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lunedì 11/07/2022 • 16:30

Fisco Causa Airbnb Italia

Locazioni brevi: le conclusioni dell'Avvocato Generale

L’Avvocato Generale, nelle conclusioni rese nella causa C-83/21 (Airbnb), ha fornito una importante analisi della normativa italiana in materia di locazioni brevi, concludendo per la parziale compatibilità comunitaria degli obblighi tributari gravanti sugli intermediari immobiliari, anche digitali. 

di Federica Maria Bucci - Avvocato

+ -
  • Tempo di lettura 8 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Non è contrario alla libera prestazione di servizi (art. 56 TFUE) il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all' art. 4 DL 50/2017 nella misura in cui prevede in capo ai mediatori immobiliari e/o soggetti gestori di portali telematici di intermediazione immobiliare:

- l'obbligo di procedere a trasmissione periodica ed automatica all' Amministrazione finanziaria dei dati dei contratti conclusi attraverso la loro attività;

- l'obbligo di effettuare e versare le ritenute sui canoni incassati per conto dei locatori, salvo che non sia imposto al mediatore immobiliare e/o gestore del portale telematico non residente e non stabilito di nominare un rappresentante fiscale.

In tale ultimo caso, infatti, la restrizione all' art. 56 TFUE sarebbe non proporzionata. 

Queste sono le conclusioni rassegnate dall' Avvocato Generale il 7 luglio 2022 nella causa C-83/21 e che, ponendosi in continuità con la recente decisione della C.Giust. C-674/2022, forniscono una importante analisi sulla compatibilità comunitaria della normativa italiana in materia di locazioni brevi. 

Normativa italiana in materia di locazioni brevi

Per far fronte ad un importante e diffuso fenomeno di evasione fiscale nel settore delle locazioni immobiliari brevi tra privati, il legislatore italiano, con l ' art. 4 DL 50/2017, ha introdotto nell' ordinamento nazionale un regime fiscale ad hoc . Esso è applicabile a tutte le locazioni di immobili ad uso abitativo:

- di durata non superiore a 30 giorni;

- concluse da persone fisiche non imprenditori, anche avvalendosi di mediatori immobiliari e/o soggetti (residenti o non residenti) che gestiscono portali on-line di intermediazione. 

Tale normativa prevede una collaborazione attiva dell' intermediario, anche digitale, al quale viene chiesto di: 

- trasmettere periodicamente ed automaticamente all' Amministrazione finanziaria i dati dei contratti conclusi attraverso la loro attività di intermediazione;

- effettuare e versare una ritenuta del 21% sui canoni di locazione, quando intervengono nel pagamento dei canoni. 

L' obbligo di ritenuta viene assolto dall' intermediario:

- in qualità di sostituto d'imposta, se residente o dotato di stabile organizzazione in Italia, ovvero 

- in qualità di responsabile d ' imposta , se non residente e non stabilito in Italia, previa necessaria nomina di un rappresentante fiscale. 

La violazione di tali obblighi comporta l ' irrogazione di sanzioni in capo all' intermediario, anche digitale. 

Controversia avviata da Airbnb Ireland e il rinvio alla CGUE 

La compatibilità comunitaria delle disposizioni italiane e dei relativi provvedimenti attuativi (Provv. AE 12 luglio 2017 n. 132395 e Circ. AE 12 ottobre 2017 n. 24/E) è stata oggetto di contestazione da parte di Airbnb Ireland. Infatti, secondo Airbnb, la normativa domestica avrebbe discriminato gli operatori economici digitali non residenti e non stabiliti in Italia, in quanto ad essi sarebbero stati imposti oneri amministrativi maggiori rispetto a quelli gravanti su altri operatori del medesimo settore. 

Il Consiglio di Stato ha rimesso la causa alla Corte di Giustizia, chiedendo di stabilire se gli obblighi informativi e di ritenuta previsti dalla normativa nazionale fossero contrari al diritto comunitario in quanto: 

- hanno introdotto una regola tecnica o comunque relativa ai servizi della società di informazione, che, secondo la Dir. 2015/1535, avrebbe dovuto essere preventivamente notificata alla Commissione Europea per essere opponibile ai singoli;

- hanno determinato una violazione delle Dir. 2000/31 e Dir. 2006/123 e/o comunque una restrizione della libertà di prestazione di servizi di cui all' art. 56 TFUE, non giustificata n é proporzionata rispetto allo scopo perseguito di lotta all' evasione, anche nella parte in cui veniva imposta la nomina di un rappresentante fiscale ai soli intermediari non residenti e non stabiliti. 

Conclusioni dell' Avvocato Generale

Il 7 luglio 2022, l ' Avvocato Generale ha concluso per la compatibilità del DL 50/2017 con il diritto unionale, salvo nella parte in cui viene imposto agli intermediari non residenti e non stabiliti di nominare un rappresentante fiscale. E ciò perché, in quest' ultimo caso, si assisterebbe ad una restrizione alla libertà di prestazione di servizi non proporzionata rispetto all' obiettivo perseguito della lotta all' evasione. 

