giovedì 07/07/2022 • 11:44
La Cassazione ha ammesso la possibilità da parte del socio di una srl a ristretta base di contestare l'importo della rettifica senza che rilevi l'eventuale giudicato formatosi verso la società.
redazione Memento
Il socio di una società di capitali a ristretta base che non ha ricevuto l'avviso di accertamento della società può contestare l'importo della rettifica che lo riguarda, senza che rilevi l'eventuale giudicato formatosi nei riguardi della società stessa. Il caso Nel caso di specie, il socio di una società fallita ha proposto ricorso avverso un avviso di accertamento relativo al maggior reddito di capitale riveniente dall'imputazione degli utili in nero della stessa società, ma non ha partecipato al giudizio instaurato nei confronti della stessa, in quanto non destinatario del relativo provvedimento impositivo. La Ctp e la Ctr hanno rigettato le ragioni del contribuente, affermando che, data la definitività del giudicato nei confronti della società, il socio non poteva più muovere alcuna contestazione in proposito. Cosa sostiene la Cassazione La Cassazione ha, invece, affermato il principio secondo cui se il socio non è destinatario dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società e non ha, quindi, partecipato al giudizio riguardante quest'ultima, conserva il diritto di eccepire non solo ragioni afferenti alla sua estraneità rispetto alla gestione sociale ma anche motivi riferiti alla infondatezza/illegittimità dell'accertamento, senza alcuna limitazione, non essendo a lui opponibili gli esiti di un processo a cui non ha preso parte. Il motivo d'impugnazione del contribuente risulta, pertanto, fondato in quanto, in tema di società di capitali a ristretta base societaria, l'avviso di accertamento, se inerente a crediti i cui presupposti sono sorti prima della dichiarazione di fallimento, deve essere notificato non solo al curatore ma anche ai singoli soci. Questa posizione mira a limitare l'orientamento giurisprudenziale che tende a replicare nelle società di capitali a ristretta base il principio di tassazione per trasparenza, tipico invece delle società di persone (cfr sul punto Cass. 5 luglio 2022 n. 21295 in cui si afferma che il maggior reddito di capitale deve essere imputato ai soci che rivestono tale qualifica alla chiusura del periodo d'imposta, mentre ai soci receduti in corso d'anno non può essere attribuito alcun utile in nero). Fonte: Cass. 6 luglio 2022 n. 21356
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