La proposta di legge delega al Governo n. 619 per l'adozione di disposizioni in materia di consolidamento della posizione pensionistica individuale e di valorizzazione della complementarità tra previdenza pubblica e privata si inserisce nel contesto previdenziale attuale, come modificato a seguito della riforma realizzata nel 2012, ponendosi l’obiettivo di rappresentare il completamento necessario al fine di assicurare una maggiore consistenza alla posizione pensionistica individuale.
Tale proposta è stata assegnata alla XI Commissione Lavoro in sede Referente in data 13 giugno 2022.
Quali sono gli obiettivi della proposta di legge?
La proposta di legge in questione si pone come obiettivo quello assicurare una maggiore consistenza alla posizione pensionistica individuale, e al relativo trattamento, con l’introduzione di un più agevole e flessibile ricorso agli istituti della prosecuzione volontaria, del riscatto e della totalizzazione, ovvero attraverso un più intenso afflusso di risparmio previdenziale alla previdenza obbligatoria.
Inoltre, si intende valorizzare la complementarità fra previdenza pubblica e privata in modo da agevolare:
il raggiungimento dei requisiti di pensione tramite trasferimento di risorse volontariamente accantonate da forme pensionistiche complementari individuali e collettive alla gestione obbligatoria;
l’integrazione al reddito, sino al raggiungimento dell’età di pensione obbligatoria, in caso di cessazione anticipata dell’attività lavorativa, grazie alla possibilità di un accesso anticipato alla pensione complementare.
In sintesi, si mira ad aumentare le ragioni per aderire alla previdenza complementare rendendone le regole più “flessibili”, diffondendo la “cultura della previdenza complementare”.
Nell’ottica di una maggiore flessibilità di accesso al trattamento pensionistico, è necessario un potenziamento del ruolo complementare del risparmio previdenziale (c.d. secondo e terzo pilastro), al fine di raggiungere un duplice obiettivo:
rendere flessibile, sempre senza maggiori oneri per la finanza pubblica, l’accesso anticipato ad una prestazione pensionistica;
rilanciare nel sistema italiano la previdenza privata, in un’ottica non solo integrativa dell’assegno pensionistico, ma anche come una previdenza effettivamente complementare rispetto a quella pubblica.
Quali sono i costi delle pensioni “flessibili”?
Nel complesso, si tratta di disposizioni che non comportano oneri aggiuntivi di finanza pubblica, perché individuano la flessibilità nell’ambito del metodo contributivo, consentendo il conferimento di risparmio e di quote dello stesso trattamento di fine rapporto alla previdenza obbligatoria, in modo da integrare i periodi contributivi ed il conto previdenziale individuale.
In questo modo, molte persone potranno salvaguardare i propri versamenti quando sono insufficienti a raggiungere i requisiti minimi o completarli quando sono limitati dalla discontinuità lavorativa.
Come realizzare la flessibilità in concreto?
Più in particolare:
si prevede che l’autorizzazione ai versamenti volontari non sia più condizionata dalla posizione assicurativa del soggetto, né dalla contestuale eventuale presenza di contribuzione obbligatoria versata in altre gestioni, ma semplicemente dalla qualità di iscritto alla gestione medesima;
i versamenti volontari vengono resi utili anche ai fini del diritto alla pensione anticipata per gli assicurati ai quali si applica il sistema di calcolo contributivo;
viene lasciata la possibilità al lavoratore di scegliere l’importo da versare, in una prospettiva di flessibilità e di responsabilizzazione individuale rispetto alle scelte sul futuro previdenziale, che parte da un minimo (minimale di retribuzione imponibile) fino ad un massimo (media delle retribuzioni delle ultime 52 settimane di contribuzione obbligatoria);
i versamenti in favore del lavoratore possono essere effettuati da fondi di solidarietà aziendale o dal datore di lavoro anche nel periodo successivo alla cessazione del rapporto e ad essi si applica la disciplina fiscale relativa alla contribuzione ordinaria;
il riscatto dei periodi di studio viene consentito per la copertura di tutti i periodi pregressi o successivi nei quali non sussista altra copertura contributiva (obbligatoria o figurativa) in qualunque gestione assicurativa e a prescindere dalla sussistenza o meno di un rapporto lavorativo o di una esperienza lavorativa (es. stage, tirocini, lavori occasionali);
si consente all’INPS di emettere buoni destinati ad essere erogati quali incentivi a lavoratori e consumatori, in modo da essere poi versati alle gestioni previdenziali secondo le modalità consentite;
per quanto riguarda l’istituto della totalizzazione, si interviene per modificare i criteri di calcolo della pensione in totalizzazione ed applicare il principio del c.d. pro rata, prevedendo che ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sia tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo;
si estende l’istituto della pensione supplementare anche alle gestioni esclusive o sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria, limitatamente ai contributi versati dopo il pensionamento. La pensione supplementare verrà calcolata, in ogni caso, con il sistema contributivo.
Quali sono le principali richieste al Governo?
All’interno del quadro delineato, si prevede una delega al Governo da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per:
l’adozione di norme rivolte a facilitare il versamento dei contributi volontari, il riscatto di periodi non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, l’emissione da parte dell’INPS di buoni previdenziali tracciabili, l’utilizzo della totalizzazione e l’erogazione della pensione supplementare (art. 1);
valorizzare la complementarità tra previdenza pubblica e privata, al fine di agevolare l’eventuale trasferimento di risorse finanziarie volontariamente accantonate da forme pensionistiche complementari individuali e collettive alla gestione obbligatoria di appartenenza, ovvero garantire un’adeguata integrazione al reddito in caso di cessazione del lavoro (art. 2).
Fonte: Proposta di legge delega n. 619