martedì 12/07/2022 • 13:46
In tema di tax credit locazioni, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se per i contribuenti che entro il 30 giugno 2022 non hanno provveduto al pagamento dei canoni possa ritenersi applicabile il termine di 60 giorni e considerare validi anche i canoni pagati entro il 29 agosto 2022.
redazione Memento
Con una FAQ, pubblicata l’11 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate, ritiene di poter considerare validi ai fini del riconoscimento del credito d'imposta locazioni anche i canoni versati oltre il 30 giugno 2022 ma entro il 29 agosto 2022, in applicazione dell’art. 3 c. 2 dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), secondo cui le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. Si ricorda che in sede di emanazione del Provvedimento del 30 giugno 2022 n. 253466, con il quale sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni da presentare per il riconoscimento del credito d'imposta in commento, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che per poter fruire dell’agevolazione i canoni dovevano essere pagati entro il 30 giugno 2022. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, con la FAQ in commento, precisa che per i contribuenti che entro il 30 giugno 2022 non hanno provveduto al pagamento dei canoni può ritenersi applicabile il termine di 60 giorni e considerare validi anche i canoni pagati entro e non oltre il 29 agosto 2022, in applicazione dell’art. 3 c. 2 dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000). Si ricorda che il credito in commento spetta alle imprese turistiche e a quelle di gestione di piscine (cod. ATECO 93.11.20) per i canoni corrisposti per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, a condizione che (art. 5 DL 4/2022 conv. in L. 25/2022): le imprese turistiche abbiano subìto una diminuzione del fatturato nel mese di riferimento del 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019; le imprese di gestione di piscine, oltre alla suddetta condizione, abbiano conseguito nel 2019 ricavi non superiori a € 5 milioni. Per il possesso dei requisiti i beneficiari, anche tramite intermediari abilitati, devono presentare telematicamente all'Agenzia delle Entrate un'autodichiarazione, in via generale, dall'11 luglio 2022 al 28 febbraio 2023. Per i soggetti che hanno attivato una partita IVA per proseguire l'attività del defunto o che hanno posto in essere un'operazione che ha determinato una trasformazione aziendale dal 1° gennaio 2019 alla data di presentazione dell'autodichiarazione stessa e per i soggetti che intendono comunicare la cessione del credito d'imposta al locatore, l'autodichiarazione va presentata dal 15 settembre 2022 al 28 febbraio 2023. Fonte: FAQ Agenzia delle Entrate 11 luglio 2022
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