Premessa
In attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 l'Agenzia delle Entrate con Provvedimento 5 luglio 2022 Prot. n. 263062/2022 ha individuato le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative alla presenza di fatture elettroniche, dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, che segnalano la possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA per il periodo di imposta 2021 o la presentazione della stessa senza quadro VE.
Normativa di riferimento
Il citato articolo 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190/2014 stabilisce che al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti. Il contribuente può segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. Per le medesime finalità l'Agenzia delle entrate mette, altresì, a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni utili a quest'ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione nonché relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità con cui gli elementi e le richiamate informazioni sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza. Il provvedimento indica, in particolare, le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente e le modalità di comunicazione tra quest'ultimo e l'Amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, i livelli di assistenza e i rimedi per la rimozione delle eventuali omissioni e per la correzione degli eventuali errori commessi.
Provvedimento 5 luglio 2022
Il Provvedimento 5 luglio 2022 Prot. n. 263062/2022 prevede che l'Agenzia delle Entrate utilizzando i dati delle fatture elettroniche, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e dei corrispettivi giornalieri trasmessi dai contribuenti soggetti passivi IVA verifica l'eventuale mancata presentazione della dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2021, ovvero la presentazione della stessa senza il quadro VE.
Per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso e al fine di consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione le seguenti informazioni:
codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d'imposta;
data di elaborazione della comunicazione in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti;
data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo di imposta 2021, in caso di presentazione della dichiarazione senza il quadro VE.
L'Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione per l'adempimento spontaneo, contenente le informazioni sopra indicate, al domicilio digitale dei singoli contribuenti: la stessa comunicazione è consultabile dal contribuente all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate, denominata “Cassetto fiscale”, e dell'interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.
Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione.
Regolarizzazione della posizione
I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2021 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro novanta giorni decorrenti dal 30 aprile 2022, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta come previsto dall'articolo 13, comma 1 lettera c), del DLgs n. 472/1997.
I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2021 senza il quadro VE possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi mediante il ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, comma 1 lett. a-bis), del citato DLgs. beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.
Fonte: Provv. AE 5 luglio 2022 n. 263062