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mercoledì 06/07/2022 • 16:49

Finanziamenti Interrogazione parlamentare

Aiuti di stato: garanzie sui finanziamenti nell’autodichiarazione

In risposta all’interrogazione parlamentare n. 3-03381, è stato chiarito che l’importo della garanzia sui finanziamenti rileva ai fini del plafond previsto dalle Sezioni 3.1 e 3.2 del Temporary Framework. Ne consegue l’indicazione delle garanzie nell’autodichiarazione per gli aiuti di Stato.

di Claudia Iozzo - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Con l'obiettivo di garantire il monitoraggio ed il controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Com. Commissione Europea 19 marzo 2020 C(2020) 1863, come modificate con la Com. Commissione Europea 28 gennaio 2021C(2021) 564, i soggetti beneficiari dovranno presentare all'Agenzia delle Entrate un'autodichiarazione nella quale attestano che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali previsti dalle sopra citate Sezioni (DM 11 dicembre 2021).

Le modalità, i termini di presentazione ed il contenuto dell'autodichiarazione sono stati definiti con il Provv. AE 27 aprile 2022 n. 143438, con il successivo Provv. AE 22 giugno 2022 n. 233822, l'Amministrazione Finanziaria ha prorogato al 30 novembre 2022 la scadenza della presentazione dell'autodichiarazione, in luogo del termine iniziale fissato al 30 giugno 2022. Ciò, a seguito del differimento dei termini di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro Nazionale degli Aiuti di stato (RNA), previsto dall'art. 35 DL 73/2022.

Garanzie su finanziamenti

Sulla tipologia di aiuti da indicare nell'autodichiarazione, sono pervenuti ulteriori chiarimenti con la Risposta Interrogazione parlamentare 5 luglio 2022 n. 3-03381 presentata in Commissione Finanze al Senato. Le indicazioni vertono sugli aiuti connessi alle garanzie del Fondo centrale di garanzia, rilasciate ai sensi dell'art. 13 DL 23/2020 e suddivise in due tipologie:

  • garanzie del 100%, che assistono finanziamenti di importo ridotto concessi alle imprese ed ai lavoratori autonomi danneggiati dalla pandemia (art. 13 c. 1 lett. m) DL 23/2020);
  • garanzie fino al 90% dell'importo del prestito (art. 13 c. 1 lett. c) DL 23/2020).

In merito alla garanzia con copertura al 100%, la stessa è concessa ai sensi e nei limiti della Sezione 3.1 del Temporary Framework. Trattandosi di una garanzia integrale su un finanziamento bancario, infatti, è assimilata dalla Commissione Europea ad un contributo a fondo perduto.

Ne consegue che, l'intero importo della garanzia, rileva ai fini della verifica del plafond di € 2,3 milioni.

La garanzia del 90%, invece, è concessa ai sensi e nei limiti previsti dalla Sezione 3.2 del Temporary Framework, la quale prevede dei limiti massimi dell'importo del finanziamento parametrati al fatturato dell'impresa o al suo monte salari, nonché la concessione di tali garanzie a fronte del versamento di un premio annuale, in misura almeno pari ai premi annui indicati nella tabella riportata nella Sezione stessa. Considerando, inoltre, che la garanzia rilasciata dal Fondo è gratuita, il differenziale tra il premio di garanzia imposto dalla Sezione 3.2 ed il premio (pari a 0) applicato all'impresa, rappresenta un ulteriore elemento di aiuto connesso alla garanzia del Fondo (abbuono di premio di garanzia) che va necessariamente inquadrato nella Sezione 3.1 del Temporary Framework.

Tipologia di garanzia

Inquadramento aiuto

Garanzia integrale del 100%

Intero importo nella Sez. 3.1 del Quadro Temporaneo

Garanzia del 90%

Aiuto rilevante ai fini della Sez. 3.2 del Quadro Temporaneo, mentre, l'abbuono di premio di garanzia è da considerare ai fini del plafond della Sez. 3.1.

In funzione della rilevanza delle garanzie concesse sui finanziamenti ai fini dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12, in Risposta all'Interrogazione parlamentare in commento viene, altresì, chiarito che, nonostante l'elenco analitico degli aiuti presente nel Quadro A del modello di autodichiarazione, ai fini del rispetto dei summenzionati massimali concorrono tutti gli aiuti concessi nell'ambito delle Sezioni sopra indicate, ivi inclusi quelli di natura non fiscale e/o non erariali. Pertanto, nel caso di aiuti non conosciuti dall'Agenzia delle Entrate perché concessi da altre amministrazioni, questi dovranno essere indicati tra gli altri aiuti alla Sezione II del Quadro A.

Ulteriori agevolazioni che, ad esempio, rientrano nella sezione “Altri aiuti ricevuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (compresi quelli non fiscali e non erariali)” sono alcune misure previste dal DL 34/2020, quali: il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (art. 26 DL 34/2020), la rivalutazione dei beni delle cooperative agricole (art. 136-bis DL 34/2020),  il credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori (art. 48-bis DL 34/2020).

Tale sezione costituisce, in sostanza, una sezione “residuale” che accoglie anche quegli aiuti non conoscibili dall'Amministrazione Finanziaria, ma per i quali non è prevista un'elencazione esaustiva.

Restituzione aiuti eccedenti il massimale

Nell'ipotesi in cui gli aiuti fruiti dai soggetti beneficiari superino i massimali previsti dal Quadro Temporaneo, l'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante dev'essere volontariamente restituito con gli interessi di recupero, calcolati ai sensi del Reg. CE 794/2004 della Commissione Europea del 21 aprile 2004.

Gli eventuali importi eccedenti i massimali da restituire volontariamente o da sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali, dovranno essere indicati nell'autodichiarazione per gli aiuti di Stato, compilando l'apposita Sezione “Superamento limiti”. L'importo totale da riversare dovrà, inoltre, essere riportato, con riferimento alla singola misura agevolativa, nelle colonne 6 e 7 del Quadro D, indicando, rispettivamente, l'importo dell'eccedenza da riversare e gli interessi da recupero.

La restituzione delle eccedenze, come previsto dal Provv. AE 27 aprile 2022 n. 143438, avviene con le modalità di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/97. A tal fine, l'Agenzia delle Entrate con la Ris. AE 5 luglio 2022 n. 35/E, ha istituito i codici tributo per il riversamento. I soggetti dovranno utilizzare il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), indicando i seguenti codici tributo:

  • “8174” - “Temporary framework - restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante - Capitale – art. 4 DM 11 dicembre 2021”;
  • “8175” - “Temporary framework - restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante - Interessi – art. 4 DM 11 dicembre 2021”.

Le somme da restituire sono indicate nel campo “importi a debito versati” della sezione “Erario ed altro”, esponendo, altresì, nella casella “Tipo” la lettera “R”, nel campo “elementi identificativi”, il codice aiuto della singola misura agevolativa (indicato nella tabella aiuti presente nelle istruzioni al modello di autodichiarazione dei requisiti per gli aiuti di Stato) e nella sezione “anno di riferimento” l'anno di riconoscimento dell'aiuto da riversare.

Fonte: Risposta Interrogazione parlamentare 5 luglio 2022 n. 3-03381

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