Premessa
In attuazione dell'art. 1 c. da 634 a 636 L. 190/2014 l'Agenzia delle Entrate con Provv. AE 5 luglio 2022 n. 263062 ha individuato le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative alla presenza di fatture elettroniche, dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, che segnalano la possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA per il periodo di imposta 2021 o la presentazione della stessa senza quadro VE.
Normativa di riferimento
L'art. 1 c. 636 L. 190/2014, prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate siano individuate le modalità con le quali gli elementi e le informazioni derivanti dal confronto delle fatture elettroniche ricevute, ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 127/2015, e delle bollette doganali di importazione, con l'importo dell'IVA portata in detrazione nel quadro VF del modello di dichiarazione annuale IVA. Il confronto riguarda, nella sua prima applicazione, l'anno di imposta 2019 (modello IVA 2020). In particolare, l'elenco dei contribuenti destinatari delle comunicazioni è costituito da coloro che presentano l'importo dell'IVA detratta indicata nel quadro VF del modello di dichiarazione annuale IVA superiore all'importo ricostruito sulla base delle fatture elettroniche di acquisto e delle bollette doganali di importazione.
Provvedimento 7 luglio 2022
Il Provvedimento 7 luglio 2022 n. 268755 prevede che l'Agenzia delle Entrate, utilizzando gli importi delle fatture elettroniche di acquisto di beni e servizi e delle bollette doganali e confrontati con l'importo dell'IVA portata in detrazione nel quadro VF del modello di dichiarazione annuale IVA, verifichi la corretta detrazione dell'IVA nel modello dichiarativo annuale.
Per favorire e stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e l'eventuale emersione spontanea delle basi imponibili, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di specifici contribuenti, soggetti passivi ai fini IVA, le informazioni derivanti dal confronto delle fatture elettroniche di acquisto, trasmesse al Sistema di interscambio con l'importo dell'IVA portata in detrazione nel quadro VF del modello di dichiarazione annuale IVA: le suddette informazioni fanno emergere che, in relazione al periodo di imposta di riferimento, l'importo dell'IVA detratta indicata nel quadro VF è superiore all'importo ricostruito sulla base delle fatture di acquisto e delle bollette doganali di importazione.
Per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso e al fine di consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione le seguenti informazioni:
codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta;
codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all'anomalia segnalata;
modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata;
invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture o delle bollette doganali in possesso dell'Agenzia delle entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.
Le informazioni di dettaglio delle fatture elettroniche di acquisto sono consultabili da parte del contribuente all'interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati IVA”, dove sono resi disponibili i seguenti dati:
- numero dei documenti trasmessi e ricevuti dal contribuente per l'anno di riferimento;
- dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti:
tipo fattura
tipo documento
numero fattura/documento
data di emissione
identificativo cliente/fornitore
imponibile/importo
aliquota IVA e imposta
natura operazione
esigibilità IVA
- dati relativi al flusso di trasmissione:
identificativo SdI/file
data di invio e numero della posizione del documento all'interno del file
data di consegna della fattura.
Comunicazione e ravvedimento operoso
L'Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione per l'adempimento spontaneo, contenente le informazioni sopra indicate, agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata dei singoli contribuenti: la stessa comunicazione è consultabile dal contribuente all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate, denominata “Cassetto fiscale”, e dell'interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.
Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione.
Gli elementi e le informazioni forniscono al contribuente indicazioni utili a porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso che potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972 e degli esiti del controllo formale di cui all'art. 36-ter DPR 600/1973.
Fonte: Provv. AE 7 luglio 2022 n. 268755