Nell'ambito del Superbonus, si ricorda che la detrazione del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno un intervento trainante.
Tra gli interventi trainati (di cui all'art. 119 c. 2 DL 34/2020) rientra anche la sostituzione di finestre (non la nuova installazione) comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati. È possibile, inoltre, fruire della detrazione anche nell'ipotesi di sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente.
Per le spese sostenute per l'installazione di ulteriori infissi che, al contrario, comportano nella situazione finale un aumento della superficie complessiva iniziale, il contribuente può fruire della detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (di cui all'art. 16-bis DPR 917/86) nella misura del 50% delle spese sostenute.
Le detrazioni spettano anche con riferimento alle spese sostenute per interventi sulle strutture accessorie agli infissi che hanno effetto sulla dispersione di calore (es. scuri o persiane) o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto (es. cassonetti incorporati nel telaio dell'infisso).
Con riferimento alle chiusure oscuranti è stato chiarito che, se queste sono installate congiuntamente alla sostituzione del serramento, l'intervento è da considerarsi in maniera unitaria (cfr Circ. AE 22 dicembre 2020 n. 30/E). La sostituzione delle chiusure oscuranti disgiunta dalla sostituzione dei serramenti e l'installazione delle schermature solari costituiscono, invece, interventi autonomi a fronte dei quali è possibile fruire dell'ecobonus (limite massimo di detrazione ammissibile pari a € 60.000 per unità immobiliare, art. DL 63/2013). Pertanto, i predetti interventi sono comunque ammessi al Superbonus come interventi trainati, se eseguiti congiuntamente a interventi trainanti e sempreché assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Fonte: Risp. AE 8 luglio 2022 n. 369