mercoledì 13/07/2022 • 11:00
Il bonus 200 euro introdotto dal Decreto Aiuti (DL 50/2022) ha creato non pochi dubbi interpretativi, che la Circ. INPS 24 giugno 2022 n. 73 e il Mess. INPS 21 giugno 2022 n. 2505 hanno tentato di chiarire specificando requisiti, tempi e modalità da seguire per ogni categoria di beneficiario. Ecco come orientarsi nella disciplina del bonus per i lavoratori dipendenti.
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Lavoratori dipendenti
Con riferimento ai lavoratori dipendenti è previsto un meccanismo di automaticità dell'erogazione del bonus, ferma restando la sussistenza di particolari requisiti in capo all'interessato.
Il primo grande dubbio sorto in merito a questa categoria di percettori ha riguardato la tempistica, ovvero quando deve essere erogato il bonus?
L'INPS nella sua circolare ha precisato che l'indennità deve essere erogata con la retribuzione di competenza di luglio, ancorché pagata ad agosto 2022 (con denuncia UniEmens entro il 31 agosto), ammettendo per alcune categorie di lavoratori la possibilità di erogare l'indennità unitamente alle competenze di giugno con conguaglio nella denuncia UniEmens entro il mese di luglio 2022.
Si tratta di fattispecie contrattuali quali ad esempio i part time ciclici, per i quali è possibile prevedere l'erogazione del bonus unitamente alle competenze del mese di giugno 2022 erogata nel mese successivo.
Anche in questo caso specifico è sempre richiesto che il rapporto sussista nel mese di luglio 2022, pertanto il datore di lavoro potrebbe essersi trovato ad erogare il bonus pur non trovandosi nell'assoluta certezza che il rapporto di lavoro sussistesse nel mese di luglio e quindi nell'impossibilità di verificare i requisiti.
Con riferimento alle categorie ammesse nell'ambito della macro area lavoratori dipendenti, l'INPS stessa ha precisato che sono ricompresi sia i tempi determinati, sia gli indeterminati, in possesso dei requisiti di cui all'art. 31 che di seguito si riporta:
Con riferimento al punto 1, i trattamenti a cui ci si riferisce sono quelli di pensione, di disoccupazione e delle altre prestazioni che beneficiano del bonus ai sensi dell'art. 32.
Trattasi di un requisito la cui verificabilità esula dalla sfera di controllo del datore di lavoro e per questo motivo è stata richiesto quale elemento necessario per l'erogazione automatica del bonus il rilascio di una dichiarazione da parte del lavoratore, nella quale venga dichiarato di non essere beneficiario dei trattamenti di cui all'art. 32.
Con riferimento al punto 2, si ricorda che con la pubblicazione della circolare Inps n. 73 del 23 giugno del 2022 è stato ampliato il periodo di riferimento passando dal quadrimestre gennaio - aprile 2022 al periodo che va da gennaio 2022 al 23 giugno 2022, data antecedente alla pubblicazione della circolare.
Questa specifica apparentemente contraria al decreto legge, è stata tuttavia disposta a seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro, rimettendo in discussione anche rapporti di lavoro, prima esclusi dal beneficio.
A questo punto è doverosa un'analisi delle casistiche specifiche che possono verificarsi al fine di valutare l'ammissibilità al beneficio.
Come comportarsi con i lavoratori assunti nel mese di giugno?
Per ogni dipendente andrà valutato il possesso dei tre requisiti, il primo riferito alla non titolarità dei trattamenti art. 32, rispetto al quale ci si limiterà ad acquisire specifica dichiarazione. Il secondo relativo all'aver beneficiato dello sgravio, per il quale si potrà ragionare come di seguito riportato:
Quanto sopra, ferma restando il requisito di cui al punto 3. e cioè la necessità che i rapporti di lavoro siano in essere alla data del 1° luglio 2022.
Per i lavoratori dipendenti non viene richiesto uno specifico requisito di reddito che vedremo invece richiesto per altre categorie di percettori.
