lunedì 04/07/2022 • 06:00
Il GPDP, chiamato a pronunciarsi sul reclamo presentato dalla correntista, ha ribadito che le banche devono effettuare verifiche puntuali prima di comunicare i dati dei propri clienti ad altre persone, anche perché soggetti in precedenza autorizzati a conoscerli, nel tempo potrebbero aver perso questa facoltà.
redazione Memento
Il caso di specie prende origine dal reclamo di una correntista maggiorenne che contestava a una banca la comunicazione dei dati del proprio conto corrente a suo padre. Tali informazioni erano state poi prodotte in un giudizio pendente dinanzi al Tribunale. L’istituto di credito, chiamato a rispondere alla richiesta di informazioni del Garante per la privacy, confermava quanto denunciato invocando a giustificazione dell’accaduto la buona fede del proprio dipendente. Secondo la banca, infatti, l’operatore aveva consegnato al padre della reclamante copia della movimentazione del conto corrente della figlia perché in precedenza egli era autorizzato ad operare sul rapporto bancario, in quanto esercente la potestà genitoriale fino al raggiungimento della maggiore età della ragazza. Inoltre la conoscenza personale del padre, un ex dipendente della banca, aveva indotto l'impiegato a ritenere il genitore ancora autorizzato ad accedere ai dati contabili della figlia, senza effettuare alcuna verifica. L’Autorità, tramite ordinanza ingiunzione, ha dichiarato fondato il reclamo, escluso l’applicazione dell’esimente della buona fede e ritenuto illecito il comportamento tenuto dalla banca tramite il proprio dipendente in quanto lesivo della normativa sulla protezione dei dati personali. Ha quindi applicato all’istituto una sanzione amministrativa di 100mila euro. Dall’ordinanza emerge che le banche devono effettuare verifiche puntuali prima di comunicare i dati dei propri clienti ad altre persone, anche perché – come avvenuto nel caso di specie - soggetti in precedenza autorizzati a conoscerli, nel tempo potrebbero aver perso questa facoltà. Su tema del trattamento dei dati bancari, il Garante ha pubblicato delle specifiche Linee Guida e una serie di FAQ. Le prime, costituenti una vera e propria Guida dell’Autorità per l’uso dei dati bancari, affrontano diversi aspetti che regolano il rapporto tra banca e cliente tra cui i casi specifici nei quali è lecito comunicare a terzi informazioni bancarie. Al riguardo, le Linee Guida stabiliscono che le comunicazioni a terzi devono essere effettuate solo nei casi espressamente previsti dalla legge, dal Codice della privacy o nel caso in cui sia l'interessato ad autorizzare terzi (familiari, coniuge, professionisti legati da una rapporto di lavoro) ad effettuare operazioni per suo conto o a conoscere il tipo di rapporto intrattenuto con la banca. Fonte: Ordinanza GPDP 26 maggio 2022
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