L'emergenza liquidità di contribuenti, imprese e professionisti non sembra accennare a diminuire e ciò nonostante gli interventi del Governo tesi a sostenerne i consumi, come il recente bonus di € 200.
Una situazione questa che, come è facile comprendere, ha anche riflessi sul puntuale pagamento dei debiti che i cittadini hanno contratto con il Fisco.
Così il Decreto Aiuti, nella versione approvata dalla Camera dei Deputati, interviene nuovamente sulle modalità di rateizzazione delle cartelle esattoriali introducendo importanti modifiche all'art. 19 DPR 602/73.
Si tratta di novità che prendono a piene mani dalle esperienze maturate nel periodo dell'emergenza indotta dalla pandemia da Covid-19 in cui, come si ricorderà, le norme standard previste dalla citata norma sono state più volte oggetto di interventi finalizzati a garantire la sopravvivenza dei piani di rateizzazione concessi dall'Agenzia della riscossione a fronte della minaccia rappresentata dalla sempre più critica situazione finanziaria dei debitori.
Esaminiamo, dunque, il contenuto delle modifiche apportate alle regole per ottenere e gestire la rateizzazione delle cartelle esattoriali.
Innalzamento dell'importo delle somme iscritte a ruolo
La prima novità, forse la più evidente, riguarda l'innalzamento dell'importo delle somme iscritte a ruolo al di sopra del quale, per ottenerne la rateizzazione, occorre documentare che si versa in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Tale soglia passa dagli attuali € 60.000 ai nuovi € 120.000.
Grazie a questo aumento diviene ora possibile rateizzare un maggior numero di cartelle esattoriali senza dover sottostare ad una particolare istruttoria. Vengono, inoltre, apportate due altre piccole modifiche, peraltro strettamente connesse, al testo del primo comma dell'art. 19 DPR 602/73 in cui si prevede che “L' Agente della riscossione […] concede per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo” a significare che i nuovi € 120.000 vanno riferiti all'importo di ciascuna rateizzazione richiesta a nulla rilevando l'eventuale presenza di ulteriori carichi a ruolo riferiti al medesimo contribuente.
In assenza di tale precisazione, infatti, poteva sorgere il dubbio che l'importo indicato dall'art. 19 DPR 602/73 ai fini della concessione della rateizzazione senza obbligo di documentare la propria situazione di temporanea obiettiva difficoltà, fosse da riferire all'intero ammontare dei carichi a ruolo riferibili al soggetto richiedente.
In buona sostanza, è ora possibile decidere di rateizzare anche parte dei propri carichi a ruolo senza che l'ammontare complessivo degli stessi possa esserne di ostacolo.
Quanto sopra viene, implicitamente, confermato anche del nuovo testo del secondo periodo del primo comma dell'art. 19 DPR 602/73 in cui si prevede che: “Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a € 120.000, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà”.
Nessun dubbio quindi che il nuovo limite dei € 120.000 vada riferito alla rateizzazione dei carichi a ruolo indicati in ciascuna richiesta che ben può avere ad oggetto solo una parte di quelli affidati all'Agente della riscossione.
Decadenza del beneficio della rateizzazione: da 5 a 8 rate
La seconda novità riguarda la modifica del numero delle rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione che passa da 5 a 8.
Non si tratta, a dire il vero, di una novità assoluta posto che, come già si accennava, nel periodo dell'emergenza Covid-19 tale numero era già stato aumentato, seppure soltanto per alcune rateizzazioni (vedi art. 68 c. 2-ter DL 18/2020 che aveva innalzato a 18 il numero di rate la cui omissione determinava la decadenza dalla rateizzazione, limitatamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020, numero ridotto a 10 rate per le rateizzazioni le cui richieste erano state presentate fino al 31 dicembre 2020).
La soluzione adottata dal Decreto Aiuti sembra quindi prendere atto delle continue difficoltà dei contribuenti orientandosi verso una soluzione di compromesso data, per l'appunto, dalla scelta di un numero di rate superiore alle attuali 5 ma comunque inferiore a quelli concessi nell'epoca della piena emergenza.
Entrata in vigore delle novità
Entrambe queste novità (nuovo tetto di riferimento per le rateizzazioni senza documentazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà e aumento a 8 del numero delle rate di cui si può omettere il versamento senza incorrere nella decadenza della rateizzazione) diverranno operative dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Aiuti.
Riattivazione della rateizzazione: qualche dubbio
Non tutti gli interventi del Decreto Aiuti sono destinati a favorire l'ottenimento e la conservazione di una rateizzazione dall'Agente della riscossione. Con la modifica dell'art. 19 c. 3 lett. c) DPR 602/73 viene, infatti, stabilito che la decadenza da un piano di rateizzazione preclude al debitore la possibilità di ottenere nuove rateizzazioni per i medesimi debiti. Nell'attuale testo della norma, invece, si prevede che il contribuente decaduto possa riattivare la rateizzazione presentando una nuova richiesta e, contestualmente, pagando l'intero ammontare della rate scadute alla data di presentazione della stessa. Si tratta di una norma sulla cui utilità è possibile avanzare più di un dubbio.
Infatti, appare alquanto improbabile che un debitore che decade da un determinato piano di rateizzazione possa poi disporre, in un momento successivo, dell'intero ammontare delle somme necessarie per riattivarlo. Da notare, a tale proposito, che la riattivazione della rateizzazione richiederebbe il pagamento sia delle rate non pagate, che ne hanno determinato la decadenza, sia di quelle maturate tra la data di decadenza e quella in cui si presenza l'istanza di riattivazione. Se si parte dal presupposto che un debito viene rateizzato, pagandovi peraltro degli interessi, proprio perché non si dispone dell'intera somma necessaria ad estinguerlo, appare difficile ipotizzare che se non si è riusciti a reperire neppure le somme necessarie per il puntuale versamento delle rate previste dal relativo piano sia possibile, in un secondo momento, procurarsi l'intero ammontare necessario per riattivare la rateizzazione. Tale eventualità può, forse, verificarsi nell'ambito delle rateizzazioni di maggiore importo quando, però, un terzo interviene a sostegno del debitore come accade, ad esempio, nel caso di acquisizione dell'impresa debitrice da parte di altro soggetto.
Considerato, comunque, che la novità si concretizza in un maggiore limite rispetto al passato, in relazione alla conservazione di un dato piano di rateizzazione, il Decreto Aiuti contiene una norma transitoria che prevede il mantenimento della possibilità di riattivare le rateizzazioni decadute relativamente a quelle concesse a seguito di richieste presentate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto.
In conclusione, le nuove regole per l'ottenimento e la conservazione delle rateizzazioni concesse dall'Agente della riscossione rappresentano una concreta presa d'atto delle crescenti difficoltà finanziarie in cui si dibattono imprese, professionisti e altri contribuenti.