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Integrando le istruzioni già fornite, il nuovo Mess. INPS 5 luglio 2022 n. 2694 interviene in materia di contribuzione per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione in favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS).

Come noto, per i datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo:

  • il contributo di finanziamento dell’indennità di disoccupazione ALAS è pari all’1,06% dell’imponibile contributivo. La contribuzione va versata con il codice “M219” per i mesi da gennaio ad aprile 2022. Il versamento potrà avvenire con le denunce di competenza dei mesi di maggio, di giugno e di luglio 2022. Per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (c.s.c. 7.07.11) e per i committenti appartenenti al novero delle Pubbliche Amministrazioni (c.s.c. 1.18.10), la contribuzione è pari al 2%;
  • il contributo di finanziamento dell’assicurazione di malattia – dovuto, fino al 31 dicembre 2021, nella misura dell’1,28% in quanto oggetto di riduzione – è calcolato nella misura piena del 2,22%.

Le nuove istruzioni precisano che i suddetti datori di lavoro/committenti provvederanno, per i periodi da gennaio ad aprile 2022, al versamento del differenziale di contribuzione di malattia (pari allo 0,94%, ossia 2,22% - 1,28%) con le seguenti modalità:

  • valorizzando nel flusso Uniemens, all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi> <AltreADebito> <CausaleADebito> il codice di nuova istituzione “M220”, che assume il significato di “Versamento differenziale di contribuzione di malattia”;
  • nell’elemento <AltroImponibile> sarà indicato l’imponibile soggetto a contribuzione e nell’elemento <ImportoADebito> l’importo della differenza di contribuzione da versare pari allo 0,94% dell’imponibile entro il limite del massimale giornaliero che, per l’anno 2022, è determinato nella misura di 100,00 euro.

Il versamento di tale contribuzione potrà avvenire con le denunce di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

Le nuove istruzioni integrano il contenuto del Mess. 30 maggio 2022 n. 2260.

Fonte: Mess. INPS 5 luglio 2022 n. 2694

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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