martedì 12/07/2022 • 05:00
Dopo la circolare n. 13/E/2022 l’Agenzia delle Entrate continua con una nuova circolare (11 luglio 2022 n. 25/E) a rendere ulteriori chiarimenti in relazione ai contributi, sotto forma di crediti d’imposta, a parziale compensazione delle spese sostenute per l’acquisto dell’energia elettrica consumata nel primo e nel secondo trimestre 2022 dalle imprese “energivore” e “non energivore”.
Dopo la circolare n. 13/E/2022 l’Agenzia delle Entrate continua con una nuova circolare (n. 25/E/2022) a rendere ulteriori chiarimenti in relazione ai contributi, sotto forma di crediti d’imposta, a parziale compensazione delle spese sostenute per l’acquisto dell’energia elettrica consumata nel primo e nel secondo trimestre 2022 dalle imprese “energivore” e “non energivore”. In modo sintetico, si rammenta che l’art. 15 del decreto Sostegni-ter ha previsto un credito d’imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, in favore delle «imprese a forte consumo di energia elettrica» (cosiddette imprese energivore): successivamente l’art. 4 del decreto Energia ha esteso detto credito alle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, in favore delle imprese energivore. Tale percentuale è stata poi rideterminata nella misura del 25 per cento dall’articolo 5, comma 1, del decreto Ucraina: quest’ultimo decreto, all’art. 3 ha previsto un credito d’imposta in misura pari al 12 per cento delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, in favore delle imprese «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica» (cosiddette imprese non energivore). Tale percentuale è stata poi rideterminata nella misura del 15 per cento dall’art. 2, comma 3, del DL n. 50/2022 (decreto Aiuti). Le imprese sopra descritte possono beneficiare del contributo in esame a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dei trimestri di riferimento e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento. Le risposte dell’Agenzia delle Entrate Imprese energivore e sessione suppletiva Nell’ambito soggettivo sono incluse nell’elenco delle imprese “energivore” mediante sessione suppletiva (che consente, ai soggetti che non rispettino il termine perentorio previsto per la presentazione delle dichiarazioni da parte delle imprese “energivore”, di richiedere comunque entro i primi mesi dell’anno l’attribuzione della classe di agevolazione relativa agli oneri generali di sistema applicabile al medesimo anno, con decorrenza in questo caso dal 1° febbraio anziché dal 1° gennaio come avviene per le imprese “energivore” che presentano la dichiarazione nella sessione ordinaria) anche le imprese iscritte nell’elenco per l’anno 2022 con la “sessione suppletiva” e, conseguentemente, il credito d’imposta può essere fruito anche per i costi sostenuti nel mese di gennaio 2022, nella misura prevista per le “energivore”. La data del 1° febbraio rileva, infatti, solo ai fini della decorrenza dell’agevolazione sugli oneri generali, che risulta autonoma e differente rispetto all’agevolazione di cui trattasi. Garanzie d’origine Il costo delle garanzie di origine (per la fornitura di energia da fonti rinnovabili) remunera la certezza della provenienza da fonti rinnovabili dell’energia elettrica consumata e l’Agenzia delle Entrate ritiene che il relativo costo rientri in quello della componente energia elettrica: il costo sostenuto per le garanzie di origine è, quindi, da considerarsi in ogni caso parte della componente energia, anche se queste siano riportate in una voce separata della medesima fattura, nell’ambito di un contratto di fornitura, e non inglobate nel prezzo specifico della stessa. In quanto tale, è da conteggiare sia in sede di verifica dei requisiti di accesso al diritto al credito sia nel calcolo dell’effettivo credito d’imposta spettante. Costo medio e IVA Il costo medio del kWh sulla base del quale si calcola l’aumento del 30 per cento si determina tenendo conto del rapporto tra totale della componente energia elettrica (prezzo, più perdite, più commercializzazione, più dispacciamento, anche ove tali componenti non siano distintamente indicate nel prezzo della componente energia) e il consumo effettivo del trimestre. Sia in riferimento al calcolo del costo medio ai fini del raffronto tra il primo trimestre 2021 e il primo trimestre 2019, sia con riguardo all’ammontare della spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia elettrica consumata, a cui parametrare il credito d’imposta in esame, l’Agenzia precisa che non si deve tenere conto delle relative imposte e, in particolare dell’IVA, atteso che occorre considerare il costo della sola “componente energetica”, indicata