venerdì 08/07/2022 • 06:00
L’Agenzia delle Entrate precisa il perimetro di applicazione dell’IVA agevolata sul gas metano: l'aliquota ridotta al 5% non può estendersi a fattispecie diverse dalla somministrazione, come i servizi accessori o la quota fissa della tariffa che andranno assoggettati ad aliquota ordinaria.
redazione Memento
L’aliquota IVA ridotta al 5% sul gas metano, riconosciuta per contrastare il fenomeno del cd. “caro bollette”, è applicabile solo alle operazioni di somministrazione, restando escluse tutte le altre, quali i servizi accessori o la quota fissa della tariffa. A chiarirlo è la Risp. AE 7 luglio 2022 n. 368, pubblicata dalle Entrate a seguito dell’interpello presentato da una società che esercita principalmente le attività di vendita di gas naturale e di energia elettrica. Come noto, la riduzione dell'IVA al 5% sulle bollette del gas, prevista per la prima volta lo scorso autunno, è stata continuamente prorogata sino al prossimo 30 settembre. In particolare, introdotta dal Decreto Energia in relazione alle somministrazioni di gas metano contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 (art. 2, c.1, DL 130/2021) è stata poi estesa alle fatture relative ai consumi del primo, secondo e trimestre 2022 (le proroghe sono state previste, rispettivamente, dall’art. 1, c. 506, L. 234/2021, dall'art. 2, c.1, DL 17/2022 e dall'art. 2 DL 80/2022). Ai fini della sua applicazione, la definizione degli "usi" cui è destinato il gas metano deve essere mutuata, sebbene si tratti di IVA, dalle disposizioni del Testo unico delle accise (TUA, D.Lgs. 504/95). A tale dettato normativo, e in particolare ai commi 2 e 3 dell’art. 26 TUA, occorre, dunque, far riferimento per la nozione di “usi civili” e di “usi industriali”. Da ciò deriva che l’aliquota ridotta al 5% è applicabile, in via temporanea, sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 10%, sia a quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 22%. Ciò premesso, grazie ai nuovi chiarimenti, è ora noto che l'aliquota al 5% non può estendersi a fattispecie diverse da quelle espressamente contemplate, quali i servizi accessori o la quota fissa della tariffa, e che, quindi, tali operazioni, diverse da quelle di somministrazione, debbano essere assoggettate all'aliquota IVA ordinaria. Sempre in tema di tagli alle bollette, si segnala che sino al prossimo 2 agosto è stata prevista la riduzione dell'aliquota IVA al 5% anche per il gas ad uso autotrazione (riconosciuta, da ultimo, dal DM MEF 24 giugno 2022 pubblicato sulla G.U. 4 luglio 2022 n. 154). Fonte: Risp. AE 7 luglio 2022 n. 368
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