lunedì 11/07/2022 • 06:00
La proroga ha effetti dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2024; l’Agenzia delle Dogane ha fornito le istruzioni per il versamento.
redazione Memento
L’Agenzia delle Dogane (Det. AD 8 luglio 2022 n. 320379/RU) ha fornito indicazioni in merito alla proroga onerosa delle modalità attuative delle disposizioni previste dall’art. 18-ter DL 36/2022 conv. in L. 79/2022 (Disposizioni in materia di gioco pubblico). Gli importi determinati sulla base delle somme annuali sono stabiliti in: - euro 7.500 per ciascun diritto che si intende prorogare afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; - euro 4.500 per ciascun diritto che si intende prorogare afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. Tenuto conto che la proroga ha effetti dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2024, gli importi devono essere versati con le modalità di seguito indicate: per l’annualità intercorrente tra il 30 giugno 2022 ed il 30 giugno 2023, in due rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 31 ottobre 2022 ed il 30 aprile 2023; per l’annualità intercorrente tra il 30 giugno 2023 ed il 30 giugno 2024 in due rate di pari importo scadenti il 31 ottobre 2023 ed il 30 aprile 2024. Gli importi sono versati dal concessionario e dal titolare dei punti di raccolta regolarizzati, utilizzando il modello F24 accise ed il codice tributo n. 5466. Le somme annuali non sono dovute per i diritti e per i punti di raccolta per i quali i soggetti titolari comunicano all’Agenzia, entro il decimo giorno dalla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Agenzia, gli estremi identificativi ai fini del distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale. Il mancato tempestivo esercizio di tale facoltà nel termine suddetto comporta la proroga dei diritti per l’intero biennio con i conseguenti oneri a carico dei concessionari. L’omesso versamento degli importi dovuti o l’omessa trasmissione dell’atto, fa venir meno la proroga delle concessioni in essere, della titolarità della raccolta in rete fisica e dei punti di raccolta regolarizzati, fermo restando il recupero delle somme dovute secondo le disposizioni vigenti. FONTE: Det. AD 8 luglio 2022 n. 320379/RU
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