mercoledì 06/07/2022 • 16:49
In risposta all’interrogazione parlamentare n. 3-03381, è stato chiarito che l’importo della garanzia sui finanziamenti rileva ai fini del plafond previsto dalle Sezioni 3.1 e 3.2 del Temporary Framework. Ne consegue l’indicazione delle garanzie nell’autodichiarazione per gli aiuti di Stato.
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Con l'obiettivo di garantire il monitoraggio ed il controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Com. Commissione Europea 19 marzo 2020 C(2020) 1863, come modificate con la Com. Commissione Europea 28 gennaio 2021C(2021) 564, i soggetti beneficiari dovranno presentare all'Agenzia delle Entrate un'autodichiarazione nella quale attestano che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali previsti dalle sopra citate Sezioni (DM 11 dicembre 2021).
Le modalità, i termini di presentazione ed il contenuto dell'autodichiarazione sono stati definiti con il Provv. AE 27 aprile 2022 n. 143438, con il successivo Provv. AE 22 giugno 2022 n. 233822, l'Amministrazione Finanziaria ha prorogato al 30 novembre 2022 la scadenza della presentazione dell'autodichiarazione, in luogo del termine iniziale fissato al 30 giugno 2022. Ciò, a seguito del differimento dei termini di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro Nazionale degli Aiuti di stato (RNA), previsto dall'art. 35 DL 73/2022.
Garanzie su finanziamenti
Sulla tipologia di aiuti da indicare nell'autodichiarazione, sono pervenuti ulteriori chiarimenti con la Risposta I
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Giuseppe Buscema
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redazione Memento
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