L'impianto legislativo penale tributario (D.Lgs. 74/2000) prevede alcune ipotesi premiali associate al pagamento del debito tributario, incluse le sanzioni e gli interessi, anche mediante il ricorso a istituti deflattivi come l'accertamento con adesione, la conciliazione e il ravvedimento operoso.
L'art. 13 D.Lgs. 74/2000 introduce una causa di non punibilità se il pagamento avviene prima dell'apertura del dibattimento e l'indagato (ad eccezione dei reati di omesso versamento e indebito utilizzo di crediti per i quali la causa di non punibilità opera alla sola condizione del pagamento integrale del debito prima dell'apertura del dibattimento) non abbia avuto conoscenza formale di indagini a suo carico (la norma però non contempla l'art. 8 D.Lgs. 74/2000, cioè il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti che, quindi, non può beneficiare in alcun caso della causa di non punibilità).
L'art. 13 bis D.Lgs. 74/2000 tratta invece di un'attenuante speciale che opera fuori dai casi previsti dall'art. 13 D.Lgs. 74/2000, tutte le volte che il debito venga estinto prima dell'apertura del dibattimento indipendentemente dalla formale conoscenza delle indagini.
L'art. 13 bis c. 2 D.Lgs. 74/2000 introduce invece una limitazione alle possibilità di accedere a un patteggiamento per i reati fiscali. La norma infatti subordina il pat...
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