L' Avvocato Generale è partito da un condivisibile assunto: le piattaforme on-line hanno consentito lo sviluppo esponenziale di alcuni mercati, ma al contempo hanno anche generato esternalità negative , inclusa la diffusione di fenomeni evasivi . Pertanto, “ si pone [ … ] la questione di stabilire in quale misura le piattaforme online debbano parimenti contribuire a risolvere i problemi connessi al loro funzionamento ” (si vedano punti 2 e 3 delle conclusioni in commento). È quindi legittimo che gli Stati prevedano obblighi collaborativi in capo agli operatori digitali per limitare le conseguenze negative che hanno contribuito a creare, sebbene involontariamente. 

In particolare, nelle conclusioni è stato chiarito quanto segue. 

  • Gli obblighi di cui al DL 50/2017 non possono rientrare nella nozione di regola tecnica e/o regola relativa ai servizi della società di informazione, in quanto, pur trattandosi di disposizioni destinate ad incidere più profondamente sui servizi delle società di informazione, non ne disciplinano l ' accesso e l ' esercizio e, in ogni caso, riguardano il settore fiscale espressamente escluso dall' ambito di applicazione sia della Dir. 2015/1535, sia delle Dir. 2000/31 e Dir. 2006/123.
  • Gli obblighi informativi imposti agli intermediari immobiliari, anche digitali, non violano il diritto comunitario in quanto i presunti maggiori oneri amministrativi che interessano gli intermediari on-line dipendono esclusivamente dal maggior numero di transazioni realizzate e non da fattori discriminatori (cfr. C.Giust. 27 aprile 2022 C-674/20 cui rinvia l ' Avvocato Generale). 
  • L ' obbligo di ritenuta previsto in capo agli intermediari che intervengono nel pagamento dei canoni è compatibile con il diritto comunitario in quanto, pur trattandosi di un obbligo “ ben più importante ” rispetto a quello informativo, l ' eventuale restrizione dell' art. 56 TFUE è comunque giustificata e proporzionata.  Infatti, sebbene tale obbligo gravi solo sugli intermediari coinvolti nel pagamento del canone, esso risulta coerente con il dovere collaborativo previsto per chi contribuisce allo sviluppo del mercato delle locazioni brevi tra privati, ad alto rischio di evasione. Dopotutto, è la stessa Airbnb a confermare che i privati preferiscono il suo coinvolgimento nei pagamenti per limitare i rischi di truffe. Quindi, mutatis mutandis, per mitigare il rischio di evasione, è ragionevole che lo Stato preveda un obbligo di ritenuta sugli intermediari che intervengono nel pagamento dei canoni di locazione, indipendentemente dalla loro residenza. Infatti, offrendo tale servizio aggiuntivo aumenta il mercato delle locazioni tra privati e il rischio di evasione. 
  • L ' obbligo di nominare un rappresentante fiscale previsto per gli intermediari non residenti e non stabiliti è contrario al diritto comunitario, perché é restringe in modo sproporzionato la libertà di prestazione di servizi. Infatti, la restrizione è giustificata se l ' obiettivo è contrastare l ' evasione fiscale e tale obiettivo, ma tale obiettivo può essere raggiunto con misure meno invasive, tra cui quelle previste dalle e Dir. 2011/16/UE e Dir. 2010/24/UE in materia, rispettivamente, di scambio di informazioni e assistenza nella riscossione delle imposte (cfr. C.Giust. 5 luglio 2007 C-522/04 e C.Giust. 11 dicembre 2014 C-678/11). E queste conclusioni non possono essere superate invocando la necessità di fornire all' Erario un interlocutore nazionale e di semplificare l ' assolvimento degli obblighi tributari per i soggetti esteri privi di stabile organizzazione (cfr. TAR Lazio 18 febbraio 2019 n. 2207). 

Considerazioni finali

Le conclusioni in commento confermano la compatibilità comunitaria di strumenti di corresponsabilità tributaria in capo a chi facilita lo sviluppo esponenziale di servizi ad alto rischio di evasione, pur nel necessario rispetto del principio di proporzionalità.

Questo significa che, se la Corte di Giustizia dovesse condividere l'impostazione dell'Avvocato Generale, il legislatore italiano dovrà modificare parzialmente il regime fiscale delle locazioni brevi, eliminando l'obbligo di nomina di un rappresentante fiscale per l'intermediario non residente e non stabilito, ma potrà prevedere una più stretta collaborazione con le Autorità fiscali estere per rendere effettiva la lotta all'evasione. 

Restiamo in attesa della sentenza. 

Fonte: Conclusioni Avvocato generale 7 luglio 2022

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