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Ai fini della presentazione della dichiarazione di successione e della determinazione della relativa imposta, le partecipazioni fermate in un trust dal disponente e, alla morte di questi, ancora parte del patrimonio segregato non devono essere ricomprese nell'attivo ereditario del de cuius. È quanto ha specificato l’Agenzia delle Entrate con la Risp. AE 4 luglio 2022 n. 359.

Come ha ricordato l'Agenzia, l’art. 8 D. Lgs. 346/90 individua la base imponibile della predetta imposta nel valore globale netto dell'asse ereditario costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell'apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario e l'ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati dalla norma. Inoltre, l'art. 9 stabilisce che l’attivo ereditario è costituito da tutti i beni e i diritti che formano oggetto della successione, ad esclusione di quelli non soggetti quelli non soggetti all'imposta.

Nel caso di specie, secondo quanto affermato nell'istanza, il disponente era deceduto e si era aperta la successione in favore dei figli che ancora non avevano provveduto all'accettazione formale dell'eredità. Al riguardo, l’Agenzia evidenzia che assume rilievo la circostanza che al momento del decesso del disponente la quota di partecipazione nella Società non facesse parte del patrimonio dello stesso in quanto segregata nel trust e  non è civilisticamente caduta in successione.

FONTE: Risp. AE 4 luglio 2022 n. 359.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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