venerdì 08/07/2022 • 10:47
Il ministero del Lavoro, con DM 4 luglio 2022 n. 31, modifica le modalità di svolgimento degli esami di abilitazione per l’esercizio della professione di Consulente del Lavoro. Tra le novità: nessuna prova scritta, prova orale unica dal 24 ottobre 2022 e possibilità di presentare domanda di ammissione fino al 9 settembre 2022.
redazione Memento
Il ministero del Lavoro, con il DM 4 luglio 2022 n. 31, interviene a parziale modifica delle disposizioni precedentemente previste con il DD 27 gennaio 2022 n. 3 sulle modalità di svolgimento degli esami di abilitazione per l’esercizio della professione di Consulente del Lavoro. In deroga alle disposizioni normative vigenti, infatti, nonostante la cessazione dello stato d’emergenza sussistono ancora le esigenze di prevenzione e di contrasto del contagio da COVID-19: l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro è, pertanto, costituito, per la sessione dell’anno 2022, esclusivamente dalla prova orale. Conseguentemente, le prove scritte in programma nei giorni 8 e 9 settembre 2022 non avranno luogo. Quando inizieranno le prove orali? Le prove orali avranno inizio in data 24 ottobre 2022 e proseguiranno secondo i calendari d’esame adottati dalle singole commissioni in base al numero dei candidati. Qual è il termine per la domanda di ammissione? Tenuto conto del differimento dell’inizio delle prove di esame, il termine per la presentazione delle domande di ammissione è differito al 9 settembre 2022. Come si svolgerà la prova orale? Le commissioni di esame garantiscono lo svolgimento della prova orale su tutte le materie previste, al fine di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste per l’esercizio della professione di Consulente del Lavoro, con particolare riguardo alle materie del diritto del lavoro e della legislazione sociale e del diritto tributario. La valutazione dei candidati avverrà unicamente in base alla prova orale, secondo il punteggio attribuito dai componenti della commissione. Infine, i dirigenti degli uffici assicurano che le prove orali verranno svolte in presenza nel pieno rispetto di tutte le vigenti misure di prevenzione e di contenimento del contagio da COVID-19. Per tutto quanto non previsto dal nuovo decreto, il ministero del Lavoro ricorda che continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel DD 27 gennaio 2022 n. 3, purché compatibili. Fonte: DM 4 luglio 2022 n. 31 DD 27 gennaio 2022 n. 3
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