La conversione in legge del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, decreto “Aiuti”, prevede delle novità in materia di Superbonus 110%, oltre ad intervenire sulla disciplina della cessione del credito, stabilendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo tenuto dalla Banca d'Italia, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti.
È ormai noto che l'art. 119 del D.L. n. 34 del 2020 (cd. decreto Rilancio), ha introdotto una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici). La detrazione è ripartita dagli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022.
L’art.1, comma 28, lett. e), della L. n. 234/2021, (Legge di bilancio 2022) ha sostituito interamente il comma 8-bis del citato art. 119, prevedendo sia dei nuovi termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale, che una rimodulazione della percentuale della detrazione stessa per alcuni soggetti beneficiari.
In particolare, il secondo periodo del comma 8-bis, come modificato, ha stabilito che, per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, l’agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che, alla data del 30 giugno 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.
Tuttavia, con riguardo al SAL del 30%, la disposizione non specificava se nel calcolo rientrava il totale del solo intervento complessivo agevolato al 110 per cento o di tutte le opere da compiere, quindi anche quelle fuori dal beneficio dell’art. 119.
Il decreto Aiuti
L’art. 14 del decreto in esame, comma 1, lett. a), sostituendo il secondo periodo del richiamato comma 8-bis, proroga il sopra citato termine previsto per avvalersi della detrazione a seguito di lavori realizzati su unità immobiliari da persone fisiche.
Nello specifico, viene ora disposto che, per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (in luogo del 30 giugno 2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.
Come evidenziato anche nella Relazione illustrativa che accompagna il testo, si tratta in particolare dei lavori realizzati sostanzialmente per interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari a condizione che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno.
Per l’individuazione degli edifici unifamiliari si rinvia alla Circ. AE n. 24/E/2020.
La norma, intervenendo sulla determinazione dell’importo del 30%, precisa altresì che, ai fini del computo del 30% dell'intervento complessivo, possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi dell’art. 119 nominato (ovvero non solo gli interventi trainanti e trainati sopra descritti).
Pertanto, è scritto nel dossier dell’ufficio studi del Senato, i lavori necessari per la realizzazione dell’intervento complessivo non devono essere separatamente computati nel conteggio del 30%, ma deve essere valutata la generalità dei lavori in corso, comprendendo anche gli interventi diversi da quelli rientranti nel Superbonus. (FAQ AE del 3 febbraio 2022; Risposta interpello n. 791/2021).
Si fa notare che la norma, in realtà, non indica il verbo “devono”, ma utilizza il verbo “possono”, facendo intendere che nel calcolo del 30% si ha una facoltà di includere le spese diverse dal 110%. In ogni caso, si è del parere che, sommando le altre spese relative ad interventi che non rientrano nel Superbonus, il contribuente sia avvantaggiato, poiché si raggiunge l’importo del SAL, pari al 30%, in modo più semplice rispetto alla valorizzazione delle sole spese del Superbonus.
Con la lett. b), numeri 1) e 2), sempre del comma 1 dell’art. 14, si modifica l’art. 121, comma 1, lettere a) e b) del decreto “Rilancio”, che tratta dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.
Si prevede, in pratica, che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64 del D. Lgs 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione del credito a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti (ovvero da persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale) che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
In tal modo per le banche è possibile cedere il prefato credito a tutti i soggetti loro clienti, quindi a società, professionisti e partite Iva, con la sola eccezione dei consumatori.
Con ulteriore modifica, contenuta nel comma 1-bis dell’art. 14, introdotta in sede di conversione in legge del decreto, si dispone che le nuove disposizioni, previste al comma 1, lett. b), numeri 1) e 2), si applicano anche alle cessioni o sconto in fattura comunicate all’Agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, fermo restando il limite massimo delle cessioni previsto al medesimo art. 121, comma 1, lettere a) e b).
Infine, si pone l’attenzione sulla decorrenza della novella contenuta nel mentovato art. 14, comma 1, lett. b, visto che, il comma 3 dell’art. 57 del decreto “Aiuti” (disposizioni transitorie), precisa che le sopra descritte disposizioni (di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b)), si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Brevi osservazioni
Dall’esame della normativa, si evince la volontà del legislatore di cercare di “sbloccare” i crediti vantati dalle imprese, per effetto dell’applicazione delle regole sul Superbonus 110 per cento, attualmente fermi presso gli istituti di credito.
Qualora le novità, previste dal decreto “Aiuti”, non venissero applicate in modo celere, molte aziende rischierebbero la chiusura con grave danno per l’economia e per l’occupazione.