € 25.000 annui), oggettivo (escludendo gli acquisti non rilevanti ai fini IVA di importo inferiore a € 5.000 per singola operazione) e sanzionatorio (prolungando così l'efficacia del regime antecedente al 30 giugno 2022), quella di maggior spessore (e rilievo) riguarda proprio le nuove modalità di trasmissione ed i termini (nuovi) entro cui effettuare la comunicazione. Infatti tale modifica ha un maggior impatto per gli operatori. Tale nuova modalità di trasmissione abbraccia tutte le operazioni, attive e passive, relative ad operatori stabiliti sia in UE che nei Paesi terzi, non rilevando altresì, ai fini della comunicazione, lo status del cliente che potrà essere sia un soggetto passivo che un consumatore.
Quali sanzioni per l'esterometro
In caso di errata o omessa trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 11 c. 2-quater, terzo periodo D.Lgs. 471/97. Una novità prevista dal Decreto Semplificazioni che ha introdotto l'art. 13 il quale ha modificato il terzo periodo dell'art. 11 c. 2-quater D.Lgs. 471/97, sostituendo dal 1° gennaio 2022 con il 1° luglio 2022.
Quindi in caso di omissione o di errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere ex art. 1 c. 3-bis D.Lgs. 127/2015, si applicherà la sanzione amministrativa di € 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione sarà ridotta alla metà, entro il limite di € 500, se la trasmissione risulti effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza prevista, ovvero se, nel medesimo termine, sia effettuata la corretta trasmissione dei dati. Per le operazioni compiute dal 1° luglio 2022 (non più dal 1° gennaio) si applicherà la sanzione di € 2 per ogni fattura, entro il limite massimo di € 400 mensili.
Si potrà beneficiare di una riduzione della fattura, entro il limite massimo di € 200 per ciascun mese, se la trasmissione risulti effettuata entro quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall'art. 1 c. 3-bis D.Lgs. 127/2015, ovvero se, nel medesimo termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati. Infine, non si applicherà l'art. 12 D.Lgs. 472/97, relativo al concorso di violazioni e continuazione.
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Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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