giovedì 07/07/2022 • 15:42
Secondo l’AE l’esenzione spetta solo per le liberalità indirette collegate all’atto immobiliare. La risposta ad interpello, di dubbia correttezza, pone nuovamente in discussione gli acquisti di immobili collegati ad una liberalità. Tale vicenda, assai diffusa, sembra vedere stringersi gli ambiti di manovra dovendo porre molta attenzione sugli aspetti procedurali.
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L'acquisto di immobili con intervento del genitore che fornisce la provvista finanziaria necessaria è una vicenda molto diffusa nella pratica. Essa presenta un duplice vantaggio: da un lato, consente al figlio di divenire diretto proprietario dell'immobile, senza le problematiche della donazione diretta degli immobili connesse alle difficoltà di commerciabilità per le potenziali azioni concesse agli eredi che si considerino lesi o pretermessi; da un altro lato, ai sensi dell'art. 1 c. 4-bis D.Lgs. 346/90 (“TUS”), le liberalità collegate all'atto di compravendita di immobili sono esenti dal tributo donativo, in quanto all'atto di compravendita è applicabile l'imposta di registro o l'IVA. La Risp. AE 6 luglio 2022 n. 366 fornisce ulteriori spunti di riflessione sul secondo dei due aspetti sopra riportati. Posizione Agenzia delle Entrate Entrando più nel dettaglio, il caso esaminato dall'Agenzia delle Entrate riguarda un atto di donazione (diretta e formale) antecedente ad un atto di compravendita immobiliare e ad esso collegato espressamente, tanto che il secondo costituisce condizione necessaria per il perfezionamento del primo. L'art. 1 c. 4-bis D.Lgs. 346/90, sopra richiamat...
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