lunedì 04/07/2022 • 12:00
Il ministero del Lavoro interviene per chiarire quale sia la procedura di verifica di iscrizione al RUNTS dei gruppi comunali di protezione civile disciplinati dal Codice della protezione civile e delle altre forme di volontariato organizzato di protezione civile.
redazione Memento
Il Ministero del Lavoro torna nuovamente ad esprimersi in tema di RUNTS, questa volta focalizzandosi sui requisiti di iscrizione al Registro che devono essere richiesti ai gruppi comunali di protezione civile disciplinati dal Codice della protezione civile (art. 35 D.Lgs. 1/2018). Rapporti tra RUNTS ed Enti di protezione civile Una specifica previsione, contenuta nel Codice della protezione civile, esclude i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile dal computo ai fini dell'osservanza della disposizione riguardante i limiti di presenza di enti diversi dalle ODV nella composizione della base associativa delle ODV di secondo livello. Per operare nel settore della protezione civile, è richiesta l'iscrizione nell'apposito Elenco nazionale: per le reti associative operanti nel settore della protezione civile sono previsti limiti dimensionali e di diffusione territoriale più ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 41 D.Lgs. 117/2017. La disciplina degli Enti di protezione civile Ai gruppi comunali di protezione civile, che vengono definiti quali ETS costituiti in forma specifica, si applica la deroga al divieto di direzione, controllo e coordinamento da parte delle PP.AA. Gli aspetti gestionali sono rimessi, nella loro totalità, alla sfera pubblica. Se i profili genetici e gestionali del gruppo comunale di protezione civile sono riconducibili al perimetro pubblico, il gruppo comunale si distingue dal Comune in termini di alterità funzionale: proprio quest'ultimo profilo deve portare ad escludere la situazione di incompatibilità se il dipendente comunale sia al contempo volontario del gruppo comunale di protezione civile. Come fare per iscrivere un Ente di protezione civile al RUNTS Gli enti possono indicare, in sede di iscrizione al RUNTS, tra le attività effettivamente esercitate, quella di protezione civile solo se previamente iscritti nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile. Parallelamente, gli enti già iscritti al RUNTS che conseguono successivamente l'iscrizione al predetto elenco, provvederanno ad aggiornare le informazioni sul RUNTS integrando l'elenco delle attività di interesse generale svolte con l'attività di protezione civile qualora la stessa, pur presente tra quelle statutarie, non fosse inizialmente tra quelle effettivamente esercitate. Gli uffici del RUNTS saranno chiamati ad accertare esclusivamente la regolarità formale dell'istanza di iscrizione del gruppo comunale di protezione civile, vale a dire la presenza dei dati e delle informazioni necessarie nonché la completezza e correttezza della documentazione allegata, senza svolgere alcun sindacato sui contenuti dello statuto del gruppo comunale di protezione civile. Diversamente è a dirsi per le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile, di cui all'art. 36 D.Lgs. 1/2018, le quali potranno conseguire l'iscrizione al RUNTS a condizione che i rispettivi statuti siano conformi al Codice del Terzo settore, non essendo di per sé sufficiente l'atto presupposto dell'iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile per determinarne il possesso dei requisiti necessari alla qualificazione come enti del terzo settore. Fonte: Nota Min. Lav. 30 giugno 2022 n. 9663
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