martedì 05/07/2022 • 16:34
Pubblicato in GU 4 luglio 2022 n. 154 il DM 28 giugno 2022, con il quale il Ministero dell'interno decreta un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 luglio 2022.
redazione Memento
Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D.Lgs. 118/2011. Il 31 dicembre è il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale. Tuttavia, tale termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze (art. 151 D.Lgs 267/2000 c.d. TUEL). Tutto ciò premesso, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali è stato differito dapprima al 31 marzo 2022, poi al 31 maggio 2022, successivamente al 30 giugno 2022 e da ultimo al 31 luglio 2022 con Decreto 28 giugno 2022. E' autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio sino alla data del 31 luglio 2022 ai sensi dell'art. 163 c. 3 D.Lgs 267/2000. IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale) ricorda inoltre che la proroga riguarda anche i termini per l'approvazione o la modifica delle delibere relative alle entrate e, in particolare: l'approvazione delle delibere TARI (PEF-regolamento-tariffe), che sono state allineate con i termini di approvazione del bilancio dall'art. 43 c. 11 DL 50/2022, qualora questi ultimi siano fissati in data successiva al 30 aprile di ciascun anno; le delibere relative alle aliquote dell'addizionale comunale IRPEF e con esse l'adeguamento ai nuovi scaglioni fiscali, introdotti dalla Legge di bilancio 2022. Infine, per effetto dell'art. 13 c. 5 bis DL 4/2022 (c.d. “Decreto Sostegni ter”), in caso di interventi di modifica alla disciplina fiscale che intervengano successivamente alla avvenuta approvazione del bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare una semplice variazione del bilancio, anziché dover procedere ad una riapprovazione dello stesso. Questo dispositivo, ripreso anche nelle proroghe di settore, ha ormai carattere generale in forza del citato DL 4/2022. Fonte: DM 28 giugno 2022 (GU 4 luglio 2022 n. 154)
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