Il limite di reddito è sostituito dal requisito dell'applicazione dello sgravio 0,80% di cui il lavoratore può beneficiare solo se la retribuzione imponibile previdenziale mensile è inferiore a 2692 euro. Pertanto pur non essendo previsto esplicitamente un limite reddituale massimo, lo sesso è imposto indirettamente attraverso il requisito dello sgravio contributivo a favore del lavoratore.
Come comportarsi in caso di assenza del lavoratore?
L'INPS precisa che il diritto del lavoratore a percepire il bonus dipende dai requisiti sopra esposti e, pertanto, non rilevano le vicende che possono intercorrere nel rapporto di lavoro quali ad esempio cassa integrazione, maternità ferie o permessi. Questi eventi non alterano il diritto del lavoratore di percepire i 200 euro, anche se azzerano la retribuzione del mese di riferimento.
Modalità operative in caso di pluralità di rapporti di lavoro
Il lavoratore dovrà presentare la dichiarazione solo al datore di lavoro dal quale intende percepire il bonus.
A tal proposito sono emerse alcune criticità operative in merito al recupero di un bonus indebitamente erogato, ad esempio nel caso in cui il lavoratore presenti la dichiarazione a entrambi i suoi datori di lavoro.
In questo caso l'INPS, che riscontra nelle denunce UniEmens più compensazioni per lo stesso lavoratore, contatterà ciascun datore di lavoro per la restituzione della quota parte compensata indebitamente. Questa quota verrà suddivisa in parti uguali tra tutti i datori di lavoro coinvolti.
Il datore di lavoro potrà poi recuperare dal dipendente l'importo precedentemente restituito all'INPS.
Questo meccanismo ha dei profili di rischio per i datori di lavoro soprattutto nei casi di avvenuta cessazione del rapporto di lavoro nell'ambito del quale è stato erogato il bonus, trovandosi a dover rimborsare all'INPS la quota di compensazione indebita e non avendo margine per ribaltare sul dipendente tale restituzione.
Come comportarsi con gli stagionali, intermittenti e iscritti FPLS?
Anche in questo caso è stato necessario attendere specifici chiarimenti per capire come gestire l'erogazione del bonus a queste categorie di lavoratori dipendenti, per i quali è prevista una specifica disciplina nell'art. 32. Il quale prevede che il bonus venisse erogato direttamente dall'INPS su domanda dell'interessato, ma che allo stesso tempo per la tipologia di rapporto potevano essere considerati quali lavoratori dipendenti assimilabili a tutti gli altri.
Il punto cruciale infatti riguardava il come considerare queste categorie di dipendenti.
A tal proposito è necessario distinguere due gruppi:
Beneficiari |
Condizioni |
Modalità |
---|---|---|
Lavoratori dipendenti |
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Il bonus dovrà essere riconosciuto automaticamente dal datore di lavoro (a condizione cha abbia ricevuto la dichiarazione sottoscritta dal lavoratore) nella busta paga del mese di luglio 2022 e verrà recuperato a conguaglio nell'UniEmens della stessa mensilità. |
Stagionali, tempi determinati, intermittenti
Chiarita la questione relativa alle modalità di erogazione del bonus per queste categorie di lavoratori che risultino occupate in un rapporto di lavoro dipendente al 1° luglio 2022, per tutti gli altri, andranno verificati i requisiti nell'anno 2021.
Gli interessati devono aver svolto nel 2021 almeno 50 giornate nell'ambito di uno o una pluralità di rapporti stagionali, o a tempo determinato o intermittenti.
L'INPS esplicita inoltre che, al fine del raggiungimento del requisito, possono essere computate per sommatoria le giornate maturate nelle varie tipologie di rapporti ammessi.
Beneficiari |
Condizioni |
Modalità |
---|---|---|
Lavoratori stagionali, termine e intermittenti |
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L'importo verrà concesso dall'INPS su domanda dell'interessato |
Collaborazioni coordinate e continuative
I rapporti di lavoro in oggetto sono quelli disciplinati dall'art. 409 c.p.c., con specifico requisito di essere attivo alla data del 18 maggio 2022 ed essere iscritto alla gestione separata.
