mercoledì 06/07/2022 • 16:28
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del MISE contenente i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi a favore delle imprese operanti nel settore della ristorazione.
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In attuazione dell'art. 1 c. 17-ter DL 152/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 233/2021, è stato emanato dal MISE il DM 29 aprile 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 5 luglio 2022. Nello specifico, detto decreto definisce le disposizioni necessarie all'attuazione delle misure in favore delle imprese della ristorazione (istituite dall'art. 1 c. 17-bis DL 152/2021 del sopra citato decreto-legge) e stabilisce, a tal fine, i criteri e le modalità per il riconoscimento del contributo ivi previsto, nonché per la determinazione del relativo ammontare, secondo una prospettiva di coordinamento dell'iniziativa con le ulteriori misure adottate per sostenere la ripresa e la continuità dell'attività delle imprese del settore e di contenimento degli oneri amministrativi e documentali a carico delle imprese beneficiarie. L'operatività di tali disposizioni, ovviamente, è subordinata alla notifica alla Commissione Europea del regime di aiuti ed alla successiva approvazione da parte della stessa.
Contributo
Per completezza, si ricorda anzitutto che, il richiamato art. 1 DL 152/2021 attribuisce alle imprese del settore turistico, ricettivo e fieristico-congressuale un credito d'imposta ed un contributo a fondo perduto a fronte di specifiche spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d'impresa.
Nel dettaglio, l'art. 1 c. 17-bis DL 152/2021, al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività delle imprese operanti nel settore della ristorazione, ha istituito nello stato di previsione del MISE un Fondo per l'erogazione di un contributo a fondo perduto, con una dotazione pari a € 10 milioni per l'anno 2021 che costituiscono limite di spesa.
Beneficiari
Le risorse assegnate al summenzionato Fondo (€ 10 milioni per l'anno 2021) sono riservate all'attribuzione di contributi a fondo perduto alle imprese:
- risultate ammissibili ai contributi a fondo perduto riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 1-ter c. 1 DL 73/2021, secondo quanto previsto dalle disposizioni del DM MISE 30 dicembre 2021, di concerto con il MEF;
- che svolgono, quale attività prevalente, come comunicata con modello AA7/AA9 all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 35 DPR 633/72, una delle attività individuate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:
Agevolazioni
Le summenzionate risorse sono utilizzate per l'erogazione di un contributo aggiuntivo a favore delle imprese sopra elencate; esso integra l'ammontare dell'aiuto spettante ai sensi del DM 30 dicembre 2021. Il predetto contributo è riconosciuto nel medesimo quadro della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui alla Sezione 3.1 del Temporary Framework, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi e nel rispetto del Reg. UE 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni.
Ai fini di quanto appena esposto, dopo aver ripartito le risorse in questione, l'Agenzia delle Entrate provvede ad un nuovo riparto a valere sulla dotazione aggiuntiva a favore delle imprese elencate in precedenza, sulla base di analoghe modalità. Nel dettaglio:
Ai fini del riparto delle risorse finanziarie disponibili, rilevano i ricavi di cui all'art. 85 c. 1 lett. a) e b) TUIR, registrati dall'impresa nel periodo d'imposta 2019.
Il contributo in questione non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva, altresì, ai fini del rapporto degli interessi passivi (art. 61 TUIR) e delle spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale (art. 109 c. 5 TUIR).
Non concorre, inoltre, alla formazione del valore della produzione netta.
Modalità di erogazione del contributo
Ai fini dell'attribuzione del contributo in questione, si applicano le procedure di cui al DM 30 dicembre 2021. A tal fine, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate è adeguato con l'obiettivo di tenere conto delle previsioni del decreto in commento, ferma restando la presentazione di un'unica istanza per l'accesso alla misura di cui al DM 30 dicembre 2021 e a quella prevista dal decreto in esame.
Per quanto concerne l'erogazione del contributo, il decreto in commento stabilisce che sia corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell'istanza d'accesso unitamente all'importo spettante.
Le disposizioni in materia di controllo e restituzione del contributo, invece, sono definite ai sensi dell'art. 7 DM 30 dicembre 2021.
Fonte: DM 29 aprile 2022 (GU 5 luglio 2022 n. 155)
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