in fattura al netto delle imposte. La disciplina normativa in commento riguardante le imprese “energivore” e “non energivore” prevede, ai fini del calcolo del costo medio, che i costi per kWh per la componente energia elettrica siano determinati al netto delle imposte e degli eventuali sussidi. Tale ultima modalità, normativamente prevista solo con riferimento alla verifica dell’incremento del costo medio come requisito di accesso al beneficio, va interpretata nel senso che il raffronto tra il costo medio dei due trimestri di riferimento debba avvenire avendo riguardo al costo sostenuto per l’acquisto della componente energetica, senza tener conto delle imposte eventualmente versate (già comprese in fattura in una diversa categoria di voci) e detraendo dallo stesso il valore di eventuali sussidi ricevuti. Ai fini del calcolo del credito d’imposta, invece, come chiarito con la circolare n. 13/E del 2022, si considera spesa agevolabile quella sostenuta per l’acquisto della componente energetica (costituita dai costi per l’energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione), ad esclusione di ogni onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Ne consegue, quindi, che le imposte (già indicate in una categoria separata in fattura), anche in tal caso, non devono essere considerate nella base imponibile ai fini del calcolo del credito d’imposta e che eventuali sussidi non devono essere detratti dalla spesa sostenuta, in quanto la norma non prevede tale ipotesi. Si rammenta, tuttavia, che il credito d’imposta, per espressa previsione normativa, è cumulabile con altre agevolazioni (tra cui i sussidi) che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. Vendita di energia e rete pubblica La norma, ai fini della determinazione e della spettanza del credito d’imposta, non prevede che la vendita di energia elettrica debba essere effettuata attraverso la rete pubblica e l’Agenzia delle Entrate ritiene che la vendita di energia elettrica, senza passare dalla rete pubblica, da parte di un soggetto produttore di energia a favore di un’impresa “energivora non sia ostativa al riconoscimento del beneficio fiscale in esame, al ricorrere dei previsti requisiti oggettivi e soggettivi debitamente documentati, sulla base delle fatture emesse dall’impresa fornitrice di energia elettrica. Documentazione certificativa Le imprese che soddisfano i requisiti soggettivo e oggettivo devono essere in possesso della relativa documentazione certificativa e cioè la documentazione probatoria di cui il contribuente deve essere in possesso per finalità sia di verifica della sussistenza dei requisiti sia del calcolo del credito d’imposta spettante. Si tratta, nello specifico, delle fatture di acquisto ricevute in relazione alle spese per l’energia elettrica consumata ovvero, in caso di autoproduzione e autoconsumo di energia elettrica, delle fatture di acquisto del combustibile utilizzato a tal fine nonché delle misurazioni registrate dai relativi contatori o delle risultanze della contabilità industriale. Fatture di cortesia L’acquisto della “componente energia” debba essere «comprovato mediante fatture d’acquisto»: si tratta di fatture relative a consumi effettivi del periodo di competenza del credito d’imposta e il relativo costo deve essere effettivamente sostenuto, nonché documentato. Per potere riscontrare i dati relativi all’energia elettrica consumata e alle relative spese sostenute, le fatture devono necessariamente riportare il dettaglio delle singole voci, con la conseguenza che potranno essere utilizzate, a tal fine, anche le cosiddette fatture di cortesia, in aggiunta alle fatture elettroniche alle quali ineriscono, atteso che le prime sono univocamente connesse alle seconde. Utilizzo del tax credit In ordine alle modalità di fruizione del credito d’imposta maturato, il credito è cedibile solo “per intero”, e solamente quello maturato nell’ambito del trimestre di riferimento: ne deriva che l’utilizzo parziale di ciascun credito in compensazione, correlato alla singola fattura, impedisce la cessione della restante quota di credito trimestrale. Si rileva, in proposito, che in data 30 giugno, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (prot. n. 253445/2022), sono state previste le “modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici”. In particolare, al punto 2.2 è stabilito che “l’utilizzo di uno dei suddetti crediti in compensazione tramite modello F24, da parte del beneficiario, non consente a quest’ultimo di effettuare la cessione di quel determinato credito”. FONTE: Circ. AE 11 luglio 2022 n. 25/E
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