lunedì 11/07/2022 • 12:16
Per le spese sostenute nel 2022 sia per interventi sull’abitazione principale che per quelli sulla pertinenza, deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno sullo stesso immobile, pari a 96.000 euro.
redazione Memento
Con riferimento al Superbonus, la DRE Piemonte con la risposta a interpello n. 901-349 del 2022, ricorda che un intervento trainante può essere eseguito anche su una pertinenza e beneficiare della detrazione indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale a condizione che si rispettino i requisiti di cui all’art. 119 del decreto Rilancio (DL 34/2020). Nel caso di interventi antisismici realizzati su singole unità immobiliari, il limite di spesa su cui calcolare la detrazione, pari a 96.000 euro, è annuale e va riferito all'unità abitativa ed alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente, in quanto gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno un autonomo limite di spesa ma rientrano nel limite previsto per l'unità abitativa di cui la pertinenza medesima è al servizio. Inoltre, nell'ipotesi in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese ammesse in detrazione occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi. Si ha, quindi, diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione nell'anno di sostenimento non ha superato il limite complessivo ammesso alla detrazione stessa. Tale ulteriore vincolo non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione, fermo restando che, per quelli effettuati nel medesimo anno sullo stesso immobile, deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile. L'intervento, per essere considerato autonomamente detraibile rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente. Nel caso di specie, l’istante potrà fruire del Superbonus per le spese sostenute nel 2022 per gli interventi antisismici da effettuare sulla pertinenza C/6, nel nuovo limite di spesa di 96.000 euro a condizione che tale intervento sia realizzato sulla base di un titolo edilizio autonomo e distinto da quello che ha autorizzato i lavori realizzati nel 2021 sull'abitazione principale. Considerato che nel 2022 saranno sostenute spese sia per l'intervento sull'abitazione principale sia per l'intervento sulla pertinenza, dovrà comunque essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno sullo stesso immobile, pari a 96.000 euro. Quanto, invece, alla percentuale di detrazione è possibile beneficiare del 110% per le spese sostenute fino: al 30 giugno 2022; al 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo. Fonte: Risp. int. DRE Piemonte n. 901-349/2022
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