Anche in questo caso è necessario che i beneficiari non siano titolari dei trattamenti di cui all'art. 32 e non siano iscritti alla data del 18 maggio 2022 ad altre forme di previdenza obbligatoria.
Anche per questa categoria è stato previsto un limite di reddito da co.co.co. del 2021 che deve essere inferiore a 35000 euro.
Beneficiari |
Condizioni |
Modalità |
---|---|---|
Collaborazioni coordinate e continuative |
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L'importo verrà concesso dall'INPS su domanda dell'interessato |
Lavoratori dello spettacolo
Il bonus spetta ai lavoratori dello spettacolo, iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo, sia dipendenti che autonomi.
Per questa categoria il requisito è quello di aver maturato almeno 50 contributi giornalieri versati al fondo e che per il 2021 il reddito non sia superiore a 35.000 euro.
Beneficiari |
Condizioni |
Modalità |
---|---|---|
Lavoratori dello spettacolo |
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L'importo verrà concesso dall'INPS su domanda dell'interessato |
Lavoratori autonomi occasionali
Trattasi dei lavoratori autonomi di cui all'art. 2222 c.c. che del 2021 risultino privi di partita iva, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e che nello stesso arco temporale abbiano svolto delle prestazioni di lavoro occasionale di cui all'art. 2222 c.c.
Per il riconoscimento del bonus i lavoratori devono poter vantare nel 2021 di almeno un contributo mensile, nonché risultare iscritti alla Gestione Separata alla data del 18 maggio 2022.
Nessuna specifica categoria di reddito viene richiesta ai fini del riconoscimento del bonus.
Beneficiari |
Condizioni |
Modalità |
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Prestazioni occasionali autonome (art. 2222 c.c.) |
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L'importo verrà concesso dall'INPS su domanda dell'interessato |
Incaricati delle vendite a domicilio
Per questa categoria di lavoratore i requisiti di spettanza sono la maturazione nel 2021 di un reddito riconducibile a questo tipo di attività superiore a 5000 euro e l'iscrizione alla data del 18 maggio alla Gestione Separata.
Beneficiari |
Condizioni |
Modalità |
---|---|---|
Incaricati alle vendite a domicilio |
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L'importo verrà concesso dall'INPS su domanda dell'interessato |
Lavoratori domestici
Il bonus spetta anche ai lavoratori domestici che alla data del 18 maggio abbiano in corso uno o più rapporti di lavoro domestico. Nel caso dei lavoratori domestici i requisiti sono simili a quelli del lavoratore subordinato, fatta eccezione dell'esonero dello 0,80% che non si applica ai lavoratori domestici.
Il bonus infatti spetta se
Anche in questo caso si procede quindi per esclusione: l'unica tipologia di rapporto sussistente deve essere quello domestico, diversamente il bonus dovrà essere richiesto presso il rapporto di lavoro subordinato non domestico.
L'interessato non dovrà essere inoltre titolare dei trattamenti di pensione di cui all'art. 32 c. 1 per i quali è prevista l'erogazione automatica da parte dell'INPS.
Per i lavoratori domestici è inoltre previsto uno specifico limite reddituale che si riferisce al reddito IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali non superiore a 35.000 euro.
Si evidenzia come per questa categoria il requisito reddituale venga definito secondo modalità differenti dalle altre, dovendo computare a tal fine i redditi di qualunque natura (compresi quelli esenti o soggetti alla ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva), escludendo quelli relativi all'abitazione principale, i trattamenti di fine rapporto e fine ogni altro emolumento soggetto a tassazione separata, assegni familiari e assegno unico universale.
Beneficiari |
Condizioni |
Modalità richiesta |
Modalità pagamento |
---|---|---|---|
Lavoratori domestici |
Si considerano i redditi di qualsiasi natura escludendo solo alcune categorie |
L'importo verrà concesso dall'INPS su domanda dell'interessato. |
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