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sabato 02/07/2022 • 06:00

Fisco Dalle Entrate

Superbonus, niente ripensamenti in caso di utilizzo parziale in compensazione

Secondo l’Agenzia delle Entrate, che è intervenuta in tema di utilizzo parziale in compensazione del credito d'imposta da Superbonus, non è consentito un ripensamento delle scelte già operate spontaneamente per meri motivi di opportunità.

a cura di

redazione Memento

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In tema di Superbonus, al contribuente non sono concessi ripensamenti delle scelte già operate “per meri motivi di opportunità”. È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, intervenuta nuovamente sul tema Superbonus (Risp. AE 1° luglio 2022 n. 358).

Nel caso in esame l’istante rappresentava di aver diritto al Superbonus, avendone utilizzato una parte in compensazione nel corso del 2022. Gli istituti bancari contattati al fine di cedere il residuo credito si erano però rifiutati di acquisire crediti già utilizzati parzialmente in compensazione; pertanto il contribuente chiedeva come poter ricostituire l'originario credito spettante.

Secondo le Entrate, la soluzione prospettata dal contribuente (ripristino dell'ammontare del credito già fruito tramite riversamento all'Erario) non è contemplata dalle disposizioni di legge, essendo consentito il riversamento solo quando il credito risulti fruito in modo non corretto.

Non è, infatti, consentito un ripensamento delle scelte già operate spontaneamente per meri motivi di opportunità, tenuto conto peraltro che la normativa di riferimento applicabile al caso di specie, non sembra disporre alcun divieto alla cessione parziale del credito, e l'impedimento sembra dipendere da autonome scelte dei potenziali cessionari (sulle quali l'Agenzia delle Entrate non può interferire)

Al caso prospettato, infatti, non si applica quanto disposto dall’art. 121 c. 1-quater DL 34/2020 secondo cui «I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni […], non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate». Dette disposizioni, infatti, per espressa previsione dell'ultimo periodo dello stesso c. 1-quater, «si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022».

Fonte: Risp. AE 1° luglio 2022 n. 358

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